La vicenda. Con atto di citazione, Tizio proponeva opposizione avverso la delibera del Condominio avente all'ordine del giorno la parziale modifica ed integrazione dell'art. 7 del regolamento e la nomina di un amministratore.
A sostegno della opposizione, il condomino deduceva l'invalidità della modifica dell'art. 7 del regolamento di condominio in difetto del proprio voto favorevole, odierno attore, stante la natura contrattuale del regolamento che imporrebbe, per la sua modifica, l'approvazione da parte di tutti i condomini.
Chiedeva, pertanto la sospensione dell'efficacia della delibera oggi impugnata e la dichiarazione della nullità/annullabilità della delibera.
Costituendosi in giudizio, il condominio chiedeva il rigetto dell'opposizione per decadenza dal diritto all'impugnazione per mancato rispetto dei termini perentori.
La mediazione. Le regole per l'impugnativa della delibera condominiale sono previste dalla norma dell'art.1137 c.c. e dal d.lgs. 28/2010. Invero, l'impugnazione della delibera è l'atto con il quale il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell'assemblea (o comunque astenutosi o assente alla riunione) chiede al Giudice di stabilire che essa è illegittima perché in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale.
L'impugnazione, che dovrà essere preceduta da un tentativo di conciliazione, si propone con un atto di citazione davanti al Giudice civile entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti.
Ora, il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede che, «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione… impedisce … la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine…» decorrente dal deposito del verbale finale.
Continua [...]