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Cooperativa edilizia di abitazione: la legittimità della delibera di esclusione del socio moroso

La grave morosità del socio nel pagamento dei canoni di godimento dell'alloggio sociale comporta la sua esclusione dalla cooperativa edilizia e relative conseguenze.
Avv. Eliana Messineo 

La cooperativa è, ai sensi dell'art. 2511 c.c. un tipo di società che viene costituita per perseguire uno scopo mutualistico ossia fornire ai propri soci quei beni o servizi per i quali la cooperativa è sorta.

Nell'ambito della disciplina giuridica della cooperativa si inserisce la "cooperativa edilizia di abitazione" che è una società a responsabilità limitata avente come scopo principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione. In base alla proprietà, si distinguono due tipologie fondamentali di cooperative edilizie di abitazione:

  1. cooperativa edilizia a proprietà indivisa: la finalità è quella di realizzare alloggi da affidare in godimento ai propri soci. La proprietà dell'immobile rimane in capo alla cooperativa, che ne assicura la gestione e la manutenzione. Il socio esercita un "diritto reale di godimento" sull'alloggio assegnato, a fronte della corresponsione di un canone di godimento;
  2. cooperativa edilizia a proprietà divisa: ha lo scopo di realizzare il progetto edilizio assegnando ai propri soci la piena proprietà degli alloggi. Terminati gli adempimenti necessari per il trasferimento di proprietà degli alloggi ai soci, se la cooperativa non intende realizzare nuovi programmi edilizi si determina lo scioglimento volontario della stessa.

Esiste un terzo tipo di cooperativa edilizia, c.d. mista in quanto realizza interventi edilizi sia a proprietà indivisa sia a proprietà divisa.

In caso di grave morosità in relazione ad un alloggio concessogli in godimento, il socio può essere escluso dalla società cooperativa con conseguente decadenza dello stesso dall'assegnazione dell'immobile sociale.

La domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese (sent. n. 3699 dell'8 maggio 2023), si è occupata della esclusione del socio dalla Cooperativa di abitazione per morosità nel pagamento del canone.

La legittimità della delibera di esclusione del socio dalla Cooperativa edilizia di abitazione per grave morosità. Fatto e decisione

Una Cooperativa di Abitazione conveniva in giudizio un proprio socio affinché venisse accertata e dichiarata la legittimità della delibera adottata dal CDA di esclusione del convenuto da socio della Cooperativa per essersi reso gravemente moroso nel pagamento dei canoni di godimento ed oneri accessori, con conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale.

Chiedeva, altresì, che venisse dichiarato per l'effetto risolto il contratto di assegnazione dell'alloggio in godimento con conseguente condanna del socio al rilascio immediato del predetto alloggio sociale.

Il socio convenuto non si costituiva in giudizio venendo dichiarato così contumace.

Il Tribunale accoglieva le domande formulata dalla Cooperativa di abitazione e, segnatamente, accertava e dichiarava la legittimità della delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione del convenuto da socio della Cooperativa per la grave situazione di morosità, nonché accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di "assegnazione di alloggio in godimento in regime di conduzione" con condanna del socio convenuto al rilascio immediato dell'alloggio sociale.

Considerazione conclusive

L'esclusione del socio è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con delibera, avverso la quale il socio può proporre opposizione nei modi previsti dall'art. 2533 c.c.

È legittima la delibera del C.d.A. di una società cooperativa di esclusione del socio per violazione degli obblighi statutari quali il pagamento dei canoni di godimento dell'alloggio sociale assegnato al socio.

La giurisprudenza delle imprese ritiene che sia legittima l'adozione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa, adottata dal Consiglio di amministrazione della stessa, qualora il socio non dia prova di aver sanato nei termini previsti dallo statuto sociale la morosità (Cfr. Tribunale Torino Sez. 1a Imprese Sent. n. 6196/2013

Una volta accertata la legittimità dell'esclusione da parte della società del socio moroso, con conseguente decadenza del socio dalla concessone dell'alloggio sociale, il contratto di assegnazione in godimento viene risolto e il socio è tenuto a rilasciare immediatamente l'immobile in quanto esso, a far data dall'esclusione, deve ritenersi occupato sine ullo titulo.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 8 maggio 2023 n. 3699
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