Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Esecuzione di contratto preliminare e mediazione obbligatoria

È obbligatorio il procedimento di mediazione nel caso di azione giudiziale volta all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare?
Avv. Valentina Papanice 

Obbligatorio il tentativo di mediazione nell'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare?

È obbligatorio esperire il tentativo di mediazione civile prima di avviare un'azione giudiziale per l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare? No, ha risposto il Tribunale di Brindisi con la sentenza 1016 depositata l'1 settembre 2020.

La motivazione posta alla base della decisione è data, come vedremo meglio più avanti, dalla natura personale e non reale dell'azione giudiziale in questione.

Spieghiamoci meglio andando a rivedere le norme coinvolte e poi alcuni precedenti resi in materia dalla giurisprudenza.

Diritti reali e mediazione civile obbligatoria

In primis ricordiamo che il testo normativo di riferimento in materia è il D. Lgs. n. 28 del 2010 il quale, per quello che qui interessa, prevede che per alcune materie il tentativo di mediazione è obbligatorio, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziale, da rilevarsi non oltre la prima udienza; tra dette materie vi è quella dei diritti reali (ad es. la proprietà).

Contratto preliminare e esecuzione in forma specifica

Il codice civile non fornisce una definizione di contratto preliminare; in parole estremamente semplici e per quel che qui interessa, possiamo dire che il contratto preliminare è il contratto con cui le parti s'impegnano essenzialmente, a stipulare un altro, specifico, contratto; ad es. si impegnano a compravendere un immobile; come tradizionalmente si dice, quindi, il contratto preliminare ha essenzialmente effetti obbligatori.

Preliminare di preliminare, che cos'è?

L'art. 2932 c.c. intitolato "Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto" al co.1 prevede che "I. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso".

Dunque, a fronte dell'inadempimento dell'impegno assunto con il contratto preliminare, la parte può rivolgersi al giudice e chiederne l'esecuzione.

La questione posta nel presente articolo è quindi se prima di attivare tale giudizio si debba attivare il procedimento di mediazione, il che implica la risposta alla domanda se nel caso di specie si rientri nella materia dei diritti reali, contemplata dall'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010 tra quelle per cui il tentativo di mediazione è obbligatorio.

Mediazione obbligatoria e esecuzione del contratto preliminare, la risposta del Tribunale di Brindisi

Come anticipato, per la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1016/2020, la risposta è negativa.

In particolare, il giudicante respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con la motivazione che "che poiché l'azione diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare ex art. 2932 c.c. non ha natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà su di un bene (Cass. civ. n. 1233/2010), laddove il diritto reale non costituisce la causa petendi della domanda, deve escludersi che nel caso di specie si verta di una causa in "materia di diritti reali" - ovvero in altra ipotesi - per la quale è previsto il previo esperimento della mediazione obbligatoria".

Si cita il precedente n. 1233 del 2010, ma dovrebbe trattarsi di un refuso, l'anno dovrebbe essere quello del 2012; ebbene, in quella sentenza, come altrove, si afferma che l'azione volta alla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita ai sensi dell'art. 2932 c.c., "non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere esperita soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione (Cass. 20-12-2002 n. 18149), e che l'oggetto della domanda giudiziale prevista dall'art. 2932 c.c., diretta all'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, che da luogo ad una azione di carattere personale, non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di "facere", consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso (Cass. 10-3-2009 n. 5781)".

Precedenti giurisprudenziali sul punto

Già altre sentenze si sono espresse sul punto; ad es. ricordiamo la sentenza del Tribunale di Verona del 30 ottobre 2018: in quel caso il giudizio non era volto all'esecuzione in forma specifica del contratto, ma ad ottenere la condanna al pagamento del doppio della caparra, alla restituzione dell'acconto e al risarcimento dei danni, il tutto per legittimo recesso, si asseriva, dovuto all'inadempimento dell'altra parte: questa, costituitasi in giudizio, aveva tra l'altro eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione ed il giudice anche lì aveva respinto l'eccezione, motivando che si verteva in tema di rapporti obbligatori e non di diritti reali, materia per cui l'art. 5, co.1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 impone la mediazione obbligatoria.

Per quanto quelle citate sembrano contenere le "naturali" conseguenze della tradizionale visione del contratto preliminare, non si escludono esisti opposti.

Si segnala ad un'altra sentenza - quella del Tribunale di Teramo n. 912 del 19 dicembre 2018 - al pari di quella del Tribunale di Brindisi relativa all'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, che giunge però a conclusioni opposte: affermando il carattere lato dell'espressione "controversia in materia di diritti reali" di cui al D.Lgs n. 28/2010 conclude che la controversia attiene a diritti reali; pertanto, afferma il tribunale, pur avendo l'azione un carattere personale, e dunque sia diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione, ciò non toglie nella specifica fattispecie che la sentenza costitutiva invocata fosse destinata a disporre il trasferimento del bene e cioè a tenere luogo di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della rilevanza del diritto reale anche sul piano dell'oggetto della domanda.

L'inattività delle parti nella mediazione obbligatoria

Sentenza
Scarica Tribunale di Brindisi Sentenza n. 1016/2020
  1. in evidenza

Dello stesso argomento