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Dal 18 maggio via libera alle assemblee…in spazi (privati?) molto molto ampi

Il decreto legge n. 33 del 2020 restituisce la possibilità di svolgere assemblee condominiali dal 18 maggio. Entro che limiti?
Redazione 

Il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato poco fa sulla Gazzetta Ufficiale n. 125, dà il via libera, dal prossimo 18 maggio, alle riunioni. Una buona notizia per chi vorrà sfruttare le agevolazioni previste dal decreto Rilancio di prossima (si spera) pubblicazione.

Ciò, a meno di particolari differenti disposizioni nel d.p.c.m. che verrà varato nella tarda serata o al più nella giornata di domani, consentirà la ripartenza delle assemblee condominiali.

Attenzione alle distanze, però.

L'art. 1, decimo comma, del d.l. 33/2020 specifica che «le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

Sarà meglio privilegiare comunque i luoghi all'aperto.

Per i piccoli e piccolissimi condòmini una norma che consentirà un'immediata ripartenza delle assemblee anche direttamente negli uffici degli amministratori, nel rispetto delle linee guida previste dalla Conferenza Stato - Regioni e varate ieri.

Per i condominii di dimensioni medio grandi, idem, ma sarà molto importante scegliere con accuratezza il luogo di svolgimento della riunione.

Non rispettare la norma, infatti, costerà caro: l'art. 2 del decreto legge specifica che la violazione delle disposizioni in esso contenute, quindi anche dello svolgimento di riunioni non osservando il limite del metro di distanza per la sicurezza interpersonale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4, primo comma, d.l. n. 19/2020 e quindi il rischio del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Una responsabilità che potrebbe riguardare in primis l'amministratore, che convocando l'assemblea dovrà tenere a mente la distanza tra le persone e poi i condòmini che avvedutisi della situazione di non regolarità dovrebbero allontanarsi dalla riunione.

Resta un aspetto di non secondaria importanza: le riunioni che non si tengono in spazi privati, ma in luoghi aperti al pubblico sono soggette al decimo comma dettato in materia di riunioni oppure all'ottavo che vieta gli assembramenti in tali luoghi e demanda al d.p.c.m. di prossima emanazione la regolamentazione dello svolgimento in essi di convegni e congressi?

Seguiranno aggiornamenti.

Qui il testo del decreto legge n. 33/2020

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