Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 367 del 17 maggio 2022, ha affrontato un interessante caso riguardante l'assunzione del debito della società da parte di uno dei soci. Nel caso di specie, veniva citato in giudizio non solo il rappresentate legale della persona giuridica ma anche uno dei soci, il quale aveva firmato una scrittura privata di assunzione del debito per canoni di locazione dovuti dalla Srl. La quaestio iuris può dunque così essere sintetizzata: il socio deve pagare i canoni di locazione della società inadempiente?
La risposta sarebbe scontata se si trattasse di soci illimitatamente responsabili; nel caso di specie, invece, la natura di società di capitali della persona giuridica avrebbe dovuto far propendere per una diversa soluzione. Al contrario, il giudice calabrese ha ritenuto corretto condannare anche il singolo socio. Perché? Scopriamolo insieme e vediamo se il socio deve pagare i canoni di locazione della società inadempiente.
Responsabilità del socio per canoni non pagati dalla società: il caso
Il procedimento davanti al Tribunale di Lamezia Terme nasceva dall'opposizione che uno socio proponeva avverso il decreto ingiuntivo che gli era stato notificato per mancato pagamento dei canoni di locazione della società a responsabilità limitata di cui faceva parte.
A sostegno dell'opposizione l'ingiunto deduceva l'assenza di un'assunzione personale del debito de quo, atteso che la scrittura prodotta dall'opposto era stata sottoscritta nella qualità di socio, per cui nella stessa doveva ravvisarsi una semplice ricognizione di debito o, comunque, una promessa di pagamento, con conseguente estraneità al rapporto per cui era causa e, quindi, infondatezza del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il creditore, il quale contestava la fondatezza dell'opposizione in considerazione dell'errata interpretazione della natura giuridica del documento posto a base della pretesa che, a suo dire, doveva intendersi quale accordo di espromissione, ai sensi dell'art. 1272 c.c.
Espromissione: il socio paga per la società?
Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 367 del 17 maggio 2022 in commento, rigetta l'opposizione proposta dal socio, riconoscendo così le ragioni del creditore.
Come ricordato, secondo l'opponente la scrittura privata da lui firmata non comporta l'assunzione di un'obbligazione personale, per cui in essa non può che ravvisarsi una mera ricognizione di debito o una promessa di pagamento a nome della società debitrice medesima, che non può costituire fonte autonoma di obbligazione e da cui non possono nascere rapporti giuridici personali tra le parti in causa.
Secondo il giudice calabrese, però, dal tenore della scrittura si evince ben altro. Infatti, se da un lato non si vede la ragione per cui si sarebbe dovuto procedere, nella fattispecie, a una ricognizione di debito o a una promessa di pagamento, dall'altro non convince il fatto che il documento sia stato sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante della persona giuridica, anche dal socio.
Se con esso si fosse realmente voluto impegnare esclusivamente la società debitrice, lo stesso sarebbe stato sottoscritto dal solo legale rappresentante, senza alcuna necessità della firma anche dell'altro socio, la cui presenza, invece, induce a ritenere che, al di là del dato letterale, con quella dichiarazione i sottoscrittori abbiano voluto assumere l'impegno personale al pagamento del debito, secondo i canoni dell'espromissione.
Espromissione: definizione e effetti giuridici
Ai sensi dell'art. 1272 c.c., si ha espromissione quando «il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo».
È appena il caso di ricordare che l'espromissione è il contratto in base al quale un soggetto (c.d. espromittente), spontaneamente e senza fare alcun riferimento a un eventuale incarico conferitogli dal debitore, assume nei confronti del creditore (c.d. espromissario) l'obbligo del debitore stesso (cod. espromesso).
L'espromissione può essere cumulativa o liberatoria:
- è cumulativa quando il nuovo debitore si aggiunge all'originario che, quindi, viene liberato. A differenza di quanto previsto in tema di delegazione, in caso di espromissione cumulativa la responsabilità del debitore originario non degrada a responsabilità sussidiaria rispetto a quella del nuovo debitore.
Il creditore può quindi rivolgersi indifferentemente tanto al nuovo quanto all'originario debitore;
- è privativa quando l'originario debitore viene liberato in virtù di dichiarazione espressa del creditore.
L'espromittente, in questo caso, resta l'unico debitore.
Il Tribunale di Lamezia Terme ricorda come l'espromissione sia un contratto tra il creditore e il terzo espromittente; ciò in quanto il creditore deve necessariamente accettare il mutamento del soggetto passivo, sebbene tale dato non emerga chiaramente dalla lettura dell'art. 1272 c.c. sopra citato, che sembrerebbe, invece, escludere il consenso del creditore almeno nell'espromissione cumulativa.
Tuttavia, pur ritenendo necessario il consenso del creditore anche per l'espromissione cumulativa, la giurisprudenza e la dottrina favorevoli alla tesi contrattuale ritengono che tale consenso possa essere manifestato anche per facta concludentia e non necessariamente in forma espressa, per cui il rapporto si perfezionerebbe secondo lo schema di cui all'art. 1333 c.c., cioè del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.
Nel caso di specie, appare evidente che il creditore, avendo accettato, successivamente alla sottoscrizione del documento, i pagamenti di acconti da parte di uno dei soci obbligati e avendo addirittura stipulato con esso un nuovo contratto di locazione, ha manifestato implicitamente il suo assenso a quell'impegno; per cui, anche a voler condividere la tesi della natura contrattuale dell'espromissione, deve concludersi per il perfezionamento del contratto, con conseguente obbligo del socio espromittente al pagamento del dovuto.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed il suo rigetto.