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Diversi piccoli abusi non devono lasciare tranquillo il condomino

Modifiche e nuovi manufatti possono rendere necessario il previo rilascio del permesso di costruire.
Redazione Condominioweb 

Secondo un principio generale i singoli abusi edilizi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza.

L'opera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato.

Ecco un'applicazione pratica del principio.

Un condomino realizzava all'esterno del suo appartamento una parete doccia, ripavimentava l'area esterna della sua abitazione e rialzava il solaio di un piccolo bagno, sempre esterno, tutti interventi realizzati senza alcun permesso di costruire.

In tal caso non si devono valutare i singoli lavori privi di permesso ma l'operazione complessiva, con la conseguenza che il condomino avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.

Il Tribunale ha condannato il condomino per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 lettera c) e di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 comma 1, mentre la Corte di Appello ha assolto l'imputato dal reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 lettera c), limitatamente alla realizzazione di pavimentazione esterna, ed ha confermato la sentenza di, con riferimento alla realizzazione della parete doccia esterna mt. 2,10 x 2,50 e del solaio relativo al bagno esterno ad un'altezza superiore a quella prevista di m. 2,75 in luogo di m. 2,30, riducendo la pena inflitta a mesi uno e giorni 15 di arresto e Euro 34.000,00 di ammenda.

La Cassazione penale ha confermato la decisione di secondo grado. Secondo i giudici supremi il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.

L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (Cass. pen., sez. III, 18/05/2023, n. 21192).

La realizzazione di una parete ex novo con inserimento di doccia nella parte destinata ad area scoperta, pur non determinando nuove superfici e volumi, modifica l'originaria tipologia del luogo.

La ricostruzione del solaio con innalzamento dello stesso e, inevitabile, aumento di volumetria, rientra, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, nella nozione di nuova costruzione soggetta a permesso a costruire ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3 lettera e).

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Pertanto, le singole opere in questione hanno assunto nell'insieme una fisionomia e un impatto tali da rendere necessario il previo rilascio del permesso di costruire.

Tenendo conto di quanto sopra è giusta l'ordinanza di demolizione di fronte ad un complesso disegno edilizio con cui il proprietario di un immobile, tramite una serie di interventi nel tempo (realizzazione di un porticato costituto da due pilastri in c.a.; chiusura con muratura al primo piano di un terrazzo; chiusura in muratura di parte del balcone al primo piano; realizzazione di un terrazzo al primo piano), determina la radicale trasformazione dell'organismo edilizio esistente al momento delle domande di condono, con aumenti di superficie e di volume non trascurabili.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 18 maggio 2023 n. 21192
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