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Dissenso dalle liti, quali spese non si pagano?

Dissenso dalle liti, un'interessante sentenza del Tribunale di Roma spiega quando e come si applica l'art. 1132 c.c.
Avv. Caterina Natalotto - Foro di Palermo 
Lug 24, 2020

Il dissenso alle liti condominiali è disciplinato dall'art. 1132 c.c., norma che prevede la possibilità in capo al proprietario dissenziente di separare la propria responsabilità da quella del condominio nei casi in cui la compagine abbia deliberato di promuovere giudizio civile contro un terzo o di resistervi.

La disposizione in oggetto è inderogabile, in quanto richiamata nell'elenco di cui al successivo art. 1138, 4° comma c.c..

La sentenza del Trib. Roma 31 marzo 2020 n. 5573 ripercorre l'applicabilità della norma sul dissenso alle liti condominiali spiegando i presupposti e delimitandone i confini.

L'art.1132 c.c. recita:

"Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione".

Come e quando manifestare il dissenso?

La disposizione normativa cerca di contemperare l'interesse del singolo, al quale si attribuisce il potere di estraniarsi dal giudizio, con l'interesse del condominio, mediante la previsione di un breve termine di decadenza in cui far valere il proprio dissenso e, in caso di esito favorevole della lite e se il condomino ne ha tratto vantaggio, dalla pretesa nel concorso delle spese che la collettività dei condomini non ha potuto recuperare dalla controparte soccombente.

La manifestazione del dissenso alle liti non è legata a forme solenni. A differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea (articolo 1137 cod. civ.), la manifestazione di volontà di dissenso del condomino non ha la funzione di introdurre una controversia giudiziaria, e si pone, quindi, come atto giuridico, e non atto processuale da notificare necessariamente alla controparte nelle forme previste dagli articoli 1137 e seguenti del codice civile (Cass. Civ., 15 giugno 1978, n. 2967).

È sufficiente, infatti, che la comunicazione della decisione di dissenso alla lite venga effettuata con un atto scritto diretto all'amministratore, o a chi rappresenta il condominio, o a tutti i partecipanti, e, quindi, sufficiente manifestare il proprio dissenso anche con lettera raccomandata A.R. indirizzata all'amministratore nel termine di trenta giorni a pena di decadenza.

In ogni caso il condominio presente in assemblea, ove si delibera la proposizione di una causa o la resistenza ad una causa, può manifestare il proprio dissenso direttamente a verbale.

Conseguenze

Una volta conclusa la controversia se la sentenza è favorevole al condominio con effetti positivi, questi si producono verso tutta la compagine condominiale, dissenziente o meno, e la solidarietà passiva e/o attiva rimane interna e non esterna.

Il dissenziente, tuttavia, verrà chiamato a corrispondere "pro quota" - nel caso in cui la vittoria del condominio in giudizio costituisse un vantaggio anche per lui - le spese che non si è riusciti ad ottenere dalla controparte.

Se le spese, invece, saranno corrisposte dalla parte soccombente, nulla potrà essere preteso dal condomino dissenziente, che pur veda prodursi nella propria sfera gli effetti favorevoli del giudicato.

Dunque possiamo sintetizzare dicendo che il condomino dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza e ha diritto di rivalsa, per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva ed è invece tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente in caso di vittoria poiché anche lui ne beneficerà.

Quali sono le modalità per esprimere il dissenso alle liti condominiali

Una recente pronuncia di merito, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ribadito il principio secondo cui è affetta da nullità e non da mera annullabilità la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite, a carico del condomino, in proporzione della sua quota, pur avendo il medesimo ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite deliberata dall'assemblea (Trib. Bologna 8.3.2011, n. 668; Cass. Civ. 8 giugno 1996, n. 5334).

Presupposto necessario

Presupposto essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l'esistenza di una delibera dell'assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa.

L'intera vita condominiale si fonda sul principio espresso dall'art. 1137, comma 1, cod. civ. che prevede l'obbligatorietà delle delibere assembleari per tutti i condomini.

Si tratta, infatti, di una norma che consente ad una collettività di esprimere una volontà rappresentativa idonea a gestire unitariamente gli interessi comuni su base maggioritaria. La proposizione della causa o la resistenza ad una causa proposta nei confronti del Condominio devono essere deliberate dall'assemblea (Cass. n. 2259/1998).

L'atto di estraniazione ai sensi dell'art. 1132 c.c. può trovare applicazione solamente in presenza di una vera e propria delibera assunta dall'assemblea in materia che rientra nell'ambito delle proprie attribuzioni.

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Quindi per le liti attive e passive sostenute dall'amministratore direttamente ed immediatamente nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni non può trovare applicazione la norma dettata dall'art. 1132 c.c.

I condomini potranno dissociarsi da tutte le liti oppure esiste un limite all'esercizio di questa facoltà?

Il contenuto dell'art. 1132 c.c. non chiarisce questo aspetto. Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il dissenso possa essere manifestato solo in riferimento alle liti che vedono contrapposti, da un lato, il condominio e, dall'altro, un terzo estraneo ad esso.

È di contrario avviso autorevolissima dottrina che ritiene configurabile il dissenso a prescindere dagli interessi e dai soggetti coinvolti nel giudizio, applicando tale istituto anche nelle ipotesi di liti cd. "interne" ossia quelle che vedano quali parti il condominio ed uno o più condomini.

Tuttavia, il Tribunale di Roma con la recente decisione che qui si commenta, aderisce a quella maggioritaria giurisprudenza che ritine non applicabile neanche per analogia l'art. 1132 c.c. alle liti tra condomini; non è cioè valida la delibera assembleare con cui la maggioranza pone a carico dei condomini antagonisti le spese legali sostenute nella controversia contro di loro. (Cass. n. 13885/2014).

Dalle argomentazioni appena esposte, ne consegue, dunque, che l'art. 1132 cod. civ. non trova applicazione sempre e comunque, posto che nelle liti proponibili autonomamente dall'amministratore non sarà consentito al condomino dissenziente di "separare la propria responsabilità" da quella degli altri condomini favorevoli al giudizio e, pertanto, sarà anch'esso tenuto al pagamento delle spese processuali cui andrà incontro l'intera compagine condominiale in caso di sconfitta (cfr. Cass. Civ. n.7095/2017) in quanto, appunto, non è consentito dissociarsi laddove la materia oggetto del contendere rientri ex lege in quelle di competenza all'amministratore (ai sensi dell'art. 1130 cod. civ.).

La difesa in giudizio delle delibere impugnate spetta direttamente all'amministratore del condominio

Sentenza
Scarica Trib. Roma 31 marzo 2020 n. 5573
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