Ecco il caso della Cass. 23667 del 31 agosto 2021
La Corte di Cassazione, con la decisione n. 23667 del 31 agosto 2021, ha affrontato il caso di richiesta ex art. 1669 c.c. da parte del condominio nei confronti dell'impresa che ha proceduto a eseguire gli interventi sia per le parti comuni, sia nelle proprietà esclusive.
Nel caso specifico, lavori di insonorizzazione acustica, di isolamento termico e di costruzione ovvero al rimborso dei costi necessari ai fini dell'eliminazione dei vizi e difetti.
Si ricorda che la menzionata norma è in ambito di contratto di appalto per il caso di vizi e difetti di costruzione.
L'impresa, rectius la società per accomandita semplice appaltatrice si è costituita domandando il rigetto delle domande altrui.
Viene espletata consulenza tecnico d'ufficio avente ad oggetto le lamentele degli attori, insonorizzazione acustica, di isolamento termico e di costruzione ovvero al rimborso dei costi necessari ai fini della loro eliminazione.
Il tribunale di primo grado ha dato ragione agli attori, rilevando i danni da questi denunciati stante il contenuto dell'elaborato peritale.
Attenzione a chi agisce in appello e Cassazione
Il socio della società in accomandita semplice, nel frattempo cancellata, ha promosso giudizio di appello sia in proprio, sia quale accomandatario dell'estinta. .
Anche in questa sede l'esito non è stato a suo favore.
A fronte del rigetto del gravame, il socio agisce davanti alla Corte di Cassazione sempre nella duplice veste, in proprio e quale socio con responsabilità illimitata dell'impresa defunta.
Instaurato il contraddittorio con il condominio e le altre parti presenti nei giudizi di merito, il Supremo Collegio analizza i motivi di ricorso fondati sostanzialmente su affermata nullità della sentenza perché omessa motivazioni di circostanze decisive della fattispecie.
La questione attiene al valore ed efficacia della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Com'è noto, si tratta di materia in continuo divenire, quando non in ambito legislativo, spesso a livello giurisprudenziale.
Cosa comporta la cancellazione dal registro imprese
La decisione in commento evidenzia come le Sezioni Unite hanno illustrato che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal dec. Igs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti (cfr. Cass. sez. un. 12.3.2013, n. 6070).
I rapporti che non siano chiusi al momento della cancellazione possono rilevare sotto il profilo personale.
Come insegnano le Sezioni Unite menzionate, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società della capacità di stare in giudizio.
Da ciò consegue che quando l'estinzione avvenga in pendenza di un giudizio dove la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.
La prosecuzione del procedimento è eventuale, così come la riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.
Se l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci: la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (cfr. Cass. sez. un. 12.3.2013, n. 6070).
Ecco che allora, nel caso di specie l'estinzione della società doveva essere necessariamente riscontrata in grado d'appello, visto che l'azione di appello del socio è stato sia in proprio, sia quale accomandatario della cancellata ed estinta società in accomandita semplice, oltri eventuali altri soci.
Questa necessità ricorre anche nel giudizio di legittimità, perché anche in questa sede il ricorso è stato del socio persona fisica e accomandatario, in simultanea.
Si tratta quindi di un error in procedendo del giudice di appello che si è ripercosso in sede di Cassazione.
Stante la visura camerale storica allegata agli atti, la Corte è giunta alle seguenti considerazioni
La società è stata, a seguito di scioglimento senza apertura della liquidazione con specifico atto notarile, cancellata dal registro delle imprese in una certa data (22.1.2013), in epica anteriore alla sentenza del giudizio di primo grado. La compagine societaria era costituita dal socio che ha agito nei vari giudizi quale accomandatario, e da altra persona fisica, socia accomandante.
Conseguente allargamento del contraddittorio
Da qui, già in grado d'appello, occorreva allargare il contraddittorio nei confronti dell'accomandante, litisconsorte necessario (cfr. Cass. 6.11.2013, n. 24955): la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.
I soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.
Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d'ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, se gli elementi che rivelano la necessità dell'integrazione del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e se sulla questione non si sia formato il giudicato (cfr. Cass. sez. lav. 3.11.2008, n. 26388).
La Cassazione conclude pertanto che è innegabile che la non integrità del contraddittorio emerge con tutta evidenzia dagli atti già ritualmente acquisiti, senza quindi necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività.
E' da escludere che sulla questione della non integrità del contraddittorio operi preclusione da giudicato, siccome al riguardo la Corte d'Appello, pur avendo deciso nel merito, nulla ha esplicitamente statuito.
Nessuno ha rilevato il difetto di litisconsorzio e pertanto non è stata oggetto di rilievo officioso da parte del giudice di appello.
La conclusione della Cass. n. 23667/2021
Quindi richiama ulteriormente l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite: la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire, ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 20.3.2019, n. 7925. Cfr. altresì Cass. 20.4.2020, n. 7941).
Quindi cassa con rinvio la decisione del grado di appello.