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La mancata partecipazione in mediazione: ecco cosa si rischia

Effettività della mediazione: un elemento essenziale da non sottovalutare. Un monito ed un avvertimento dalla giurisprudenza.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Sono passati oltre cinque anni da quando, con una delle prime sentenze che si pronunciarono sul punto dall'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, il Tribunale di Roma, nell'accogliere la domanda di risarcimento danni in un giudizio che avevo introdotto citando in giudizio una nota compagnia assicurativa, sanzionava la convenuta valutando negativamente la condotta dell'Assicurazione e condannandola ex Art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma di denaro (Sent. n. 4140/14 Tribunale Civile di Roma) che il Tribunale romano, con una recente sentenza, la n. 15767del 29/07/2019 è tornato con forza sull'argomento.

Si badi bene. Sebbene il caso trattato dal Tribunale di Roma non abbia ad oggetto la materia condominiale, la questione assume la medesima importanza nell'ambito che ci riguarda, atteso che la decisione ha riguardato una materia soggetta per legge al rispetto della condizione di procedibilità (responsabilità medica) che, in termini procedurali, si pone in perfetta analogia con la materia condominiale (anch'essa, come noto, soggetta a mediazione obbligatoria).

È bene, dunque, sapere cosa si rischia ad avere una condotta responsabile per non aver partecipato alla mediazione, sia quando si verta in materia condominiale che nelle altre per cui la mediazione è obbligatoria oppure è demandata dal Giudice.

La questione sottoposta al Tribunale di Roma aveva ad oggetto una domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, richiesta a seguito della infezione ospedaliera contratta dal danneggiato in occasione di un ricovero ospedaliero del maggio 2010, nel corso del quale questi era stato sottoposto ad intervento neurochirurgico.

Gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendo che in occasione del predetto ricovero, il loro congiunto aveva contratto una grave infezione da batterio, cui si associava nei giorni immediatamente successivi una ulteriore infezione da altri ceppi batterici che causavano, successivamente, shock settico che vedeva il paziente morire.

La materia della responsabilità medica, come noto, rientra tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, per cui la mediazione era obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

In corso di causa, il Giudice aveva disposto ex art. 5, co. II, d. lgsl. n. 28/2010, che le parti procedessero alla mediazione demandata.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma n. 15767del 29/07/2019
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