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Cassetta della posta strapiena, che cosa fare?

Lettere fuori la cassetta postale, cosa fare?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo uno dei miei vicini, per ragioni di lavoro, si è trasferito fuori città da qualche mese.

Di tanto in tanto torna, mi ha detto che la residenza è sempre nella sua casa, giacché si tratta di un trasferimento temporaneo.

Il problema è solamente uno: la cassetta della posta strapiena e la "montagna" di corrispondenza poggiata fuori. C'è talmente tanta corrispondenza non ritirata che la cassetta non ne contiene più e quindi il postino la poggia dove gli capita.

Accade poi che non sempre tutti prestino attenzione e quindi il "cumulo" si sparga in ogni dove nell'atrio d'ingresso.

Che cosa è possibile fare in questi casi?

Ben poco, se non chiedere al condomino, eventualmente anche con una lettera di diffida, di prestare attenzione alla propria corrispondenza.

Sicuramente nessuno condomino e nemmeno l'amministratore o il portiere possono distruggere o buttare la corrispondenza. Si tratterebbe di un reato, esattamente quello previso dell'art. 616 del codice penale, che recita:

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

La sottrazione o distrazione della corrispondenza, ai fini della configurazione del reato devono essere fatte al fine di prendere cognizione o farla prendere ad altri. Non commette tale reato chi si impossessa temporaneamente della corrispondenza al fine di consegnarla al diretto interessato assente.

In un caso simile a quello indicato, in sostanza, raccogliere e conservare la corrispondenza non sarebbe reato se tutto ciò fosse finalizzato a consegnare al momento della presenza in condominio.

Ad avviso di chi scrive, però, è bene assumersi un compito del genere solamente previo accordo con l'interessato.

Il reato, invece, si configura se un condomino prende la corrispondenza del proprio vicino e la getta nella spazzatura. Si tratta di reati punibili a querela, ossia su istanza della persona offesa e quindi del condomino che s'è visto sottrarre le missive.

E quindi?

Ad avviso di scrive, la soluzione migliore è quella di domandare al proprio vicino maggiore attenzione, facendola anche con una formale diffida, volta a chiedergli di fare in modo che la sua corrispondenza non divenga non problema per le parti comuni e quindi per gli altri condòmini. Diffida che è meglio consegnare a mani visto lo stato della sua corrispondenza.

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