La vicenda. Tizio, legale rappresentante di Alfa s.r.l., società di amministrazioni condominiali estinta, conviene in giudizio un Condominio precedentemente amministrato chiedendone la condanna al rimborso di somme anticipate nell'anno 2012 per far fronte alla morosità di alcuni condomini, nonché al pagamento del compenso professionale relativo all'attività prestata nell'anno 2013.
Si costituisce il Condominio proponendo alcune difese dall'indubbio interesse, tra cui la carenza di legittimazione attiva di Tizio dal momento che l'incarico di amministratore era stato conferito ad Alfa s.r.l.; l'inesigibilità dei pretesi crediti in quanto Alfa s.r.l., al momento della proposizione del giudizio, era già stata cancellata dal registro delle imprese mentre nel bilancio finale di liquidazione non risultava alcun credito non riscosso nell'anno 2013; l'infondatezza delle asserite anticipazioni, posto che i versamenti in favore del Condominio erano finalizzati a chiudere alcuni rapporti pregressi fra le parti
La sentenza. Il Tribunale di Treviso da torto all'attore (Trib. Treviso, n. 2456/2019).
Per quanto concerne le asserite anticipazioni, il giudicante respinge anzitutto il difetto di legittimazione attiva osservando che le somme erano state prelevate dal conto corrente personale di Tizio, e non di Alfa s.r.l., dal che "quest'ultimo ha agito nel presente giudizio in proprio e non quale socio e/o legale rappresentante di ___ s.r.l., amministratore del Condominio ___ all'epoca dei fatti di cui è causa".
Ciò premesso, il giudice trevigiano osserva che "la contestazione del convenuto - il Condominio - il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non costituisce un'eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto" (Cass. Civ., n. 30944/2018).
In altri termini, avendo il Condominio contestato la natura degli accrediti sul conto corrente condominiale, Tizio non ha assolto all'onere della prova, sullo stesso incombente, di dimostrare il supposto prestito.
Per quanto concerne invece il compenso professionale, la sentenza prende le mosse dall'art. 2495 c.c. a tenore del quale la società cancellata dal registro delle imprese è da ritenersi estinta, e dunque non più soggetto di diritto.
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