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L'assemblea può decidere di affittare locali ad uso portineria ad alcuni condomini, anche se il canone di locazione proposto è più basso rispetto a quello offerto da un estraneo al caseggiato?

È possibile parlare di eccesso di potere in relazione a quelle decisioni che sono svantaggiose dal punto economico?
Redazione Condominioweb 

Partiamo da un esempio. Un condominio decide di affittare alcuni locali adibiti ad uso portineria, non più utilizzati; successivamente un estraneo al condominio presenta un'offerta particolarmente interessante, offrendosi di pagare un canone nettamente superiore a quello di mercato e rendendosi disponibile a ristrutturare i locali accollandosi tutti gli oneri.

Alcuni condomini, però, vogliono prendere in affitto gli stessi locali (magari per adibirli a studio professionale) ma offrono un canone inferiore e non sono disponibili ad eseguire opere interne.

Se l'assemblea decidesse di accettare la proposta dei condomini (meno vantaggiosa) la decisione potrebbe essere impugnata per eccesso di potere da uno o più condomini?

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che ricorre la figura dell'eccesso di potere nel caso in cui la causa della delibera sia falsamente deviata dal suo modo di essere; in altre parole La giurisprudenza, infatti, ammette l'annullabilità della delibera assembleare viziata da eccesso di potere, che ricorre quando vi è il perseguimento, da parte dell'assemblea, di finalità non coerenti con gli interessi della collettività, o nell'intento di privilegiare gli interessi di alcuni soltanto dei partecipanti al condominio.

Nei rapporti condominiali perciò la ratio che sottende al ricorso alla nozione dell'eccesso di potere è stata ravvisata sostanzialmente nell'esigenza di tutelare la minoranza rispetto ad eventuali abusi della maggioranza.

Il giudice, però, non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma stabilisce solo se la delibera stessa sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea.

Risulta dunque evidente che nessun giudice possa annullare la volontà della maggioranza dei condomini per cattivo uso dei propri poteri discrezionali: se la collettività ha operato scelte inopportune non si può parlare certo di contrarietà alla legge e, quindi, la delibera non sarà annullabile.

Si può quindi concludere sostenendo che è assolutamente valida quella delibera assembleare che ha privilegiato, nella scelta del conduttore di locali condominiali, le qualità della persona rispetto all'entità del canone.

Del resto, non può essere impugnata nemmeno quella decisione che approva un preventivo di spesa per lavoro straordinario più oneroso rispetto ad altro più vantaggioso: l'assemblea può aver deciso di scegliere un'impresa il cui preventivo sia più elevato sulla considerazione di una maggiore affidabilità.

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