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Portiere e ricezione delle raccomandate

Il Portiere Può Ricevere Le Raccomandate Destinate Ai Condomini?
Avv. Alessandro Gallucci 

Il portiere di un edificio in condominio può ricevere, quale delegato, le comunicazioni postali, su tutte si pensi alle raccomandate, destinate ai singoli condòmini?

Sebbene siamo orientati a rispondere positivamente, molto dipende dal contratto in essere con il dipendente del condominio. Vediamo perché.

Partiamo dalla normativa che disciplina il rapporto di portierato e passando a quella inerente allo svolgimento del servizio postale universale proviamo a fornire soluzione al quesito.

Servizio di portierato

Il portiere, altrimenti detto custode, è quella persona che quasi sempre in forza di contratto subordinato - a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno - svolge l'attività di custodia e guardia dell'edificio.

La legge non prevede specificamente una maggioranza per l'istituzione e la soppressione del servizio di portierato.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, non certo recente, ma comunque meno risalente, ha avuto modo di affermare che "in base all'art. 1138, primo comma, cod. civ., il regolamento di condominio contiene le norme circa l'uso delle cose comuni; b) secondo la giurisprudenza di questa S.C. in tema di condominio, quando il codice parla di "cose comuni" intende riferirsi anche ai servizi comuni. Ne consegue che quando in un regolamento di condominio è previsto il servizio di portierato, la soppressione di tale servizio costituisce modifica del regolamento e quindi va approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1138, terzo comma, cod. civ." (Cass. 29 marzo 1995 n. 3708).

Giova precisa che la giurisprudenza precedente riteneva che le delibere succitate rappresentassero innovazione.

Trai compiti facoltativi del portiere, che prevedono al corresponsione di specifica indennità, v'è anche quello afferente al ritiro della corrispondenza e dei pacchi postali recapitati ai condòmini.

Servizio postale universale, le norme d'interesse

Il riferimento normativo è rappresentato dalla delibera N. 385/13/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (d'ora in poi anche Agcom), contenente "condizioni generali di servizio per l'espletamento del Servizio universale postale".

Il Servizio Universale, specifica l'Agcom sul proprio sito istituzionale, si distinguono in:

a) servizi "riservati" (che sono affidati in via esclusiva a Poste Italiane);

b) servizi "non riservati" (che possono erogati anche da operatori postali alternativi specificamente autorizzati).

I servizi postali riservati riguardano sostanzialmente la notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni riguardanti il codice della strada (Fonte: Agcom https://www.agcom.it/servizio-universale-postale).

In questo contesto, l'Allegato A della succitata delibera (applicabile a tutti gli operatori del servizio postale universale non riservato) all'art. 27 specifica che:

Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

Ciò dal punto di vista del vettore postale. In buona sostanza per l'operatore del settore il portiere è soggetto cui, potenzialmente, si può consegnare la corrispondenza.

Differente, si diceva, la posizione per il portiere e quindi per il condominio; tale differenza risiede proprio nel significato che attribuiamo alla parola "potenzialmente". Vediamo perché.

Servizio di portierato e corrispondenza dei condòmini

In più di un contratto collettivo nazionale di lavoro per Portieri ed altri lavoratori addetti agli edifici urbani, si legge che la mansione del ritiro della corrispondenza, specie della corrispondenza straordinaria (così intesa è quella che necessità della firma del destinatario) non è una mansione automaticamente connessa a quella di portiere.

Insomma la guardiania non è automaticamente legata al ritiro ed allo smistamento della corrispondenza.

Ed allora?

In tali situazioni i casi sono due:

a) se il portiere è autorizzato (in alcuni contratti si legge con delega scritta del condomino) a ritirare la corrispondenza, il portalettere potrà consegnarla a lui, ai sensi dell'art. 27 succitato, come quale delegato del destinatario;

b) se il portiere non è autorizzato al ritiro, il portalettere dovrà inserire l'avviso di giacenza del plico nella cassetta postale del destinatario.

L'assunzione del portiere, la forma del contratto e competenza ad individuare la persona d'assumere

E se il portiere non è addetto a tale mansione, ma nei fatti ritira la corrispondenza? Al di là dell'eventuale maggiore retribuzione richiedibile per l'espletamento di questo compito, la comunicazione può dirsi correttamente consegnata, posto che il succitato art. 27 individua nel portiere (senza distinzione di mansioni) il soggetto deputato alla ricezione?

In linea di principio si, poiché il vettore postale non è obbligato a chiedere di vedere la delega del singolo condomino e quindi si ritiene debba valere quel generale principio di affidamento che regola questo genere di rapporti.

Servizio di portierato e corrispondenza del condominio

Quanto alla ricezione della corrispondenza condominiale, va distinta la questione tra corrispondenza ordinaria (prioritaria e simili) e quella inerente a raccomandate e atti giudiziari. Per le raccomandate vale quanto detto in relazione ai condòmini: serve la delega.

Diverso il discorso per ciò che concerne la notificazione degli atti giudiziari. Al riguardo la Corte di Cassazione è pacifica e costante nel ritenere che «la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice ente di gestione, privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e segg. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni». (Cass. 29 dicembre 2016 n. 27352)

Come dire: sei portiere dell'edificio, allora sei abilitato ex se a ricevere atti giudiziari.

La gestione del portiere in condominio

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