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Mediazione e spese dell'atto notarile successivo

La Corte di Cassazione esclude le agevolazioni fiscali previste per la mediazione per l'atto sottoscritto da due ex coniugi dopo un accordo di mediazione; il motivo: non può operare l'analogia.
Avv. Valentina Papanice 

Esclusi i benefici fiscali per l'atto notarile successivo alla mediazione

Con la sentenza n.11617 del 2020 la Corte di Cassazione, dando ragione all'Ufficio impositore, ha negato il godimento dei benefici fiscali, previsti per la mediazione, per l'atto notarile sottoscritto da due coniugi successivamente ad un accordo assunto in mediazione.

La decisione ha un certo rilievo per coloro che si occupa di mediazioni, in particolare riguardo alle mediazioni che possono concludersi con i contratti o atti previsti dall'art. 2643 c.c.

Ci spiegheremo meglio più avanti, ora partiamo dalle norme.

Mediazione e benefici fiscali.

Come noto oramai a molti, dal 2010 è operativo nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione civile; tale procedimento, disciplinato essenzialmente dal D.Lgs n. 28/2010, nelle materie ove è previsto come è obbligatorio prima di esperire l'azione civile è un passaggio "obbligato", è, cioè, una condizione di procedibilità della domanda, che può essere rilevata dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Uno degli obiettivi dell'introduzione della mediazione è quello di ridurre il contenzioso; e a tal fine il Legislatore ha utilizzato, come spesso fa con noi cittadini, il bastone e la carota: ha cioè introdotto l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione e al contempo ha previsto agevolazioni fiscali per invogliare il cittadino a svolgere il procedimento e possibilmente chiuderlo con un accordo. D'altronde, senza accordo non c'è riduzione, ma solo procrastinazione, del contenzioso.

Quanto alle agevolazioni fiscali, in particolare, l'art. 17 del D. Lgs. 28 ai commi 2 e 3 prevede che:

"2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente".

Mediazione e atti che richiedono la sottoscrizione dinanzi al notaio

Un'altra importante norma del D. Lgs. n. 28 è quella dell'art. 11 co.3, che regola le modalità con cui deve essere sottoscritto l'accordo di mediazione: l'accordo dev'essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore (il mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere); qualora, però, "con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Sostanzialmente, gli atti e contratti indicati dall'art. 2643 c.c. sono quelli relativi a beni immobili, come compravendita, transazione, etc.

Nel caso deciso dalla sentenza in esame, le parti, piuttosto che concludere il procedimento con l'atto di compravendita, si erano impegnate, con l'accordo di mediazione, a sottoscrivere successivamente l'atto di compravendita innanzi ad un notaio.

Atto notarile a procedimento di mediazione chiuso, non vale l'analogia

In tal caso, ritenevano che il contratto godesse comunque delle agevolazioni previste dall'art. 17 D.Lgs n. 28 sulla mediazione.

L'Agenzia delle Entrate non sarà dello stesso avviso, ma dovrà superare le decisioni di primo e di secondo grado, entrambe favorevoli al contribuente, per vedersi riconosciuta la ragione.

Se il notaio non «consiglia» le clausole da inserire nel contratto preliminare di compravendita, paga i danni

In particolare, essa afferma che si siano violate due norme, quella di cui all'art. 17 e di cui all'art. 11 cit.

Dalle previsioni del D.Lgs n.28, la Corte desume, in conclusione, "che l'applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica".

Esclusa l'applicazione delle agevolazioni per scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio etc.

Ulteriore argomento di rilievo nella sentenza in esame attiene anche all'esclusione delle agevolazioni previste dall'art. 19, L. n. 74/1987, secondo cui "1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Ed invero, si spiega, la fattispecie dell'accordo di mediazione non rientra nei procedimenti menzionati dall'art. 19 della L. n. 74 cit., ed è anche incontestato che le parti non richiesero le agevolazioni fiscali ivi previste.

Non trova quindi applicazione nella specie, prosegue la Corte, il precedente della sentenza di Legittimità n. 2111/2016 dove si è affermato che "debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale".

Possiamo dunque concludere che l'esclusione dai benefici fiscali ex D.Lgs. n. 28/2020 affermata dalla Corte vale per tutti gli atti che vengono sottoscritti una volta chiuso il procedimento di mediazione con l'accordo, sebbene previsti da questo; atti che quindi non si identificano con l'accordo di mediazione, ma ne sono fuori.

Condominio e mediazione. Verbale e quorum da rispettare in assemblea.

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