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elera59

Riunione condominiale invalidata???

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Buona sera a tutti, rieccomi qua a raccontarvi della riunione condominiale avvenuta due settimane fa: poco prima che iniziasse la riunione, l'amministratrice condominiale (unica titolare di tale incarico), lascia la sala per motivi familiari e lascia il marito che l'accompagnava (con delega di un condomino) a proseguire la riunione e discutere dei bilanci da approvare. Premetto che il marito dell'amministratrice condominiale non svolge nessuna attività condominiale con la moglie. La mia mia domanda è la seguente: è invalidata la riunione in assenza dell'amministratrice? Il marito può avere delega e discutere dei bilanci? Cosa dice la legge???? Grazie anticipatamente.

ma . . . Dubito la tua risposta. Allora l'amministratore condominiale gestisce solo i nostri soldi e non è responsabile dei bilanci che trascritto e che ci ha propinato? Dubito.

ma . . . Dubito la tua risposta. Allora l'amministratore condominiale gestisce solo i nostri soldi e non è responsabile dei bilanci che trascritto e che ci ha propinato? Dubito.

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1130.html

 

Esegue le delibere dell'assemblea...

 

In alcuni casi è proprio opportuno che l'amm. non ci sia ad esempio quando si parla della sua revoca...

ma . . . Dubito la tua risposta. Allora l'amministratore condominiale gestisce solo i nostri soldi e non è responsabile dei bilanci che trascritto e che ci ha propinato? Dubito.
L'amministratore durante l'assemblea vale come il due di coppe quando la va a spede, tanto è vero che l'art. 1136 cc prescrive;

 

cc Art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

...

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

 

Come si può notare, per la validità dell'assemblea non è prescritta la presenza dell'amministratore e di conseguenza non è possibile impugnare per irregolarità se l'amministratore non c'è.

La presenza amministratore non è condizione necessaria e fondamentale per assemblea

certo ha i suoi vantaggi

ma di fatto non è richiesta

Per costante giurisprudenza l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza:

con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (così Cass. SS.UU. n. 9148/08).

Egli, in sostanza, rappresenta i condomini tanto per ciò che concerne i rapporti interni, quanto per i rapporti con i terzi.Due esempi chiariranno questo concetto.

Rapporti interni

Si pensi all'obbligo di riscuotere le rate condominiali e all'eventualità, nel caso di morosità, d'agire in giudizio per ottenere il giusto dovuto.

In tal caso l'amministratore agisce in nome e per conto della collettività contro un solo comproprietario.

Rapporti esterni

S'ipotizzi che l'assemblea abbia deliberato interventi manutentivi e l'abbia affidati ad un'impresa.

Sarà compito dell'amministratore formalizzare l'accordo nei modi e nei termini indicati dall'assise.

In questo quadro d'insieme, molto spesso ci si domanda:

Il mandatario è tenuto a partecipare alle assemblee condominiali?

 

Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del marzo del 2003 riassume in modo preciso quella che è l'attuale situazione normativa.

Si legge nella pronuncia che per quanto attiene alla partecipazione dell'amministratore all'assemblea (ordinaria o straordinaria), è pur vero che la sua presenza in assemblea non è espressamente contemplata tra le attribuzioni dell'amministratore stabilite dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ.

Ma ciò non significa che l'amministratore non sia tenuto a partecipare alle riunioni del collegio.

Per la verità, secondo le disposizioni del codice i rapporti tra l'amministratore e l'assemblea sono strettissimi.

Invero, dal codice si prevede che l'assemblea nomini e revochi l'amministratore, fissi il suo eventuale compenso (1129 e 1131 n. 1), gli conferisca maggiori poteri (art. 1131 comma 1) e decida i ricorsi proposti dai condomini contro i suoi provvedimenti (art. 1133); che l'amministratore proceda alla convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria (art. 66 disp. att.); esegua le deliberazioni dell'assemblea (art. 1130 n. 1) e all'assemblea dia notizia delle cause proposte contro il condominio, le quali esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 comma 3).

In altre parole, in considerazione dei compiti che gli sono specificamente attribuiti dalla legge (artt. 1130 e 1131 cod. civ.), e delle attività preparatorie e strumentali che dei primi costituiscono il necessario completamento, l'amministratore, quale mandatario dei condomini, svolge le funzioni che metaforicamente possono definirsi di organo esecutivo del collegio, da cui riceve ordini, direttive, indicazioni, suggerimenti.

Il che spiega la prassi diffusa, osservata uniformemente e costantemente con la convinzione della sua corrispondenza ad una giuridica necessità, secondo cui l'amministratore partecipa sempre all'assemblea e solitamente funge da segretario.

La presenza in assemblea, invero, all'amministratore permette di capire i bisogni, le istanze, gli intendimenti dei condomini: di non accontentarsi del mero decisum, ma di rendersi conto dell'iter formativo degli atti e di apprezzare la volontà effettiva dei partecipanti, in modo da eseguire le delibere in modo fedele e puntuale.

Pertanto, sebbene tra i compiti dell'amministratore enumerati dal codice non sia espressamente prevista la sua partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria, in ragione dei rapporti di diritto e di fatto che tra l'amministratore e l'assemblea intercorrono ed avuto riguardo a ciò che comunemente avviene sulla base dei convincimento di osservare un imperativo giuridico, la sua presenza alle riunioni del collegio deve ritenersi compresa tra i compiti istituzionali di amministrazione (Cass. 12 marzo 2003 n. 3596).

In sostanza, a dire degli ermellini, la partecipazione non è obbligatoria per espressa disposizione di legge ma di fatto è doverosa.

Non per tutti gli argomenti, tuttavia.

Molti amministratori, ad esempio, si allontanano dal luogo di svolgimento dell'assise al momento della discussione sulla conferma e/o revoca per evitare possibili condizionamenti alla libera discussione.(lavorincasa.it)

Molti amministratori, ad esempio, si allontanano dal luogo di svolgimento dell'assise al momento della discussione sulla conferma e/o revoca per evitare possibili condizionamenti alla libera discussione.
Questo mi riporta indietro di diversi anni, l'ho già raccontato qui nel Forum, appena acquistato l'appartamento e divenuto condomino, dopo qualche tempo ricevo l'avviso di convocazione all'assemblea, mi reco all'appuntamento nella sala riunioni dell'ufficio d'amministrazione, e si espleta la solita prassi, appello dei presenti, nomina del Presidente e Segretario ecc ecc, fatto questo l'amministratore prende la parola e spiega il resoconto dell'anno trascorso, ed ancor prima della votazione termina rivolgendosi al Presidente, dicendo, "io ho terminato il mio compito, se eventualmente ci sarà qualche problema o domande da pormi sarò nel mio ufficio", dopo di che l'amministratore è uscito lasciando i condomini alle discussioni e delibere.
ma . . . Dubito la tua risposta. Allora l'amministratore condominiale gestisce solo i nostri soldi e non è responsabile dei bilanci che trascritto e che ci ha propinato? Dubito.

non ho detto cheare l'amministratrice non e' responsabile ,ho detto che l'assemblea puo' continuare anche senza la presenza dell'amministratrice .

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