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Delibera di approvazione dell'azione legale, conflitto di interessi e quorum necessari

Il conflitto di interessi nelle delibere condominiali: analisi del caso di un'azione legale approvata con maggioranza e i requisiti di quorum per la validità delle decisioni assembleari.
Avv. Giuseppe Zangari 
9 Apr, 2019

La vicenda. Una condomina impugna la delibera che autorizza l'amministratore a promuovere un'azione legale nei confronti giustappunto della ricorrente e tesa al recupero di una somma di denaro, destinata alla sistemazione di parti comuni, che era stata corrisposta sempre alla ricorrente dalla società Alfa - anch'essa condomina - in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Rimini.

La decisione, approvata con una maggioranza risicatissima (383,410 millesimi a favore e 333,105 contrari), aveva avuto il sostegno, tra gli altri, della società Alfa.

Sussisterebbe pertanto un conflitto di interessi in capo ad Alfa, sia perché tuttora antagonista della ricorrente nel giudizio di appello alla citata sentenza del Tribunale di Rimini, sia perché portatrice di un interesse contrastante con quello del condominio a non subire gli oneri processuali del giudizio - a parere della ricorrente - infondatamente intentato da Alfa; in particolare, la delibera impugnata dovrebbe costituire un "deterrente alla condomina attrice in relazione al giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna".

Non sono note le difese nel merito del condominio costituito, dal momento che la sentenza si limita a riportare la richiesta di rigetto dell'impugnativa.

Conflitto di interessi in condominio e formazione dei quorum.

La sentenza. Il Tribunale ritiene infondata la domanda della ricorrente (Trib. Rimini, n. 181/2019).

Il conflitto di interessi nell'ambito dei quorum necessari per l'adozione delle delibere condominiali costituisce tuttora un argomento spinoso, che la giurisprudenza tenta di risolvere applicando in via analogica la disciplina prevista nell'ambito societario.

Ciò determina - a parere dello scrivente - soluzioni non sempre convincenti poiché permeate da un'eccessiva prudenza, e ciò nonostante si assista a casi in cui il condominio viene a essere sostanzialmente "ostaggio" di coloro che detengono importanti carature millesimali.

Si pensi all'ipotesi, non infrequente nella prassi, dell'originario costruttore che rimane proprietario di parecchi appartamenti o che cede gli stessi a membri della propria famiglia.

Ebbene, in giurisprudenza è consolidato l'assunto secondo cui "ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi tra il condominio ed il singolo condomino è necessario che questi sia portatore allo stesso tempo di un duplice interesse (uno come condomino e uno come soggetto estraneo al condominio) e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il soddisfacimento dell'uno comporti il sacrificio dell'altro".

Applicando tale principio è stato quindi escluso il conflitto di interessi in capo a un condomino che è al tempo stesso impresa alberghiera e amministratrice condominiale (Cass. Civ., n. 13011/2013); che era stato costruttore del fabbricato (Cass. Civ., n. 10754/2011); che si identifica con l'impresa edile cui il condominio affida i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio (Cass. CIv., n. 3944/2002).

Condomino in conflitto di interessi e impugnazione della delibera. Analisi di un rapporto complicato

Tanto premesso, il Giudice romagnolo non ravvisa alcun conflitto di interessi tra Alfa e il condominio. Non risulta infatti dimostrato quale sarebbe l'interesse personale di Alfa nella vicenda, atteso che quest'ultima non otterrebbe alcun beneficio dall'esecuzione della delibera dal momento che il recupero del credito nei confronti della ricorrente avverrebbe a vantaggio del condominio.

Si ravvisa semmai "una convergenza tra l'interesse di ___ (Alfa), quale condomina, e quello istituzionale della collettività condominiale al recupero di somme in assunto destinare alle spese di rifacimento delle parti comuni della condomina ___ (ricorrente).

Per quanto concerne poi l'interesse del condominio a non essere gravato delle spese di un giudizio da avviare sulla scorta della delibera impugnata e di cui la ricorrente fa una valutazione prognostica in termini di infondatezza, il Giudicante ritiene "tale interesse del tutto astratto e indiretto rispetto all'interesse condominiale al recupero di somme da destinarsi alle spese comuni, non può essere assunto a parametro di raffronto nella valutazione di sussistenza del conflitto, costituendo, peraltro, una scelta di merito insindacabile dall'assemblea quella di deliberare iniziative giudiziale per far valere le proprie - ritenute - ragioni".

Il principio di diritto. La delibera che approva un'azione legale per il recupero di un credito vantato dal condominio nei confronti di un condomino non può essere viziata da conflitto di interessi per il solo fatto che uno dei votanti a favore è controparte in un diverso giudizio avverso il condomino debitore. (Trib. Rimini, n. 181/2019).

Sentenza
Scarica Tribunale di Rimini 181 2019
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