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Rumori. Vizio di isolamento acustico. La proprietaria viene risarcita perché compromessi funzionalità e abitabilità dell'unità immobiliare

Una sentenza storica. Risarcimento complessivo di 100 mila. Coinvolti costruttore, direttore dei lavori e progettista.
Avv. Santo Durelli 

La sentenza 385 del 6/4/18 del Tribunale di Savona in tema di risarcimento del danno da svalutazione dell'immobile per carenza di requisiti di insonorizzazione (cd. requisiti acustici passivi) previsti dal DPCM 5/12/97, pur non costituendo un novum nel panorama giurisprudenziale (solo in quello ligure), affronta alcuni punti "nevralgici" di questa tipologia di contenzioso ed offre interessanti spunti di riflessione.

Il mancato isolamento termico di un immobile può rientrare fra i gravi difetti di un immobile?

La vicenda. l'immobile facente parte di un caseggiato costruito nel 2008, viene venduto dal costruttore nel corso del 2009. L'acquirente, una volta che anche gli appartamenti adiacenti vengono abitati, si accorge di sentire "troppi rumori" che sembrano correlati a comportamenti normali dei vicini. Chiede informazioni sia al costruttore/venditore che al Comune, ma non ottiene risposte convincenti. Quindi si rivolge a tecnico acustico, che esegue le misure, rilevando carenze di insonorizzazione in più elementi (facciata, soletta divisoria con appartamento soprastante, parete verticale di divisione con l'appartamento adiacente).A quel punto tramite legale formula richiesta risarcitoria al costruttore/venditore, all'appaltatore, al progettista ed al direttore lavori, senza esito.

L'acquirente propone quindi ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 696/696 bis cpc, (che conferma la carenza) e poi il giudizio di merito, che si conclude con la sentenza di accoglimento della domanda con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, a corrispondente somma pari a circa il 20% del valore dell'immobile, oltre a tutte le spese di lite, per un totale di oltre 100.000,00.

Le questioni dibattute(più salienti)

Applicabilità del DPCM 5/12/97: questo decreto, emanato in attuazione della L. 447/95, prevede i requisiti minimi di insonorizzazione che gli edifici debbono avere allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Questo decreto fu oggetto di due interventi ravvicinati del Legislatore.

Con la Legge 88/2009 che all'art. 11 comma 5 così dispose: "In attesa del riordino della materia, la disciplina dei requisiti acustici passivi non trova applicazione nei rapporti tra privati, in particolare nei rapporti tra costruttori e venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Questa "disapplicazione" valeva quindi solo per il futuro. Con la successiva Legge 96/2010 art. 15 il Legislatore intervenne nuovamente disponendo che il citato comma 5 veniva sostituito dal seguente: in attesa del riordino della materia l'articolo 3, comma 1, lettera e), della L 447-95, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.

Questa disposizione, con il termine "si interpreta" sostanzialmente disponeva che la disapplicazione avesse effetto retroattivo. La Corte Costituzionale con sentenza 103/2013 dichiarò incostituzionale il citato art. 15, con il che facendo rivivere l'art. 11 Legge 88/2009.

Immobile non insonorizzato, la svalutazione va provata

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