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Furto in casa e responsabilità della vigilanza, come valutare il danno?

Responsabilità della vigilanza per furto in casa.
Avv. Alessandro Gallucci 

Tizio subisce un furto nell'appartamento del quale è proprietario e rispetto al quale aveva stipulato contratto di vigilanza con l'impresa Alfa.

Del furto subito Tizio chiede i danni alla suddetta società: questa, secondo il proprietario dell'appartamento, non s'era attivata tempestivamente al segnale d'allarme ed nello specifico non aveva avvisato la polizia e aveva mandato sul posto un vigilantes senza chiavi dell'appartamento e comunque non tempestivamente.

Morale della favola: secondo Tizio l'impresa Alfa doveva essere considerata inadempiente rispetto agli obblighi di vigilanza derivanti dal contratto e quindi doveva essere condannata al risarcimento del danno che lui quantificava in € X.

Il Tribunale gli dava ragione ma diminuiva la somma che l'impresa doveva corrispondere. => Ponteggi non sicuri e furti in condominio, chi sono i responsabili?

Nel corso del giudizio di appello, il risarcimento veniva decurtato ulteriormente: secondo la Corte adita il criterio di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale era oscuro e quindi propendeva per altro criterio, equitativo, corrispondente al valore del contratto di vigilanza.

Tizio non ci stava e proponeva ricorso per Cassazione; la questione è stata risolta dalla Corte Suprema con la sentenza n. 16195 depositata in cancelleria il 30 luglio 2015.

Come valutare il danno nel caso di furto in appartamento?

In effetti la questione è assai ricorrente: un conto è se è stato rotto qualcosa (es. porte, ecc.), altro se dei beni sono stati asportati.

Nel caso di specie non si litigava sull'esistenza del furto (accertato e constatato anche dalla società di vigilanza) ma sulle sue responsabilità (mai messe in dubbio dai giudici che si sono alternati nei vari gradi di giudizio) e soprattutto sulla misura del danno.

Insomma il problema ruotava attorno al fatto che nel corso di causa non era stata fornita prova della circostanza che il danno ammontasse ad € X come diceva l'attore. La prova doveva essere da lui fornita ai sensi delle ordinarie norme in materia di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.).

Come dice la Corte di Cassazione, però, “è comprensibile, e non è del tutto imputabile a colpa del danneggiato, il fatto che non sia stata fornita la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell'inventario preciso di tutti i beni e i preziosi esistenti nell'appartamento alla data del furto, e una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede” (Cass. 30 luglio 2015 n. 16195).

Detta diversamente: chi abita la propria abitazione difficilmente conserva un elenco delle cose ivi presenti con annessa perizia di stima effettuata da un terzo imparziale. Però in qualche modo, dice la Corte, riconosciuta la responsabilità contrattuale dell'istituto di vigilanza per l'omessa custodia del bene, in qualche modo bisognava pur quantificare il danno.

Secondo gli ermellini, la Corte d'appello aveva operato correttamente. In mancanza di elementi che consentissero di affermare con certezza che il danno fosse quello liquidato dal Tribunale, era stato giusto ancora la misura del risarcimento, in via equitativa, al valore del medesimo contratto di vigilanza.

Come dire: giacché l'istituto non ha fatto il proprio dovere, quanto meno il proprietario dell'immobile viene ristorato del danno subito a causa dell'inutilità di quell'accordo.

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Sentenza
Scarica Cass. 30 luglio 2015 n. 16195
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