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Focus antincendio nelle autorimesse condominiali

La gestione antincendio nelle autorimesse condominiali: normative, categorie di rischio e responsabilità dell'amministratore per garantire la sicurezza e la conformità delle strutture.
Ing. Juan Pedro Grammaldo 
Mar 19, 2020

Tra le attività più diffuse all'interno del condominio e soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, abbiamo le autorimesse.

Partiamo dalla definizione di autorimessa: "Per «autorimessa» si intende un'"area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli". Essa può essere privata, pubblica o autosilo, cioè "volume interno ad opera di costruzione destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli, eseguita esclusivamente a mezzo di monta auto".

Le autorimesse, qualora soggette al rilascio de CPI, si dividono in tre categorie di rischio (analogamente a quanto accade per tutte le attività soggette), vale a dire:

Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.

Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Categoria "B", attività a medio rischio.

Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

Categoria "C", attività a elevato rischio.

Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Per tutti i livelli di rischio l'iter procedurale comprende sempre l'adeguamento dell'attività alle disposizioni progettuali.

Autorimesse e gallerie non sono parti comuni

Autorimesse rientranti nella Categoria A, B e C

Relativamente alle autorimesse, rientrano nella categoria a rischio A (basso rischio):

- Le autorimesse tra i 300 e i 1.000 mq.

Nella categoria a rischio B (medio rischio):

- Le autorimesse tra i 1.000 e i 3.000 mq.

Infine, nella categoria a rischio C (alto rischio):

- Le autorimesse di oltre 3.000 mq.

Nello specifico, per le autorimesse, individuate dal punto n. 75 del D. PR.. n. 151 del 1 agosto 2011, si può far riferimento alle nuove regole antincendio pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017, tramite il Decreto del 21 febbraio 2017, ed in vigore dal 3 aprile 2017: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa"; esse riguardano le autorimesse esistenti o di nuova realizzazione con superficie superiore a 300 mq poiché, a differenza del D.M. 16 febbraio 1982, utilizzano come criterio di classificazione delle autorimesse la superficie complessiva coperta e non più il numero di posti auto presenti in essa.

Questo prescrive tutte le disposizioni che devono essere rispettate all'interno dei locali autorimessa. Il problema della progettazione antincendio all'interno delle autorimesse è sempre lo stesso, vale a dire si va ad intervenire in luoghi costruiti molto tempo prima (anche oltre 50 anni) che le norme entrassero in vigore.

Autorimesse condominiali e norme antincendio, le problematiche

Pertanto, vi sono alcuni problemi, legati alla modalità costruttiva delle autorimesse, che si ripetono costantemente, a mero titolo esemplificativo ne indichiamo due:

- esempio 1: corsie di manovra di larghezza insufficiente;

- esempio 2: altezza dell'autorimessa insufficiente.

Infine, l'enorme problema relativo alla gestione del proprio box auto da parte dei condomini; infatti, spesso tali attività confliggono con la norma; anche in questo caso, esiste una smisurata casistica; vediamo alcuni tipici esempi:

- esempio 1: box auto utilizzato con destinazione diversa rispetto a quella dichiarata - deposito carta, autofficina, ecc.;

- esempio 2: box auto trasformato in sala hobby attraverso scale interna che lo collega all'appartamento sovrastante

Tale stato dei luoghi, può ingenerare forti conflitti in condominio (anche se il diritto pubblicistico alla sicurezza, prevale sempre sul diritto privato legato all'uso - distorto - che si fa del proprio box / posto auto).

Naturalmente, quando parliamo di conflitti, intendiamo il fatto che l'amministratore di condominio deve diffidare il condomino al corretto utilizzo del bene; ma può andare oltre la diffida; Infatti qualora quest'ultimo non dovesse ripristinare i luoghi in modo da poter far esercire l'autorimessa, l'amministratore dovrebbe denunciare il fatto ai VVF facendo chiudere l'attività fino a quando i luoghi non siano stati messi a norma.

A Maggio 2020 entreranno in vigore le nuove norme diversificate in base alle altezze degli edifici

Per le attività denominate sottosoglia, nel caso delle autorimesse quelle di superficie inferiore ai 300 mq, si applica la regola tecnica, anche se non sono soggette al D.P.R. 151/11; Quindi è bene ricordare che la prevenzione incendi si deve progettare anche quando non presentiamo una pratica al Comando Provinciale dei VVF.

In pratica, all'interno di un'autorimessa avente una superficie pari a 250 mq. (vale a dire di circa 10 posti auto) i sistemi di protezione (estintori, porte tagliafuoco, ecc.) la segnaletica di sicurezza (orizzontale e verticale) devono essere presenti, come per le attività soggette al rilascio del CPI; inoltre, gli impianti (elettrico, messa a terra, ecc.) devono essere a norma (con regolari DICO - dichiarazioni di conformità).

L'amministratore, è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio (cfr. D.M. 10 marzo 1998, allegato VI).

Deve attuare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo periodico delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Tali attività devono essere eseguite da personale competente e qualificato. Lo scopo è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento e uso dei presìdi antincendio.

L'Amministratore di condominio è responsabile della tenuta di tutti i documenti e certificazioni attestanti le parti comuni del fabbricato; nel caso di fattispecie, la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) e la sua conservazione.

Infine, bisogna ricordarsi che i certificati prevenzione incendi, per le attività autorimesse, devono essere rinnovati con cadenza quinquennale.

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