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L'azione giudiziaria della società contro il condominio: il socio non può proseguire la causa della società estinta

L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non determina il trasferimento in capo ai soci dell'intrapresa azione giudiziaria.
Avv. Mariano Acquaviva 

Ogni condomino, qualunque sia la sua natura giuridica, può agire contro l'intera compagine per far valere le proprie pretese. Ciò significa che potrà rivendicare il diritto al risarcimento dei danni per infiltrazioni dalle parti comuni tanto la persona fisica quanto quella giuridica.

In quest'ultimo caso, però, bisogna prestare molta attenzione alle vicende societarie, in quanto il socio non può proseguire la causa della società estinta.

Tanto ha ricordato il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8090 del 15 settembre 2022, secondo cui l'ex accomandatario non può costituirsi in giudizio per proseguire l'azione intrapresa dalla società oramai cancellata dal registro delle imprese, a meno che non dia effettiva prova di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata.

In particolare, secondo il Tribunale di Napoli, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, il socio che intende proseguire l'azione giudiziaria dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto, senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse.

Approfondiamo al vicenda e vediamo quando il socio non può proseguire la causa della società estinta.

L'azione giudiziaria della società contro il condominio

Una s.a.s., proprietaria di un'unità immobiliare all'interno dell'edificio, conveniva in giudizio il condominio per chiedere il risarcimento dei danni causati da un'infiltrazione che aveva causato un vero e proprio allagamento, tanto da aver irrimediabilmente compromesso parte della merce e dei macchinar impiegati per l'attività commerciale.

La costituzione del socio in qualità di successore

Nelle more del giudizio la società veniva formalmente estinta. Si costituiva pertanto l'amministratrice nella qualità di persona fisica che agisce in proprio, la quale chiedeva il riconoscimento in suo favore della pretesa già azionata dalla società estinta in corso di causa.

La carenza di legittimazione del socio

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8090 del 15 settembre 2022 in commento, ha ritenuto privo di legittimazione il socio che agisce per far valere un presunto diritto della società.

In effetti, è assolutamente vero che l'estinzione della società non faccia venir meno né le obbligazioni nei confronti dei terzi creditori né i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che si trasferiscono ai soci.

Tuttavia, dalla "sopravvivenza all'estinzione" vanno escluse le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (così Cass., Sez. Un., sentenza n. 6070/2013).

Non a caso la giurisprudenza ha stabilito che «l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere» (Cass., sent. n. 25974/2015).

E ancora: «non si verifica la successione dei soci nella titolarità delle mere pretese, ancorché azionate od azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti ed illiquidi che, ove non compresi nel bilancio finale di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio» (Cass. Sez. Un., sent. n. 29108/2020).

In quali casi il socio può proseguire la causa della società estinta?

Secondo il Tribunale di Napoli, quanto appena detto non significa che al socio sia assolutamente preclusa la possibilità di proseguire l'azione giudiziaria intrapresa dalla società prima della sua estinzione.

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Nello specifico, il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha quanto meno l'onere:

  • in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa);
  • in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie).

Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui il socio accomandatario si è semplicemente costituito in giudizio rivendicando i diritti che erano appartenuti all'estinta società con la naturalezza di chi si professa successore, iure sanguinis, di una persona deceduta.

Peraltro, come già detto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in ogni caso, non si trasferiscono le mere pretese della società, com'è per l'appunto quella risarcitoria, ancorché azionate o azionabili in giudizio.

Nel caso di specie, infatti, la domanda azionata dalla società e proseguita dal socio è certamente una mera pretesa risarcitoria. Pertanto, la scelta della società di cancellarsi dal registro delle imprese, pur nella vigenza del giudizio azionato per l'accertamento della pretesa stessa, non può che essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare alla propria pretesa risarcitoria.

Insomma, la cancellazione della società attrice dal registro delle imprese risulta incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento ed alla liquidazione del credito preteso.

Nella fattispecie in esame, quindi, il socio non può qualificarsi come successore della società nella titolarità di una pretesa risarcitoria cui la stessa ha rinunciato.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 15 settembre 2022 n. 8090
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