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In caso di furto da ponteggio le clausole del contratto di appalto possono salvare il condominio dal risarcimento danni?

Il condominio potrebbe essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino per il furto agevolato dalle installazioni montate nel palazzo.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il furto subito da un condomino nel periodo in cui si stanno eseguendo lavori di manutenzione straordinaria non dipende dalla sussistenza del ponteggio in sé, quanto dalla mancata adozione di idonei accorgimenti anti-intrusivi - quali un sistema di illuminazione notturna ovvero un impianto di allarme temporizzato - atti in concreto ad ovviare alla situazione di pericolo che ne deriva, essendo evidente che la presenza di un'impalcatura rende agevole l'accesso alle abitazioni private da parte di eventuali malintenzionati.

Il condominio può essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino che abbia subito l'intrusione all'interno del suo appartamento di soggetti ignoti agevolati dalle installazioni montate attorno caseggiato. E se in una clausola del contratto di appalto viene precisato che la custodia del cantiere viene affidata all'impresa appaltatrice? E se l'impresa può contare su una polizza assicurativa?

La risposta a queste domande è contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2984 del 27 giugno 2022.

Furto da ponteggio, clausole contrattuali a tutela dei condomini e risarcimento danni: la vicenda

Proprietario e conduttore di unità abitativa facente parte di un caseggiato citavano in giudizio avanti il Tribunale il condominio e un'impresa appaltatrice perché ciascuno, secondo le rispettive attribuzioni, venisse condannato alla rifusione in loro favore della somma di € 58.778,81, comprensiva di interessi, per il furto di beni e soldi sottratti da terzi ignoti che erano entrati nell'appartamento agevolati dai ponteggi presenti in area condominiale. Gli attori sottolineavano che le impalcature erano incustodite e prive di impianto di antifurto.

Si costituiva il condominio convenuto per contestare la domanda poiché generica e assolutamente indeterminata, formulando al contempo domanda di manleva nei confronti del custode del cantiere, cioè l'impresa appaltatrice.

Bisogna precisare, infatti, che l'appaltatrice nel contratto di appalto si era assunta da un lato il rischio degli eventuali pregiudizi che, in esecuzione dell'incarico affidatole, avrebbe arrecato a terzi, dall'altro l'obbligo di sorveglianza del cantiere e quello ulteriore di adottare ogni misura idonea ad evitare il verificarsi di danni.

In ogni caso l'impresa (in forza di polizza contratta a copertura dei danni dell'impresa), nel costituirsi, si opponeva a sua volta all'accoglimento dell'azione chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'assicurazione per essere da questa tenuta indenne, in ipotesi di sua condanna, di quanto eventualmente tenuta a pagare in favore degli attori. Il Tribunale condannava in solido il condominio e l'appaltatrice (quest'ultima manlevata dall'assicuratrice), alla rifusione del pregiudizio patito dagli attori quantificato in complessivi € 51.325,46, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite. Lo stesso Tribunale infatti rilevava il duplice addebito di responsabilità, da un lato ai sensi dell'art. 2043 c.c. a carico dell'imprenditore che si avvaleva di impalcature e che non adottava le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio, dall'altro ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del condominio in quanto custode delle parti comuni del fabbricato per essere per omessa sorveglianza dell'operato della ditta appaltatrice.

In ogni caso - ad avviso del Tribunale - le clausole contenute nel contratto di appalto a tutela dei condomini consentivano al condominio di rivalersi sull'appaltatore per gli eventuali danni cagionati a terzi, ma non potevano valere per esonerare il condominio stesso dall'obbligo di rispondere dei pregiudizi arrecati al derubato: in altre parole dell'evento dovevano rispondere solidalmente ai sensi dell'art. 2055 c.c., 3° comma, entrambi i convenuti, ciascuno a diverso titolo.

Il condominio si rivolgeva alla Corte di Appello facendo presente, tra l'altro, che il potere di controllo sul cantiere era affidato all'impresa esecutrice dei lavori sulla base del conferimento di incarico contenuto nel contratto d'appalto.

La decisione della Corte di Appello

I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione del Tribunale. Per la Corte anche il condominio è tenuto a rispondere del danno patito dal condomino che abbia subito il furto in quanto i condomini hanno omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice; in ogni caso la stessa Corte ha notato come non sia sufficiente ad escludere la responsabilità del condominio l'inserimento nel contratto di appalto delle clausole contenenti l'obbligo della ditta esecutrice dell'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione se poi la collettività condominiale non vigila sulla reale attuazione di tali adempimenti.

Del resto non è neppure possibile ravvisare la sussistenza di una ragionevole causa di manleva nella clausola negoziale secondo cui veniva rimessa all'appaltatore "la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali", trattandosi di un'intesa con effetti meramente interni, cioè relativa al rapporto committente - impresa.

Sentenza
Scarica App. Napoli 27 giugno 2022 n. 2984
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