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dtera

"Tentata Mediazione Obbligatori"

Informazioni su “Tentata Mediazione Obbligatori”

(convocato il Condominio – istante il Condomino)

Di fatto non trattasi di una stretta valutazione di merito ma una proposta di mediazione

a criterio di un Terzo componente Organismo Abilitato.

L’istanza può riguardare anche diversi punti.

La mediazione dovrebbe, nella logica, raggiungere un punto di incontro, non contrario al nostro

codice civile, con una reciproca “disponibilità” delle Parti.

La proposta del Terzo può anche non essere accettata dalle Parti o da una Parte relativamente

ad alcuni punti od in toto.

Domande:

a) L’amministratore deve poi consultare l’assemblea o decide subito?

b) Il condomino deve decidere subito e se non accettasse deve obbligatoriamente procedere

in giudizio o potrebbe anche limitarsi a non accettare senza procedere in giudizio?

c) Il condomino deve aspettare eventualmente la pronuncia dell’assemblea prima di procedere

ed in ogni modo entro che termine deve poter procedere in giudizio?

d) Qualora il condomino, per chiudere, accettasse la mediazione, in futuro, avendo transato,

non potrà contestare simile punto, anche se contrario al nostro codice civile?

Se cosi’ fosse, converrebbe non accettare la mediazione e poi non procedere in giudizio

per questo specifico argomento, ma eventualmente chiedere, se possibile e prevista a

termine di codice e regolamento, la divisione giudiziale del condominio?

a) l'amministratore non ha potere decisionale, deve cmq convocare assemblea e decidere sulla proposta

b) dipende da lui... e soprattutto dall'ipotetico accordo

c) certo, ovvero se il mediatore da un termine per dare la possibilità al condominio di deliberare solo alla fine della mediazione quando sarà redatto verbale, si potrà agire

d) chiaro con il verbale se positivo si chiude in via stragiudiziale la questione.

NOn è detto perchè poi in sede di giudizio, il giudice potrebbe tenere conto della lite temeraria, se non vi è motivata la ragione.

Salve,

a) se si parla di proposta già fatta allora l'Amministratore convocherà assemblea per deliberare su tale proposta.

 

b) il condomino può accettare o può pensarci. La mediazione ha comunque dei termini ed in ogni caso nel momento in cui rinuncia vien redatto un verbale. Attenzione che la mancata accettazione potrebbe avere ripercussioni in un eventuale giudizio di merito (se rifiuto ingiustificato).

Se ci riferisce al termine che invece viene dato dal mediatore, allora non è perentorio ma conviene comunque chiedere maggior tempo se uno intenda riflettere.

 

c) il condomino può decidere anche prima non deve attendere l'assemblea per esprimersi (da quanto pare di capire vi è una mediazione tra il Condominio vs condomino). La domanda di mediazione interrompe la prescrizione, nel momento in cui si conclude, il termine decadenziale ricomincia a decorrere (quindi dipende da che tipo di azione si deve esercitare successivamente in giudizio).

 

d) questa domanda non è chiara, perchè se la mediazione ha ad oggetto un qualsiasi concessione o altro contrario alla legge non è ammissibile.

 

Cordiali saluti.

se la richiesta di mediazione da parte del condomino è in base ad articoli di codice civile ( 1123 e 1117)

spese esclusive di uno dei tre fabbricati (separati da spazio vuoto) componenti il condominio e non parti comuni ai tre fabbricati (separati),impropriamente ripartite tra due fabbricati (separati) e la mediazione

dovesse confermare l'impropria ripartizione ) che poi proseguirebbe negli anni anche con possibili aumenti)

penso che l'eventuale non accettazione da parte del condomino ( motivata come da art. cc) non pregiudichi eventuale giudizio di merito.

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