La vicenda. Tizio e Caio avevano impugnato alcuni punti della delibera assembleare, chiedendone l'annullamento. In tal vicenda, però, gli attori avevano notificato la citazione, ma non avevano iscritto a ruolo la causa, salvo poi riassumerla in un secondo momento. Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva le argomentazioni di parte attrice.
Con provvedimento, il Giudice, su eccezione di parte convenuta, rilevato che la materia oggetto di causa ricadeva tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria, fissava il termine di 15 gg. per adire l'organismo di mediazione.
In tale fase, parte attrice aveva proposto la relativa istanza all'organismo di mediazione nei termini di legge, ma non aveva, poi, presenziato al primo incontro fissato dal mediatore, cui, invece, era presente parte convenuta.
Per tali motivi, il condominio ha eccepito la tardività dell'azione e l'improcedibilità della domanda (mancata partecipazione in mediazione).
Il ragionamento del giudice. In tal vicenda, il giudicante si è posto il problema in merito al momento in cui il procedimento di mediazione possa dirsi esperito. A tal proposito, il Tribunale di Savona ha osservato che, sul piano letterale, il co. 2 bis dell'art. 5 del Dlgs 28/10 richiede, perché la condizione di procedibilità possa dirsi avverata, che "il primo incontro" si concluda "senza accordo".
Tale incontro è disciplinato dall'art. 8 che prevede, tra l'altro, che ad esso "le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato". La condizione di procedibilità, quindi, può dirsi realizzata solo quando le parti (a ciò giuridicamente tenute) si sono materialmente incontrate davanti ad un mediatore.
Quindi le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, secondo il giudicante devono essere interpretate in senso restrittivo (Cass. n. 26560/2014), "dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato" (Cass. n. 6130/2011).
Continua [...]