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Estintori in condominio

Estintori tipologia e presenza in condominio, quali usare quando bisogna posizionarli.
Ing. Juan Pedro Grammaldo 

Partiamo dalle definizioni di estintori

Estintore carrellato: apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. È concepito per essere trasportato e utilizzato su un carrello e ha una massa superiore a 20 KG.

Estintore portatile: apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su di un fuoco sotto l'azione di una pressione interna, E' concepito per essere trasportato e utilizzato a mano e ha una massa inferiore a 20 Kg.

L'agente estinguente è il complesso del o dei prodotti contenuti nell'estintore, la sua azione provoca l'estinzione.

La carica di un estintore è la massa o il volume dell'agente estinguente contenuto nell'estintore.

Gli estintori sono apparecchi contenenti un agente estinguente che viene proiettato all'esterno ad opera della pressione interna; devono essere utilizzati unicamente su un principio di incendio in quanto l'estinguente in essi contenuto ha quantitativi limitati.

La scelta dell'estintore più idoneo da installare in un ambiente e la sua ubicazione è ben evidenziata dal punto 0, lettera d), dell'allegato A al D.M. 8 marzo 1985 che stabilisce che le attrezzature mobili di estinzione (estintori) per numero, caratteristiche ed ubicazione devono essere tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio e gli agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.

In base all'agente estinguente contenuto, gli estintori possono essere del tipo ad acqua, a schiuma, a polvere, ad anidride carbonica. Secondo le norme vigenti gli estintori sono atti a funzionare a temperature comprese fra -25 °C e +60 °C.

Secondo quanto stabilito dal decreto 20 dicembre 1982 la capacità estinguente di ogni estintore è determinata dal focolare tipo che l'estintore è in grado di estinguere.

Quali sono le leggi che attengono agli estintori in condominio?

Quando si parla di norme antincendio o di prevenzione incendi in ambito condominiale, si pensa al d.p.r. n. 151/2011 che ha modificato la procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La normativa prevede tre tipologie di procedure in relazione alle classi di rischio delle attività esercitate. Ogni singola attività soggetta presenta una sua norma, verticale, di riferimento.

Queste norme, generalmente decreti ministeriali, contengono disposizioni di carattere tecnico finalizzate a disciplinare le misure da adottare per prevenire gli incendi in quelle attività, al fine di evitare che l'incendio possa propagarsi.

La guida tecnica dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi delle facciate.

Norme sugli estintori

Quando si parla di estintori bisogna fare riferimento a due disposizioni:

  1. il d.m. 7 gennaio 2005 (del ministero dell'interno) recante norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio;
  2. la norma UNI 9994 recante disciplina riguardante uso e manutenzione degli estintori.

Il decreto ministeriale è un atto amministrativo, la norma UNI è una norma tecnicaadottata dall'ente italiano di normazione (detto UNI), il cui scopo è quello di elaborare norme tecniche volontarie da applicarsi ad attività e processi produttivi.

Naturalmente la volontarietà diventa obbligatorietà quando le norme UNI vengono richiamate nell'ambito di disposizioni normative di rango legislativo o regolamentare.

Nei due suddetti testi normativi sono inserite tutte le caratteristiche degli estintori presenti in commercio e quali le modalità di revisione di questi apparecchi.

La presenza di estintori è prevista nelle autorimesse, nella seguente misura: "deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".

Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso".

Quando l'amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile del reato di incendio colposo?

La presenza di estintori è prevista anche nelle centrali termiche. In particolare nell'allegato unico al d.m. 12 aprile 1996 al punto 6.2, si rileva che:

"In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti".

Nulla è specificamente previsto (relativamente agli estintori) per gli edifici in generale con altezza antincendio superiore a 12 m. Nella norma di riferimento, ossia nel d.m. 16 maggio 1987 n. 246 si fa menzione ad impianti idrici antincendio fissi per gli edifici con altezza superiore a 24 m.

Estintori in condominio

Tutte le norme che abbiamo appena descritto trovano applicazione nell'ipotesi in cui si tratti di un edificio in condominio. vediamo nel dettaglio:

  1. chi ha il potere di deciderne l'installazione?
  2. a chi spettano le decisioni sulla manutenzione?
  3. che cosa fare in caso di fermo decisionale?

Per quanto riguarda il primo punto: negli edifici di nuova costruzione che abbiano una centrale termica o un'autorimessa delle caratteristiche indicate in precedenza, gli estintori saranno già presenti in quanto predisposti dall'originario costruttore. Ipotizziamo che così non sia.

La scelta in merito alla loro installazione spetta all'assemblea o può essere assunta dall'amministratore?

Trattandosi di un obbligo di legge, se non si tratta di cifra di notevole entità, l'amministratore può ordinare l'installazione degli estintori.

Per quanto attiene alla loro manutenzione, l'attuale norma UNI 9994-2013 prevede che la stessa venga eseguita con cadenza semestrale (punto 4.5). il relativo costo dev'essere inserito nel preventivo annuale di gestione.

In caso di dimenticanza, la manutenzione può essere sicuramente essere ordinata dall'amministratore, in ragione del suo generale potere, nell'ambito della gestione ordinaria del condominio, di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria (art. 1130 n.3 c.c.).

Nel caso di stallo decisionale e operativo, ciascun condòmino ha diritto di agire con ricorso all'Autorità Giudiziaria - art. 1105 c.c. - al fine di chiedere ad essa l'adozione degli opportuni provvedimenti in materia (leggasi obbligo installazione estintori).

È bene chiarire che l'amministratore di condominio, quale legale rappresentante dei condòmini rispetto alle parti comuni, è gravato di una posizione di garanzia riguardo al rispetto della normativa antincendio sulle parti comuni dell'edificio.

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