Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Sversamenti di rifiuti oleosi nella fognatura condominiale: meglio evitare

Attenzione: tale condotta del condomino è idonea a configurare ipotesi di reato.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb 

Non vi è dubbio che la nomina del c.d. terzo responsabile comporti lo spostamento della responsabilità per il corretto esercizio dell'impianto e la sua manutenzione dal delegante-proprietario (il condominio) al delegato-terzo responsabile (il tecnico incaricato), responsabilità alla quale quest'ultimo può sottrarsi, dimettendosi dall'incarico, nel caso in cui, a fronte della formale segnalazione degli interventi necessari il condominio non voglia provvedere.

Questo significa, ad esempio, che risponde il terzo responsabile per le conseguenze dannose causate dallo sversamento di combustibile dall'impianto termico condominiale dovuto alla vasca di contenimento non rispettosa della normativa antincendio.

Nel caso invece di combustibile fuoriuscito dalla vecchia cisterna dell'impianto di centrale dismesso con regolare delibera condominiale ne risponde l'amministratore che, ignorando le decisioni dei condomini, non ha escluso il serbatoio (contenente ancora carburante) dal ciclo di funzionamento.

Non si può escludere che sversamenti siano causati da condomini.

A tale proposito merita di essere segnalata una vicenda di cui si è recentemente occupata la Cassazione.

La vicenda traeva origine dal comportamento illecito di due condomini ristoratori.

Un condominio ricorreva molte volte a servizi di spurgo delle proprie fognature, con traboccamento delle acque nere nei box di pertinenza; i tecnici intervenuti trovavano una consistente quantità di materiale solido e pastoso, con una significativa percentuale di olio e grasso; in considerazione dell'ingente quantità di olio immessa, nella rete fognaria non sembrava verosimile che un tale effetto fosse riconducibile a comportamenti di singoli condomini, dovendosi ipotizzare, altrimenti, che tutti avessero sversato contestualmente molti litri di olio esausto proveniente da uso domestico.

Impianto di raccolta e smaltimento delle acque inidoneo: la responsabilità del condominio

Ben più verosimile, invece, sembrava che una situazione del genere fosse addebitabile ad un'attività non domestica, come quella di ristorazione esercitata da due condomini, unica attività imprenditoriale, peraltro, ad utilizzare quel tratto di rete fognaria.

Il Tribunale riconosceva i due condomini responsabili di due reati ambientali (articolo 256 del Dlgs 152/2006 e 674 codice penale) e li condannava alla pena dell'ammenda, oltre al risarcimento del danno del condominio per aver sversato, in più occasioni, rifiuti oleosi nelle condutture fognarie.

Il Tribunale fondava il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese da numerosi condomini, univoche nel riferire di odori particolarmente molesti - avvertiti in molti degli appartamenti - riferibili esclusivamente al ristorante gestito dai condomini.

Del resto l'istruttoria dibattimentale aveva accertato la presenza, nell'attività dei ricorrenti, di un fusto di 50 litri contenente gli stessi olii esausti non smaltiti.

La Cassazione penale (sentenza n. 21195 del 18 maggio 2023) ha dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Secondo i giudici supremi il Tribunale ha redatto una motivazione del tutto solida e adeguata, con la quale ha esaminato con rigore e precisione tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, anche quelli sostenuti dai ricorrenti, e ne ha compiuto un'ampia e complessiva lettura, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 18 maggio 2023 n. 21195
  1. in evidenza

Dello stesso argomento