#1 Inviato 20 Agosto, 2015 Spettabili colleghi buonasera, mi trovo in una situazione abbastanza complessa, in un condominio ho una questione di infiltrazione d'acqua molto importante a causa di un errore costruttivo, essendo il fabbricato di recente edificazione e non essendo trascorsi 10 anni dalla consegna, si voleva procedere nei confronti del costruttore dal punto di vista legale. Il problema enorme è che la società costruttrice che chiamerò 1 risulta essere condomina, ma oltre a questo fatto ha venduto parte degli immobili di sua proprietà ad altre società, 2 e 3 che di fatto fanno riferimento allo stesso soggetto. In assemblea ci sono sempre degli assenti e la quota millesimale di 1,2 e 3 è di circa 440 millesimi, alla società 1 è rimasto ben poco, ma le altre hanno parecchi millesimi. Per far passare in assemblea la delibera per l'incarico al legale non so come comportarmi, la società 1 è di fatto la controparte e quindi risulta essere di fatto in una situazione di conflitto di interesse, ma le società 2 e 3 non so bene come definirle, non so più come fare a far quadrare i conti 🤔
#2 Inviato 20 Agosto, 2015 Salve, se sussistono i requisiti di urgenza e pericolo non necessita la preventiva delibera assembleare. Ad ogni modo le consiglio di fare l'ordinaria assemblea ed eventuali assemblee straordinarie con odg riferito alla causa, se la votazione sarà rifiutata, lei comunque avrà ottemperato ai suoi doveri ed i verbali assembleari saranno prova utilizzabile dai condomini che sono proprietari non facenti parte di queste società per una causa civile contro il costruttore. In fase di giudizio si evincerà il comportamento tenuto da tutti i soggetti e da li ne conseguirà il calcolo del risarcimento danni, se sussistente. Cordiali saluti.
#3 Inviato 20 Agosto, 2015 Aggiungo a quanto detto, se ci sono infiltrazioni, anche il singolo condomini danneggiato potrebbe adire al Giudice contro il costruttore, oppure contro il condominio, a scelta.
#4 Inviato 20 Agosto, 2015 Per trovare una soluzione bonaria tra tutte le parti in causa, la presenza del condomino controparte è doverosa oltre che utile per ovvie ragioni, ma nel tuo caso mi è sembrato di capire che via bonaria non ci sia. Comunque l'art. 1136 sesto co. c.c. è molto chiaro, non puoi escludere nessuno da convocazione e il chiaro conflitto di interesse, è sempre da dimostrare.