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Non tutti gli interessi contrapposti generano conflitto di interessi in assemblea… anzi

Conflitto di interessi in assemblea di condominio e voto, quando la posizione contrapposta a quella del condominio può causare l'annullamento della delibera?
Avv. Chiara Magnani - Foro di Parma 

Il caso: il condomino citava in giudizio il Condominio affinché il Tribunale, accertata l'invalidità della delibera per essere stata assunta in presenza di soli 2 condomini tra cui il Sig. Tizio nella sua qualità sia di amministratore del Caseggiato sia di condomino nonché delegato da diversi partecipanti al Condominio, ne dichiarasse l'invalidità.

Parte attrice evidenziava, infatti, come la delibera fosse stata assunta in situazione di conflitto di interessi e come, in conseguenza di ciò, essendo necessario eliminare il voto espresso dal Sig. Tizio per sé stesso e per i Suoi delegati, non fosse stato nemmeno raggiunto il quorum deliberativo di cui all'art. 1136 c.c.

Il Tribunale rigettava la domanda attrice non ravvisando alcuna ipotesi di conflitto di interessi e anche la corte di Appello de L'Aquila con sentenza 464 del 19/03/2020 confermava la decisione del giudice di primo grado rilevando come "la decisione gravata fa corretta applicazione di norme di diritto vigenti".

Si precisa come il giudizio di primo grado fosse stato incardinato pochissimi giorni prima dell'entrata in vigore della Legge 220/2012 e come, pertanto, non abbiano trovato alcuno spazio le contestazioni in ordine al superamento delle limitazioni alle deleghe imposte dalla legge stessa.

Il conflitto di interessi in ambito condominiale

Nemmeno la L 220/12 ha previsto e disciplinato in modo specifico il conflitto di interesse tra condominio e condomino, pertanto, anche oggi l'unico riferimento normativo è il richiamo alle disposizioni operanti in materia societaria che, come da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 10683/2002), trovano piena applicazione anche nella materia condominiale.

L'articolo di riferimento è il 2373 c.c. che espressamente prevede che "la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno".

Tutte le pronunce, anche risalenti nel tempo, hanno avuto come punto di partenza proprio l'art. 2373 c.c. per poi farne applicazione nella variegata realtà condominiale. La giurisprudenza ha, nel corso del tempo, cercato di "adattare e calare" nell'ambito condominiale la problematica del conflitto di interesse cercando di evitare, anche in questo ambiente, che il portatore di un interesse proprio ed esclusivo - confliggente un "interesse superiore" - potesse agire o comunque favorire la propria personale e specifica posizione rispetto all'interesse collettivo portato dal gruppo del quale anche il medesimo fa parte.

L'analisi delle pronunce giurisprudenziali consentono, almeno teoricamente, di individuare i seguenti punti fermi in punto conflitto di interessi nell'ambito condominiale;

  1. La delibera assunta con il voto del condomino in conflitto di interessi può essere impugnata - ovviamente nel termine di 30 giorni trattandosi di vizio di annullabilità - solo ed unicamente quando il voto del condomino in situazione di conflitto sia stato determinante (il voto è determinante nella misura in cui eliminando i millesimi dal conteggio finale si perdesse il quorum deliberativo di cui all'art. 1136 c.c.) e se il Condominio subisca un danno per essere la delibera finalizzata alla realizzazione di interessi extra condominiali, di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell'edificio, o comunque alla realizzazione di interessi personali del condomino in conflitto (Cass. 19131/15, Cass. 1853/18; Trib.

    Roma n. 5363/2019; Cass. n. 13004/2013).

  2. Il condomino in situazione di conflitto di interessi è può astenersi dal votare ma non sussiste alcun obbligo di astensione.

    Se il condomino decide di votare non si possono escludere dal conteggio i relativi millesimi pena l'annullabilità della delibera per violazione delle maggioranze.

    Nel caso in cui dall'adozione della delibera assunta per il tramite del voto del condomino in situazione di conflitto, il Condominio dovesse subire danni, saranno gli altri condomini a dover impugnare il deliberato deducendo e provando a) l'esistenza di uno specifico e personale interesse del condomino che risulta portatore di un interesse inequivocabilmente contrapposto a quello del Condominio b) il danno effettivamente subito con riferimento alle lesioni degli interessi condominiali.

    Sarà possibile rivolgersi al Giudice anche quando l'astensione da parte del condomino in conflitto comporti il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e l'impossibilità di poter deliberare con la necessità, pertanto, di integrare giudizialmente il quorum così da poter consentire il regolare funzionamento dell'organo collegiale;

  3. Il conflitto di interessi si realizza se nel concreto sia dedotta e dimostrata " una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del Condominio (Cass. 13004/13)"

In tutte le pronunce emerge chiaramente come nell'affrontare la problematica del conflitto di interessi del singolo condomino i giudicanti focalizzino la propria attenzione non sulla figura e sulla posizione assunta dal singolo bensì sugli interessi del Condominio ribadendo come sia prevalente l'interesse condominiale rispetto a quello del singolo.

Conflitto d'interessi e competenza a nominare l'amministratore di condominio

E se il condomino in situazione di conflitto di interesse ha ricevuto delle deleghe?

Se il delegante non è in conflitto di interessi ma lo è solo il delegato "la situazione di conflitto non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato" (Cass. 18192/09).

La situazione di conflitto di interessi del delegato non si estende, pertanto, automaticamente ai deleganti e sussiste una presunzione di legittimità del voto espresso dal delegato. Chi vorrà impugnare la delibera dovrà, pertanto, dimostrare che il voto è frutto di una valutazione "personale ed egoistica" del delegato e non di scelta a cui avrebbero aderito anche i deleganti.

Nel caso in esame la corte di appello precisava come "i delegati non possono non aver preso visione dell'o.d.g. dell'assemblea convocata per il 12/6/2013 riportato nello stesso foglio di delega… sicché deve ritenersi che gli stessi sottoscrivendo la delega hanno espresso una valutazione consapevole" pertanto correttamente erano stati esclusi dal conteggio del quorum solo i millesimi di proprietà di Tizio in quanto, nel momento in cui i delegati avevano conferito al medesimo il potere di rappresentanza, avevano conferito anche il diritto di votare in ordine ad una questione su cui lo stesso si trovava in situazione di conflitto.

Amministratore di condominio in conflitto di interesse: un falso problema!

L'art. 67, 5° comma disp. Att. c.c. stabilisce il divieto di conferire deleghe all'amministratore.

A prescindere dalle valutazioni in ordine alla sussistenza della situazione di conflitto nelle quali l'Amministratore potesse trovarsi (per esempio: nomina dell'amministratore, approvazione di bilanci dal medesimo redatti…), la delibera assunta con il voto espresso dall'amministratore per conto dei propri delegati (pertanto anche nel caso in cui il professionista non esprimesse una propria volontà bensì solo ed esclusivamente quella degli assenti) è delibera suscettibile di impugnazione, nei termini e nei modi di cui all'art. 1137 c.c., per violazione dell'art. 67, 5° comma disp. Att. c.c. essendo sufficiente contestare e provare il vizio procedimentale per vedersi accogliere la domanda di annullamento della decisione assembleare senza dover indagare e verificare la sussistenza o meno, in capo all'amministratore, della situazione di conflitto di interessi.

Conflitto di interessi in condominio e formazione dei quorum.

Sentenza
Scarica App. L'Aquila 19 marzo 2020 n. 464
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