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Che cosa sono gli impianti antincendio di protezione passiva? E quelli a protezione attiva?

Impianti antincendio di protezione attiva e passiva in condominio.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Con riferimento alla regolamentazione delle misure di prevenzione incendi la normativa vigente detta un insieme di prescrizioni finalizzate a ridurre e contrastare la propagazione degli incendi.

Le leggi ed i decreti che si occupano della materia distinguono tra misure di protezione attiva e misure di protezione passiva: qui di seguito ci occuperemo delle ultime.

Prevenzione incendi. La sicurezza prima di tutto. I limiti della discrezionalità dell'assemblea di condominio.

Che cos'è la protezione incendi?

In termini generali, l'art. 13, primo comma, del d.lgs n. 139/06 definisce la prevenzione incendi come "la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze".

Impianti negli edifici e certificazioni di conformità e rispondenza

Le misure di protezione passiva rientrano nel novero di quelle finalizzate a tale scopo.

Partiamo da una definizione di misure di protezione passiva; esse possono essere definite come l'insieme delle misure di protezione rispetto alle quali non è prevista l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto, ma la cui presenza ha lo scopo di limitare gli effetti dell'incendio nello spazio (misure a contrasto della propagazione) e nel tempo (misure a contrasto della durata).

Sono solitamente considerati strumenti di protezione passiva antincendio;

a) le barriere antincendio, che possono essere così specificate:

- isolamento dell'edificio;

- distanze di sicurezza esterne ed interne;

- muri tagliafuoco, schermi etc.

b) strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi d'incendio;

c) materiali classificati per la reazione al fuoco;

d) sistemi di ventilazione

e) sistema di vie d'uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell'ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni.

La guida tecnica dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi delle facciate.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983 contiene termini e definizioni rispetto alle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni.

Così, ad esempio, il punto 2.3 definisce la Distanza di protezione quale "valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa".

Si tratta di misure che sono rese obbligatorie dalla normativa vigente per gli edifici di nuova costruzione e che deve essere adottate - eventualmente con delle deroghe da valutarsi caso per caso - nell'ipotesi di adeguamento degli edifici esistenti alla norma antincendi vigente.

Nel caso di lavori di adeguamento che riguardino parti comuni di un edificio in condominio, le decisioni circa le misure da adottare devono essere assunte dell'assemblea e la relativa spesa suddivisa tra tutti i condòmini (o tra tutti i condòmini interessati, nel caso di condominio parziale) in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo tra tutti gli interessati.

Il mancato adeguamento alle norme antincendio può essere causa di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio?

Che cosa sono gli impianti antincendio di protezione attiva?

Nell'ambito delle misure di prevenzione incendi la normativa vigente prevede una serie di prescrizioni atte a limitare e contrastare la propagazione degli incendi.

Le leggi ed i decreti che si occupano della materia distinguono tra misure di protezione attiva e misure di protezione passiva: qui di seguito ci occuperemo delle prime.

In termini generali, l'art. 13, primo comma, del d.lgs n. 139/06 definisce la prevenzione incendi come "la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze".

Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle facciate.

Le misure di protezione attiva rientrano nel novero di quelle finalizzate a tale scopo.

Esse sono definite dal d.m. 20 dicembre 2012

L'allegato al decreto ministeriale le cataloga come impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

Si legge nel decreto che "per impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l'incendio, di seguito denominati entrambi "Impianti", si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore".

In un'utilissima guida rilasciata dai Vigili del Fuoco, vengono così elencate le misure di protezione attiva:

a) attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi (es. estintori, reti idriche antincendio, ecc.)

b) sistemi di allarme incendio (es. impianti di rivelazione automatica d'incendio)

c) segnaletica di sicurezza (es. segnali di divieto, ecc.)

d) illuminazione di sicurezza

e) evacuatori di fumo e di calore.

La guida non solamente definisce le misure, ma fornisce altresì le loro caratteristiche tecniche in relazione alle regole dell'arte attualmente applicabili.

Così, ad esempio, negli edifici con altezza antincendio superiore a quella fissata dalla legge quale altezza minima oltre la quale è necessario predisporre misure attive di prevenzione incendi, la rete idrica antincendio dovrà essere presente e avere le caratteristiche indicate dalle norme regolamentari e tecniche applicabili al momento della sua installazione (salvo adeguamenti futuri).

Lo stesso dicasi per gli estintori che, ad esempio, devono essere presenti in determinate autorimesse o nelle centrali termiche.

Nel caso di edifici in condominio soggetti al rispetto delle misure antincendio di prevenzione attiva, le spese per l'installazione e l'acquisto delle suddette apparecchiature e/o impianti devono essere sostenute dai condòmini in ragione dei millesimi di proprietà e nel caso di condominio parziale (si pensi ad alcuni casi di autorimessa) dai condòmini interessati sempre in ragione di tali criterio di ripartizione.

In ogni caso sono salvi i diversi accordi intercorrenti tra tutti gli interessati.

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