Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019 e l'entrata in vigore il 6 maggio 2019 è diventata operativa la nuova normativa per la sicurezza antincendio degli edifici per civile abitazione. Il decreto ha per oggetto le "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".
Le disposizioni contenute nell'allegato del provvedimento si applicano agli:
- edifici di nuova realizzazione;
- edifici esistesti alla data di entrata in vigore del decreto.
Con la entrata in vigore del Nuovo Decreto la gestione della sicurezza antincendio è stata differenziata a seconda dell'altezza dell'edificio.
Sicurezza antincendio e altezza dell'edificio
In base a questo parametro, viene attribuito a ogni condominio un livello di prestazione compreso tra 0 e 3.
Le misure antincendio sono minime per il livello 0, mentre diventano massime per gli edifici di altezza superiore agli 80 metri, ove anche le regole previste sono molto articolate e complesse oltre che complete.
Nel Livello di Prestazione 0 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 12 metri e 24 metri le misure minime che il responsabile deve adottare sono quelle informative attraverso le quali lo stesso deve fornire agli occupanti dell'edificio per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per l'esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori.
Al Livello di Prestazione 1 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 24 metri e 54 metri alle misure di cui al Livello di Prestazione 0 si aggiungono quelle della messa in atto di un piano di emergenza, ovvero un documento che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di pericolo.
Questo documento, già stato previsto per i luoghi di lavoro è divenuto obbligatorio anche per gli edifici ad uso residenziale, con l'obbligo di renderlo disponibile agli occupanti.
Nel Livello di Prestazione 2 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 54 metri e fino ad 80 metri, in aggiunta alle prescrizioni dei livelli 0 e 1 è obbligatorio prevedere e procedere alla installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi.
Gli edifici che hanno altezza antincendi oltre gli 80 metri sono classificati con Livello di Prestazione 3 dovranno aggiungere alle dotazioni e prescrizioni dei Livelli 0, 1 e 2 le misure antincendio preventive e contestualmente pianificare l'emergenza; dovranno quindi avere un centro di gestione dell'emergenza, con tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti).
Sicurezza antincendio e compiti minimi dell'amministratore di condominio
Da quanto sopra, possiamo estrapolare i compiti minimi di un amministratore di condominio per adeguare gli stabili amministrati alla nuova normativa, indicando le seguenti attività minime da adottare:
- identificazione delle misure standard da attuare in caso d'incendio;
- informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;
- esposizione di un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- identificazione delle istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- avvio delle azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- identificazione delle istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- esposizione del divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio.
In teoria per gli edifici di livello LP 0, l'attività dell'amministratore è quella di fornire ai condomini una informativa, vale a dire: "esposizione di un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio"; ergo, sembrerebbe essere un'attività che può esperire anche chi non ha una specifica competenza tecnica, nella realtà dei fatti, le cose non stanno in questo modo, in quanto gli edifici di civile abitazione, con altezza antincendio inferiore ai 24 m. (denominate sotto soglia) pur non essendo soggette al rilascio della SCIA antincendio (vecchio CPI) si applica la regola tecnica verticale, anche se non sono soggette alle procedure di cui al D.P.R. 151/11. Tale circostanza fa si, che all'interno di un vano scala (di un condominio con altezza antincendio inferiore ai 24 m) debbano essere presenti attrezzature antincendio (segnaletica orizzontale, verticale, porte tagliafuoco, estintori, ecc.) e impianti a norma, effettuando sugli stessi interventi di controllo e manutenzione.
Attenzione quindi a conferire incarico per la redazione della sola informativa (nei condomini con altezza antincendio inferiore ai 24 m) attraverso la semplice compilazione (redatta, peraltro, dall'amministratore stesso) di una check list; in questo caso, si pensa erroneamente di avere delegato, ma in realtà non è così, in quanto l'informativa conterrà solo le informazioni fornite dal committente, il quale, come noto, non ha competenza professionale in ambito antincendio e non sa, evidentemente, se il vano scala rispetta la norma verticale antincendio, nonché sugli impianti.
Potrebbe, pertanto, verificarsi che la informativa consegnata sia carente e non esaustiva, ovvero che il vano scala presenti carenza impiantistiche (elettrico, messa a terra, antincendio, ecc.) e nel momento in cui si dovessero verificare degli incidenti o una semplice verifica da parte degli organi preposti, di conseguenza possano aversi dei problemi legali e/o assicurativi l'amministratore non potrà indicare che da delegato terzi alla attività di cui al DM 25/01/2019; infatti, questa ha semplicemente redatto un documento sulla scorta di dati forniti dall'amministratore (senza, a volte, avere eseguito nemmeno il sopralluogo presso il condominio).
Sicurezza antincendio, compiti dell'amministratore e delega
La delega alla attività di valutazione del rischio e quindi alla redazione del documento informativo (minimo previsto dal DM 25/01/2019) si sostanzia in un incarico formale in cui si riportano le attività svolte, le normative di riferimento e soprattutto una assunzione di responsabilità del redattore della informativa che di fatto consiste un incarico professionale che non può prescindere dalla verifica in loco (sopralluogo tecnico), con:
- la verifica e il rilievo dello stato dei luoghi;
- il controllo delle eventuali interferenze (dovute alla presenza di altre attività soggette al rilascio della SCIA antincendio, ovvero sotto soglia);
- il controllo della efficienza, funzionalità e rispondenza alle norme vigenti degli impianti presenti.
L'adempimento normativo non deve essere un mero atto formale, abbiamo affisso l'informativa, ma si deve sostanziare in un controllo delle condizioni di sicurezza presenti all'interno del condominio relativamente al settore oggetto di norma e anche di altri ambiti limitrofi (ad esempio, settore di grande attualità in questi giorni, sicurezza nei luoghi di lavoro).
La vision di chi gestisce condomini, deve essere globale e non parcellizzata e parziale. Insomma, passare dall'amministrazione, alla gestione; dalle funzioni ai processi.
Un incarico che è bene sia assegnato dall'assemblea, con chiara e specifica indicazione del compito affidato.
Ing. Juan Pedro Grammaldo (Managing Director GRAMMALDOMAZZIOTTI SRL).