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Uccellini del vicino troppo rumorosi, che si può fare?

Come tutelarsi contro le immissioni di rumore in condominio.
Avv. Maria Monteleone - Foro di Cosenza 

La convivenza in condominio, il più delle volte, non è semplice, specie se ai litigi tra esseri umani si aggiunge la questione "animali rumorosi". Il caso più frequente è quello dei cani, rispetto ai quali non si può certamente pretendere che non abbaino, ma intervenire per evitare il disturbo eccessivo si.

Un altro caso, meno frequente ma comunque oggetto di lite in condominio, è quello relativo agli uccelli.

Può capitare il caso cel condomino appassionato che detenga specie particolari di uccelli e pappagalli particolarmente rumorosi, tali da pregiudicare la pace e la quiete condominiale. Come agire in questi casi?

Una premessa è molto importante. L'art. 1138 c.c. stabilisce espressamente che il regolamento condominiale non può vietare di possedere e detenere animali domestici. L'assemblea potrebbe prevedere il divieto ma la delibera sarebbe annullabile per violazione della norma citata. Non è quindi possibile vietare al condomino di tenere uccelli in casa o sul balcone solo perché troppo rumorosi.

La prima cosa da fare per tutelarsi dai rumori superiori alla normale tollerabilità è certamente quella di invitare bonariamente il vicino a ridurre il più possibile le immissioni di suono e rumore. Ovviamente, non si potrà pretendere che gli uccelli non cinguettino, ma magari si potrà chiedere l'adozione di misure idonee ad evitare che i rumori superino la normale tollerabilità.

Secondo la giurisprudenza, i proprietari dell'animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso, soprattutto nelle ore notturne.

Nel caso del cane, la sua natura non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare ed episodi saltuari di disturbo da parte dell'animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile (Cass. civ. Sez. II, 26/03/2008, n. 7856).

Quando il rumore supera la normale tollerabilità

È infatti bene precisare che non qualsiasi rumore può essere contestato, ma solo quello che superi la normale tollerabilità, come previsto dall'art. 844 c.c.: il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Per tornare agli uccelli, non può, per esempio, essere impedito il cinguettio del canarino, ma può essere contestato il canto insistente del pappagallo o il rumore di più uccelli tropicali richiusi nelle gabbie sul balcone. Come si stabilisce, però, il limite di tollerabilità?

l limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (Cass. 17051/2011).

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Come si prova l'intollerabilità del rumore

In tema di immissioni, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. 1606/2017).

Dunque, è sempre preferibile una perizia tecnica e, solo in via subordinata, ma comunque utile, la prova testimoniale.

Danno da immissioni rumorose e legittimazione dell'amministratore

Se il vicino non risponde agli inviti bonari, è opportuno possibile procedere con l'invio di una diffida ad adempiere e messa in mora, attraverso la quale gli si intima la cessazione della condotta dannosa, pena il ricorso al giudice.

Se neppure la diffida sortisce effetti e i rumori superano effettivamente la normale tollerabilità, la persona danneggiata può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno (da dimostrare) oltre alla tutela inibitoria, cioè la cessazione della condotta molesta.

Ad agire potrebbe essere anche il condominio, qualora la questione sia pregiudizievole per più condomini e di portata tale da essere portata in assemblea e divenire oggetto di apposita delibera contro il vicino possessore di animali molesti.

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