Come noto, il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha introdotto la mediazione obbligatoria in relazione a determinate materie.
Per quanto qui interessa, va detto che l'art. 5 del citato D.Lgs. 28/2010, prescrive, infatti, che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio e/o diritti reali (ma l'elenco di materie soggette a condizione di procedibilità è ben più ampio), è tenuto, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
In punto di diritto, quindi, è circostanza pacifica che allorquando si verta in materia di diritti reali, è necessario esperire la mediazione obbligatoria innanzi ad un Organismo di Mediazione, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria.
Spesso, tuttavia, i contratti che trasferiscono diritti reali su beni (c.d. contratti ad efficacia reale o translativa) sono connessi e/o preceduti a contratti ad effetti obbligatori. Si pensi al contratto preliminare di compravendita: contratto cui le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo di compravendita.
In tale caso, il contratto preliminare di compravendita è contratto con effetti obbligatori volto all'ottenimento di un successivo contratto: il contratto di compravendita che, come detto, è contratto che trasferisce al proprietà (ad efficacia c.d. translativa).
In punto di diritto, dunque, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, la "controversia in materia di diritti reali" soggetta alla mediazione obbligatoria è quella eventualmente nascente da un contrasto sul contratto di compravendita e non sul contratto preliminare di compravendita atteso che, come detto, quest'ultimo (il contratto preliminare di compravendita) è contratto ad effetti obbligatori e solo il contratto di compravendita (c.d. rogito) è contratto con cui si trasferiscono i diritti reali sui beni immobili (esempio il diritto di proprietà).
Conseguentemente, anche nell'ipotesi di recesso dal contratto preliminare di compravendita, non è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria.
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