Il fatto. Tizio, sulla premessa di aver rivestito la carica di amministratore del condominio convenuto per circa sei anni, assumeva di essere creditore di oltre dieci mila euro per spese condominiali sostenute nell'esclusivo interesse del condominio come risultava dal bilancio consuntivo e dalla situazione patrimoniale da questi redatta.
Introdotto apposito giudizio, si costituiva il condominio di Piazza Sempronio che, oltre ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, negava nel merito l'avverso credito, rilevando che il recupero della documentazione condominiale dal precedente amministratore era avvenuta soltanto a mezzo di provvedimento giudiziale (essendosi il precedente amministratore appropriato di somme condominiali, avendo inadempiuto all'obbligo di associazione al codice fiscale del condominio, alla tenuta del conto corrente condominiale, con conti consuntivi privi della documentazione giustificativa, con difformità tra la documentazione notificata ai condomini in sede di convocazione assembleare e quella presentata nel giudizio per l'acquisizione della documentazione condominiale, così come per il periodo 1\1\2017 31\05\2017).
Il Tribunale di Santa Maria Capo Vetere, decideva poi la controversia con Sentenza nr 449 del 2018 con la quale, per quel che qui interessa, definiva gli esatti contorni dell'obbligazione restitutoria, specie sul piano della legittimazione passiva.
In particolare, si deve osservare che, nascendo l'obbligazione restitutoria a carico dei singoli condomini nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione, la domanda dell'amministratore cessato dall'incarico diretta ad ottenere il rimborso di somme anticipate nell'interesse della gestione condominiale può essere proposta, oltre che nei confronti del condominio, anche nei confronti del singolo condomino inadempiente all'obbligo di pagare la propria quota (cfr. in tal senso la citata Cass. civile, sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286).
La Sentenza. Secondo l'orientamento della Cassazione, il credito per le somme anticipate nell'interesse del Condominio dall'amministratore trae origine da un rapporto di "mandato" che intercorre con i condomini (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 04 ottobre 2005, n. 19348 in Giust. civ. Mass. 2005, 10; Cass. civile, sez. II, 16 agosto 2000, n. 10815 in Giust. civ. Mass. 2000, 1796).Precisamente, l'amministratore di condominio - nel quale non è ravvisabile un ente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o compressione dell'autonomia individuale - configura un "ufficio di diritto privato" oggettivamente orientato alla tutela del complesso dei suindicati interessi e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto 'sociale' della gestione, al "mandato con rappresentanza".
Nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini risulta applicabile, di conseguenza, la previsione dell'art. 1720 comma 1 c.c.,secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell'esecuzione dell'incarico: norma che, peraltro, esprime un principio comune nella disciplina dei rapporti di cooperazione, indipendentemente dalla loro peculiarità (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286 in Giust. civ. Mass. 1997, 227 ed in Vita not. 1997, 190; Cass. civile, sez.
II, 27 settembre 1996, n. 8530 in Giust. civ. 1997, I, 699; Cass. civile 24 marzo 1981 n. 1720).
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