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La mancata effettiva partecipazione alla mediazione non ha riflessi sulla procedibilità. Parola del Tribunale di Milano

Partecipazione effettiva in mediazione e condizione di procedibilità. Cosa ne pensa il Tribunale di Milano?
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 
Ott 22, 2019

Per il Tribunale di Milano, Sentenza n. 4275 del 03/05/2019, la mancata effettiva partecipazione alla mediazione non ha riflessi sulla procedibilità. Con una sentenza che suscita non pochi dubbi, il Tribunale meneghino si pone, infatti, in contrasto con l'orientamento che sembra, oramai, aver tracciato la strada verso una partecipazione "effettiva" delle parti, con minime possibilità di deroga.

Ancora oggi, dunque, possiamo affermare che uno dei punti "delicati" della mediazione, continua ad essere quello legato alla effettiva partecipazione delle parti nel procedimento di mediazione.

Come noto, a mente del comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010 (così come modificato dalla riforma del 2013), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia vertente in una materia ivi elencata "è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

La norma su richiamata, all'art. 8, comma 4-bis, prevede le seguenti possibilità, in caso di mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione:

a) in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può trarne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (il quale prevede che: "il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo");

b) il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il caso trattato dal Tribunale milanese, aveva ad oggetto un giudizio di accertamento dell'invalidità di una delibera condominiale. In tali casi, come noto, la mediazione costituisce condizione di procedibilità.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano, Sentenza n. 4275 del 03/05/2019
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