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Le conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione ordinata dal giudice

La mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione ordinata dal Giudice comporta a carico del convenuto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 3.
Avv. Mauro Stucchi - Foro di Roma 

Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 25.05.2020, ha condannato Roma Capitale alla sanzione di € 18.000 per non aver partecipato, senza alcun giustificato motivo, alla mediazione ordinata dal Giudice.

Il caso

L' attore Alfa citava in giudizio il Comune di Roma al fine di vedersi riconoscere il risarcimento per il danno che affermava aver subito nel capannone all' interno del quale Alfa esercitava la propria professione di Officina, Carrozzeria, Elettrauto, Gommista e Revisione auto.

A fondamento della propria pretesa economica, Alfa evidenziava che a seguito di un forte temporale che aveva colpito la città di Roma, il proprio immobile era stato invaso dalle acque piovane, con conseguente allegamento dei locali.

L'attore riteneva che detto evento, previsto nei giorni precedenti dalle stazioni meteo, era imputabile alla negligenza del Comune di Roma per il mancato funzionamento delle idrovore e per l'insufficiente manutenzione dei tombini.

Il Comune di Roma si costituiva contestando la pretesa di parte attrice poiché, a suo dire, sarebbe stata infondata sia nell'an che nel quantum.

Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott. Moriconi, disponeva con ordinanza la mediazione demandata, alla quale il Comune di Roma non si presentava.

Il Tribunale di Roma riteneva ingiustificata la mancata partecipazione del Comune di Roma al procedimento di mediazione demandata e per tale motivo con la sentenza emanata:

  • condannava Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Alfa ai sensi dell'art. 96 co. III della somma di 18.000,00;
  • condannava Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • disponeva l'invio degli atti e della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti per la valutazione dei danni erariali.

La partecipazione dell'ente territoriale in mediazione demandata. La problematica

La mediazione civile può essere di natura obbligatoria oppure di natura volontaria.

Il D. lgs. 28/10, come modificato dalla legge 98/2013 e dalle ulteriori disposizioni di legge (art. 1-bis, comma 2, D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, comma, da ultimo, modificato dall'articolo 11-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 2, comma 10, D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 68), dispone all'art. 5, comma 1 bis, che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto…".

Quindi, colui che voglia intraprendere un'azione legale nelle materie elencate dall'art. 5 del D. Lgs 28/2020 è tenuto ad esperire in via preventiva il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Il D. Lgs. 28/2010 stabilisce che al procedimento di mediazione demandata dal giudice, e quindi obbligatoria, debbano esser presenti le parti con i propri avvocati.

Una eventuale mancata partecipazione deve essere giustificata, poiché laddove non fosse così, il Giudice potrebbe trarne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. co. 2, con la conseguente condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 3, nonché al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Alle medesime sanzioni è soggetta la P.A. nell'ipotesi in cui non partecipi, senza giustificato motivo, alla mediazione demandata.

Il quadro normativo

L'art. 5 co.2 del d. lgs 28/10 statuisce: "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa.

Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

Detta disposizione normativa disciplina la mediazione demandata dal giudice, che rappresenta un'ipotesi di mediazione civile diversa da quella obbligatoria, attivabile su istanza di parte.

Nel caso della mediazione demandata è il giudice ad invitare le parti in mediazione.

In merito alla natura della mediazione demandata, obbligatoria o volontaria, la recente giurisprudenza, si è espressa nel senso di ritenerla obbligatoria (ex multis, Trib. Monza, ord. 18.04.2018; Trib. Pavia, 20.01.2017; Trib. Roma, sent. 26.05.2016; Trib. Vasto, ord. 23.04.2016; Tribunale di Civitavecchia, ord. 15.01.2016).

L'art. 8 D. Lgs. 28/2010, co.1, prevede che "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari".

La mediazione civile e commerciale ai tempi del corona virus

Il comma 4 bis prevede che "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

L'applicabilita' dell' art. 116 c.p.c.

L'art. 116 c.p.c. co. 2 stabilisce "Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo".

Ne deriva, quindi che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore, come nel caso in esame, costituisce, di regola, un elemento per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa.

La sanzione del pagamento a favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato.

L'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, stabilisce che "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

La fattispecie descritta dalla predetta norma si verifica nel caso in cui a seguito della mancata partecipazione alla fase di mediazione obbligatoria, attivata su istanza di parte o demandata dal giudice, viene applicata una sanzione, di natura processuale, il cui importo è corrispondente a quanto è stato pagato, come contributo unificato, all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

L'art. 96 c.p.c. co.1 statuisce: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza".

Il secondo comma prevede: "Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente".

Mediazione. Indispensabile la partecipazione personale della parte a fianco del proprio difensore

L'art. 96 c.p.c., co. 3, applicato al caso analizzato, prescrive "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

La legge 69/2009 ha introdotto il terzo comma, il quale deduce un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte.

La condanna inflitta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 3 non è un risarcimento bensì un indennizzo, determinato nel proprio ammontare dal Giudice in via equitativa, e una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo.

Nel caso di specie è indubbia la sussistenza della gravità della colpa (se non del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di disattendere l'ordine del Giudice) del Comune di Roma che non ha aderito alla convocazione in mediazione demandata.

La presenza di un ente pubblico come parte nella mediazione demandata dal giudice

I soggetti che partecipano ad un procedimento di mediazione possono essere persone fisiche o persone giuridiche; per quanto riguarda quest'ultime, il d. lgs 28/10 non esclude che possa essere rappresentata da un ente pubblico.

Una mancata partecipazione in mediazione senza un giustificato motivo esporrebbe la stessa p.a. non solo alle sanzioni previste dall'art. 8 co 4 bis del d. lgs n.28/2010 oltre alla sanzione dell'art. 96 c.p.c., ma, anche, ad una eventuale condanna per danno erariale con conseguente invio degli atti e della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti.

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