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Riunioni nei piccoli condomini, come riattivarsi?

Ci sono contesti condominiali più piccoli di nuclei famigliari, come valutare le modalità di riunione?
Redazione 

Lo avevano scritto lo scorso sabato: il decreto legge n. 33 del 2020, all'articolo 1, decimo comma, ha consentito lo svolgimento di riunioni.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La chiarezza dello specifico dettato normativo ha cozzato con le altre disposizioni del decreto portando più di qualcuno a dubitare della possibilità di svolgere assemblee condominiali.

Non è così: le riunioni dei condomini (questo sono le assemblee) si possono svolgere e si possono svolgere tutte, senza limiti numerici.

Chiaramente sono vietati gli assembramenti, in generale e nelle riunioni. Ciò vuol dire che le assemblee possono tenersi purché sia rispettata la distanza tra persone.

D'altra parte se è consentito riunirsi in chiesa per la messa, chiesa deriva il suo significato proprio dalla parola assemblea, perché non lo si potrebbe fare per altro?

Quale distanza?

La norma parla di un metro.

In effetti non sfugge che si sarebbe potuto dire qualcosa in più, dettagliare le modalità di riunione, ma così non è stato.

La sensazione di abbandono o quanto di meno di trascuratezza non deve far concludere per il divieto di svolgere assemblee condominiali. Con le dovute accortezze ci si può riunire.

Indichiamo qui di seguito alcune delle misure da tenere in considerazione: è un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, quanto meno di buon senso e da implementarsi in relazione alle singole fattispecie in relazione a luogo di riunione e numero dei partecipanti.

Molte associazioni stanno emettendo i loro protocolli: altra indicazione, questa, che la ripresa dell'attività condominiale non tarderà.

Prendiamo come spunto il protocollo Chiesa Cattolica - Stato Italiano per la ripresa delle celebrazioni liturgiche.

Nell'atto è affermato che il legale rappresentante dell'ente (es. il parroco) individua la capienza massima dell'edificio di culto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. Ogni persona deve avere 4 metri quadri a disposizione. In 50 metri quadri calpestabili, se non sbagliamo in calcoli, entrano almeno 8 persone.

Si fa menzione dell'obbligo d'uso delle mascherine (obbligatorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico ex art. 3 d.p.c.m. 17 maggio 2020).

Piccoli condomini

Consideriamo tali quelli che non hanno obbligo di nominare l'amministratore, cioè quelli fino ad otto partecipanti.

In queste realtà, in assenza di amministratore, ciascun condòmino può prendere l'iniziativa di convocare l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria.

Chi convoca deve indicare il luogo e dunque grava su di esso l'onere d'individuarne uno conforme alla normativa. È sempre stato così, anche in periodo pre-covid.

Se a convocare è l'amministratore è su di esso che grava la scelta.

Amministratore esterno nei piccoli condomini

Secondo le ultime linee guide indicate dal Ministero della Salute, nella circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 «se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali».

Ciò vale anche per le sale riunioni attualmente utilizzabili, ivi comprese quelle condominiali.

In caso di usi più frequenti (es. sala riunioni dell'ufficio dell'amministratore) bisogna sanificare i luoghi. Sempre nelle medesima circolare è ricordato che « la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria». Il documento indica come effettuare questi interventi.

È consigliabile farli eseguire da apposita ditta che rilasci certificazione delle operazioni svolte e dei prodotti utilizzati.

Se si individua il luogo di riunione in una sala di un albergo, di una parrocchia, ecc si devono chiedere tutte le certificazioni che attestino l'idoneità del luogo alla riunione.

Rammentiamo, infine, che può essere utile ricordare ai convocati che non ci si può presentare in assemblea se la temperatura corporea è superiore a 37,5° e che va valutata la presenza di condòmini residenti fuori regione, in quanto attualmente impossibilitati a varcare i confini regionali e che si può incentivare il ricorso alla delega.

Non molto diverse, seppur decisamente più complesse, le regole da rispettare per condomini con molti partecipanti. Qui il confine tra riunione ed assembramento diviene più labile, anche in considerazione del fatto che può risultare non semplice osservare e far osservare le distanze di sicurezza al di là della capienza del luogo.

La delega in bianco nell'assemblea condominiale.

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