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Allagamento del box e responsabilità del condominio

Quale azione occorre promuovere in simili casi? A che titolo di responsabilità risponde il condominio?
Avv. Anna Nicola 

La questione è affrontata dalla Corte di Appello di Santa Maria Capua Vetere con la decisione n. 2495 del 24 giugno 2022.

Allagamento del box e responsabilità del condominio: la vicenda ante vertenza in appello

Con atto di citazione, regolarmente notificato, i coniugi proponevano appello avverso la sentenza in oggetto, con cui era stata rigettata integralmente la domanda di risarcimento danni che gli stessi avevano proposto, nei confronti del Condominio, in relazione all'allagamento del box di loro proprietà, ubicato al piano interrato del Condominio.

Si costituiva il Condominio eccependo l'inammissibilità dell'appello di cui chiedeva in ogni caso il rigetto.

In via subordinata il Condominio chiedeva l'accertamento del concorso di colpa dei danneggiati ai fini della quantificazione dei danni.

La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 cpc

In via preliminare In primo luogo va disposto lo stralcio della documentazione allegata alla comparsa conclusionale di parte attrice, in quanto tardiva e, tra l'altro, già oggetto di una precedente ordinanza di stralcio.

Appare destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 cpc, in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo si evince chiaramente che parte appellante ha ben individuato i capi della sentenza di primo grado che ha inteso appellare, indicandone anche le ragioni.

Appare inammissibile l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, in quanto coperta dal giudicato.

Si ritiene, infatti, che il GdP, rigettando nel merito la domanda di parte attrice, abbia riconosciuto implicitamente la legittimazione passiva del Condominio.

Condominio custode dei beni e servizi ex art. 2051 c.c.

In ogni caso l'eccezione de qua sarebbe destituita di fondamento, essendo pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza il ruolo di custode assunto dal Condominio rispetto ai beni comuni, di cui risponde ex art. 2051 c.c. La Suprema Corte ha più volte affermato, al riguardo, che "il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini" (Cass. 12 luglio 2011, n. 15291; Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 7044 del 12/03/2020).

La decisione

Nel merito L'appello appare fondato per le seguenti considerazioni.

Gli odierni appellanti deducevano che, a seguito della rottura di un tubo di adduzione di acqua posto nel piano interrato del condominio, la propria autorimessa era risultata allagata, con conseguentemente danneggiamento di beni vari, meglio indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella perizia di parte allo stesso allegata.

Il giudice di pace ha rigettato la domanda, ritenendo sussistente il caso fortuito, desunto dalle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio di prime cure. In particolare, il ctu, dopo aver ispezionato il tratto di tubazione danneggiata, caratterizzato da una lesione sulla superficie esterna, da cui sarebbe derivata la perdita causa dell'allagamento, ha ricondotto la rottura della tubazione a cause imprevedibili ed eccezionali.

Le conclusioni a cui giunse il ctu traevano origine da due considerazioni: la tubazione, nel tratto danneggiato, era collocata nella parete del cavedio di comunicazione fra l'isolato A e l'isolato B, quindi inaccessibile, ed era costituita da materiale sostanzialmente eterno (politiliene).

A parere del giudicante le conclusioni del ctu appaiono troppo semplicistiche e basate su deduzioni e non su accertamenti concreti.

Si ritiene necessario ricordare che in tema di responsabilità da custodia è onere del danneggiato dimostrare la sussistenza del danno e la sua riconducibilità alla cosa in custodia, mentre sarebbe onere del custode dimostrare che la causa del danno è estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 17.5.2001, n. 6767; Cass. 14.6.1999, n. 5885).

Nel caso in esame bisogna concentrare le attenzioni solamente sull'esistenza o meno del caso fortuito, in quanto la riferibilità del fatto ad un terzo non viene nemmeno dedotta e la colpa del danneggiato non è ravvisabile.

Al riguardo parte appellata ha sempre contestato un concorso di colpa degli istanti, basato sul fatto che avrebbero custodito dei beni di valore in luogo non idoneo.

Tuttavia tale contestazione non appare pertinente, in quanto, come contestato dagli stessi appellanti, il proprietario di un bene ha diritto di goderne come meglio crede, senza la possibilità da parte di terzi di interferire sul tipo di uso praticato, purché questo non arrechi danni ad altri. Nessuna norma e/o regolamento condominiale vietava l'uso del box come deposito.

Per quanto riguarda il caso fortuito, si ritiene opportuno ricordare che secondo le S.U. (n. 12019/91), conforme la giurisprudenza di legittimità successiva, il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c. né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia.

La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".

Come osservato dalla Suprema Corte, il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Sempre dalla lettera dell'art. 2051 c.c., emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa, per cui detto comportamento è irrilevante.

Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo (eguale discorso vale per la responsabilità del proprietario dell'edificio, che con la sua rovina procura danno, ex art. 2053 c.c.).; Cass. 18.6.1999, n. 6121; Cass. 14.1.1992, n. 347; Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 1.3.1995,n. 2301.

La stessa Cassazione ha più volte specificamente affermato che "la responsabilità sussiste indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., dipendente dal comportamento del custode, che è invece elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c." (Cass. 20 maggio 2009 n. 11695).

Ciò premesso si ritiene che parte attrice/appellante abbia assolto al proprio onere, in quanto appare provato e non contestato che ci sia stato l'allagamento del box di proprietà degli istanti in data 30.09.2014 e che tale allagamento sia dipeso dalla rottura della tubazione condominiale.

A parere di codesto giudicante il Condominio non ha assolto al proprio onere, in quanto non può ritenersi provato il caso fortuito sulla base di semplici deduzioni del ctu. Il fatto che la tubazione danneggiata fosse realizzata con materiale di per sé "eterno" e che fosse ubicata in una zona non accessibile, non possono di certo ritenersi elementi sufficienti per considerare provato il presupposto de quo. In realtà il ctu non appare aver individuato una causa precisa della lesione, non risulta aver eseguito delle verifiche sull'incidenza di possibili sollecitazioni da vibrazione e nulla ha riferito in merito alle modalità di installazione del tubo. In ogni caso, l'uso di un materiale di lunga durata non esonera il custode da manutenzione e/o verifiche periodiche dell'impianto, potendo essere molteplici le cause produttive di perdite e dal 2006, in cui fu sostituito il tubo nel tratto danneggiato, alla perdita del 2014, non emerge alcuna attività di manutenzione/controllo da parte del Condominio.

Pertanto, non ritenendo provato il caso fortuito, il Condominio deve ritenersi responsabile dei danni causati dall'allagamento del 30.09.2014 ai coniugi.

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, il ctu in sede di bozza peritale aveva quantificato gli stessi in € 3.910,00 per poi ridurli ad € 2.118,50 alla luce delle contestazioni, condivise dal ctu, sollevate da parte convenuta sul concorso di colpa del danneggiato, per aver conservato beni di valore in ambiente non idoneo.

La valutazione fatta dal ctu nella bozza teneva conto del valore dei beni, prima dell'allagamento, se in ottimo stato di conservazione.

Codesto giudicante, seppur non ravvisa un concorso di colpa del danneggiato, per le ragioni già esplicate in precedenza, tuttavia ritiene che sarebbe stato suo onere dimostrare lo stato di conservazione dei beni danneggiati prima dell'allagamento, in quanto, nel caso specifico, data la particolarità dei beni in valutazione, il loro stato di conservazione rappresenta un elemento costitutivo del loro valore.

Il danno prodotto dall'allagamento, in pratica, varia a seconda dello stato di conservazione dei beni de quibus e siccome il danno va provato dal danneggiato, non può ritenersi che se non si conosce l'effettivo stato di conservazione dei beni si debba presumere uno stato normale.

Pertanto, mancando documentazione sullo status quo ante all'allagamento dei beni danneggiati, si ritiene necessario ricorrere ad una valutazione equitativa, che viene quantificata, tenendo conto anche delle valutazioni del ctu, in € 2.500,00.

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 24 giugno 2022 n. 2495
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