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L'inattività delle parti nella mediazione obbligatoria

La parte che pur avendo introdotto la mediazione, non si presenti al primo incontro senza un giustificato motivo, non soddisfa la condizione di procedibilità per l'esercizio dell'impugnazione di una delibera assembleare annullabile.
Avv. Domenico Sarcina - Foro di Trani 

A darci lo spunto per affrontare l'argomento indicato è il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1042 del 3 giugno 2020.

Il fatto

Con atto di citazione l'attrice esponeva che era proprietaria, dal 2014, di sette unità immobiliari facenti parte di un Condominio, con riserva del diritto d'uso ad una società.

In data 25 marzo 2017 si svolgeva l'assemblea del predetto Condominio, le attrici assenti ed il cui verbale veniva comunicato alla sola società il successivo 30 maggio 2017; le attrici impugnavano la delibera sopra individuata, con riferimento ai seguenti punti all'odg:

a) punto 2: Approvazione Rendiconto gestione 2016 e relativi riparti;

b) punto 3: Conferma amministratore gestione 2017 e relativo compenso per l'anno 2017

c) punto 4: Delibera per approvazione Preventivo di gestione 2017;

d) punto 7: Impianto idrico: realizzazione delle linee a terra che dalla centrale termica servano l'acqua al lotto A e B, alla piscina ed all'impianto di irrigazione. Eventuale realizzo anche delle linee verticali fino al raggiungimento di ogni singola unità abitativa.

In data 26.06.2017, le attrici avevano proceduto ad avviare la mediazione obbligatoria, che si concludeva in data 07.09.2017 con esito negativo per assenza delle parti.

Deducevano le attrici di aver svolto la mediazione obbligatoria ex lege 28/2010, con esito negativo per la mancata comparizione di entrambe le parti processuali con documento prodotto in atti.

Il Condominio eccepiva a sua volta, la mancata mediazione obbligatoria sin dalla comparsa di risposta e costituzione e poi anche in prima comparizione, ponendo anche domanda di inammissibilità/decadenza anche per motivi di termini ex art. 1137 cod. civ. nell'impugnazione della delibera oggetto di causa e di eccepita improcedibilità per mancata mediazione.

Il procedimento si concludeva con la pronuncia d'improcedibilità della domanda e soccombenza delle parti attrici con condanna alle spese processuali in favore del condominio.

La condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione giudiziale

L'art. 5 del D.l.vo 28/2010 recita: Condizione di procedibilità e rapporti con il processo:

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, [...] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo ottobre n. 8 ottobre 2007, n. 179 ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

Mediazione in condominio. Quali sono i requisiti di procedibilità?

L'esperimento del procedimento di mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ". Il d.l. 21.06.2013 n.69, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui al citato art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 fra le quali sono comprese quelle condominiali.

L'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, introdotto dalla legge 11.12.2012 n. 220 (entrata in vigore il 18.06.2013) è stato introdotto per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio dopo che la Corte Costituzionale aveva cancellato la mediazione obbligatoria con sentenza n. 272/2012.

Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, non permette l'introduzione del giudizio d'impugnazione di una delibera condominiale annullabile (art. 1137 c.c.) con conseguenze importanti in tema di decadenza e dunque in ordine al tempo di esercizio della mediazione per evitare che possa trascorre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del verbale, il cui spirare comporta la definitiva perdita del diritto d'impugnare una delibera annullabile.

Lo svolgimento del procedimento di mediazione.

L'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, grava sulla parte processuale che attraverso la propria iniziativa, vuole provocare l'introduzione di un processo ordinario ( Trib. Vasto, 30.5.2016, che richiama Cass. n. 24629/2015); non sussiste tale obbligo per i procedimenti come il ricorso per decreto ingiuntivo nonché per quelli che si svolgono in camera di consiglio, pur con qualche eccezione interpretativa.

L'instaurazione della procedura di mediazione dev'essere portata a conoscenza della parte chiamata, questo costituisce un primo cruciale passaggio in tema d'impugnazione di una delibera condominiale, in quanto l'art 5 co. VI del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 recita che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo". Grava su chi ha presentato la domanda di mediazione, accertarsi che l'avvio del procedimento di mediazione sia stato comunicato al chiamato entro i 30 gg. dalla conoscenza del verbale, così da interrompere la decadenza per una sola volta, non essendo sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione presso l'organismo.

Successivamente viene designato il mediatore e fissato il primo incontro durante il quale egli verifica la regolarità del contraddittorio istaurato ed illustra le parti circa l'obbligatorietà della mediazione, le caratteristiche del procedimento basate sull'informalità, il suo ruolo di facilitatore dell'accordo e non di Giudice, in ordine alla tempistica ed i vantaggi anche fiscali della mediazione.

La parte finale di questa fase che potremmo chiamare "preparatoria" della mediazione, si conclude con l'espressione della volontà delle parti di proseguire la mediazione oppure di abbandonarla.

L'effettiva partecipazione alla mediazione

La regola di base espressa dal decreto legislativo 28/2010 è l'obbligatorietà dello svolgimento del procedimento di mediazione di cui agli artt. 5 commi 1 bis e 2, come attesta inequivocabilmente il sistema sanzionatorio previsto dalla legge stessa per la mancata partecipazione, oltre che per la mancata introduzione della domanda di mediazione.

L'evoluzione delle pronunce hanno posto sempre maggiormente in evidenza la necessità che la mediazione sia svolta effettivamente e non si riduca in un mero, inutile balzello formale; non è sufficiente un solo incontro informativo, all'interno del quale si manifesta la propria disponibilità o indisponibilità alla mediazione, senza però che le parti si confrontino in modo efficace e in ottica conciliativa sulle questioni che rappresentano l'oggetto della causa (sentenza 8 maggio 2019 del Tribunale di Firenze).

La domanda è improcedibile nel caso in cui la parte che la presenta, la gestisca in modo viziato o non la coltivi non risultando sufficiente spedire o depositare una domanda di mediazione, salvo poi disinteressarsi completamente di ogni attività successiva, come è stato nel caso esaminato dalla sentenza in commento.

Verbale di assemblea condominiale e partecipazione ad una procedura di mediazione civile.

Laddove invece sia il convenuto a non partecipare alla mediazione ciò non impedisce di ritenere espletato, ai fini della procedibilità giudiziale della domanda, il procedimento di mediazione, con il rilascio del certificato di avvenuto espletamento della condizione di procedibilità e la possibilità di depositare l'atto introduttivo del giudizio, con le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione.

La parte può altresì decidere legittimamente di non intraprendere un percorso di mediazione ma solo dopo aver permesso al mediatore di fornire l'informazione circa la funzione dell'istituto ed i vantaggi precedentemente descritti oppure adducendo a supporto del proprio diniego, adeguate ragioni giustificatrici che siano plausibili e logiche non solo giuridicamente (Tribunale di Vasto 17-12-2016).

Conclusioni

La mediazione va introdotta ma anche effettivamente coltivata attraverso la partecipazione al primo incontro e tale assunto è coerente con la funzione deflattiva dei giudizi, tendente a diminuire il carico processuale.

Tale esigenza passa attraverso comportamenti attivi delle parti verso la mediazione e non di mero ostacolo o che denotino la convinzione dell'inutilità del procedimento, visto come una formalità imposta e solo da superare attraverso il deposito dell'istanza di mediazione.

Se dunque l'assenza del chiamato in mediazione comporta certamente il compimento della condizione di procedibilità ed il lasciapassare per l'introduzione dell'azione giudiziale, l'assenza anche dell'istante senza un giustificato motivo, comporta il mancato compimento della stessa con le conseguenze in termini di decadenza dalla proposizione dell'impugnazione di una delibera assembleare annullabile.

Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali ( es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; ad un convocato deceduto nelle more della presentazione all'incontro) può ammettersi che sussista l'impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l'avveramento della condizione di procedibilità e l'assenza di sanzioni.

Durante il primo incontro spetta al mediatore accertarsi dell'avvenuta notifica dell'istanza e della comunicazione del primo incontro a tutte le parti, dovendo, in caso contrario, rimettere in termini per una nuova notifica, salvo accertamento anche direttamente in sede giudiziale, che l'istante avrebbe potuto, usando la diligenza, espletare o permettere di espletare le formalità del caso nei termini di legge.

Sentenza
Scarica Trib. Brescia 3 giugno 2020 n. 1042
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