Il caso di Torino. Dalla notizie apparse dagli organi stampa, un condomino è stato preso a calci e pugni e gli hanno rubato il borsello e le chiavi di casa, tutto questo perché avrebbe risposto di non avere una sigaretta.
Tuttavia, dalla ricostruzione degli eventi, l'uomo è stato picchiato solo perché "omosessuale".
Dopo l'aggressione del branco avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio, la vittima è stata ricoverato all'ospedale per lesioni multiple, ecchimosi e fratture al setto nasale con una prognosi di 30 giorni.
Lo stalking nel condominio. La vicenda di Torino, in mancanza di altri dati sulla vicenda e seppur legata ad azioni di violenza, si collocano in un sistema particolare di tutele in condominio.
A tal proposito, dal punto di vista giurisprudenziale, le vessazioni in condominio sono state riconosciute come stalking.
Questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.
Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).
Il precedente del Tribunale di Torino con la sentenza del 18 maggio 2016 in materia di stalking condominiale. Il caso affrontato dalla sentenza in oggetto si inserisce nella categoria dei cd. "Crimini d'odio", ovvero quei reati che scaturiscono da situazioni di intolleranza o di discriminazione.
Con decreto, il Gup di Torino aveva disposto il giudizio per l'imputato Tizio in ordine al reato di cui all'art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate, minacciava e molestava Caio e Sempronio - soggetti legati da relazione affettiva - in modo da cagionare ai predetti un perdurante e grave stato di ansia e di paura ingenerando un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno costringendo gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita, e segnatamente a porre a protezione del proprio appartamento un'inferriata ed una telecamera davanti alla porta di ingresso, e profferendo nei confronti di Caio, con fare intimidatorio, espressioni ingiuriosi e di odio, nonché pesanti minacce.
Successivamente, secondo il Tribunale di Torino, le condotte contestate all'imputato erano riconducibili ad un'evidente omofobia ("condivisa" dalla quasi totalità dei condomini) resasi manifesta attraverso condotte intimidatorie, umilianti e minacciose ai danni di una giovane coppia omossessuale che si era trasferita nel condominio dell'imputato.
Pertanto l'oggetto del processo non erano le ragioni condominiali del contrasto, né il generale clima intimidatorio instaurato contro i due conviventi, anche in ragione della loro omosessualità, ma i comportamenti esclusivamente addebitati all'imputato (per come descritti nel capo d'imputazione) e la loro qualificazione in termini di atti persecutori. A parere del giudice, la fattispecie prevista per gli atti persecutori, tutela anche la salute psico-fisica della vittima; tale assunto è confermato dal dettato normativo dell'art. 612 bis c.p., il quale richiede, tra le varie ipotesi, che la condotta sia realizzata in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura.
In proposito, il tribunale di Torino ha osservato come la condotta posta in essere da Tizio realizzava in concreto tutti e tre gli eventi previsti dalla norma: stato di paura; timore per l'incolumità propria e di persona al medesimo legata da relazione affettiva; alterazione delle proprie abitudini di vita. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Torino aveva confermato la condanna per il reato di stalking alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni morali e materiali nei confronti delle vittime.