Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il condomino deve sopportare il rumore se non supera la normale tollerabilità.

Officina meccanica in condominio e rumori intollerabili.
Avv. Paolo Accoti 

Avuto riguardo alla condizione dei luoghi, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità (art. 844 Cc).

La norma, pertanto, impone al soggetto passivo delle immissioni - qualora non vengano superati i limiti della normale tollerabilità e previo l'eventuale contemperamento delle esigenze del diritto di proprietà con quelle produttive e commerciali - di rassegnarsi e consentire le inevitabili propagazioni provenienti dall'attività esercitata.

Qualora invece venga accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità, a chi subisce le immissioni andrà riconosciuto il risarcimento del danno, senza alcun contemperamento dei diversi interessi in gioco, trovandoci al cospetto di un fatto illecito per il quale risulta esperibile l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 Cc e, per quanto concerne il danno non patrimoniale, quella di cui all'art. 2059 Cc.

Da ciò si evince come, superati i limiti della normale tollerabilità, le immissioni risulteranno illegittime e, quindi, alcun sacrificio sarà richiesto a chi le subisce, quand'anche minimo.

Rumori dal bagno del vicino? Quando non può considerarsi superata la soglia di tollerabilità

Questi i principi espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21554, depositata in data 3 settembre 2018.

Un condomino evocava in giudizio il titolare di una officina collocata nel medesimo stabile condominiale, al fine di ottenere il risarcimento del danno per le immissioni rumorose provenienti dalla predetta attività commerciale.

La domanda veniva accolta in primo grado ma parzialmente riformata in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Roma, che diminuiva l'importo concesso a titolo risarcitorio.

Nell'operare tale detrazione la Corte di merito spiegava come i rilievi effettuati avevano permesso di accertare il superamento delle soglia di normale tollerabilità in un solo ambiente della casa, in misura contenuta e solo nell'orario di apertura dell'officina che, pertanto, pur nell'impossibilità del proprietario dell'immobile in condominio di godere in modo pieno e pacifico della propria abitazione, non poteva ritenersi provato un danno alla salute e che, conseguentemente, l'unico danno risarcibile in via equitativa era quello della compromissione del pieno svolgimento della vita domestica.

Propone ricorso per cassazione il condomino danneggiato eccependo, tra l'altro, la violazione degli artt. 844, 2043 e 2059 Cc, «per avere la Corte territoriale illegittimamente tenuto conto della assoluta priorità temporale dell'attività commerciale esercitata, rispetto alla destinazione abitativa, nella determinazione dei danni.».

La Suprema Corte di Cassazione ritiene tale motivo fondato.

Ricorda a tal proposito come «L'art. 844 cod. civ. impone, infatti, nei limiti della valutazione della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio.

Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, dell'articolo 2059 cod. civ.(Cass. n. 5844/2007).».

Ciò posto, rileva come la Corte di merito abbia disatteso tali principi, liquidando il danno non patrimoniale sulla scorta dell'erroneo criterio della «priorità dell'uso».

Pertanto, l'errore nel criterio relativo alla determinazione del danno, impone la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI

Sentenza
Scarica Ord. Civile Sez. 2 Num. 21554 del 03/09/2018
  1. in evidenza

Dello stesso argomento