La questione portata alla attenzione della Corte d'Appello di Genova (sentenza n.417 del 29 aprile 2020) nasce dalla impugnazione di una delibera assembleare innanzi al Tribunale, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto consuntivo delle opere di straordinaria manutenzione eseguite, in ordine alla quale un condomino ha chiesto l'annullamento parziale, relativamente ad alcune voci di spesa imputate esclusivamente al medesimo (poggioli, prospetto e cornicioni), lamentando, tra più doglianze, la violazione dell'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ.
Avviso di convocazione dell'assemblea, l'iter Giudiziale
A sostegno della propria tesi il condomino ha avanzato contestazione sulla validità della convocazione, con riferimento all'indicazione dell'ordine del giorno, assumendo la genericità della formulazione.
Costituitosi il Condominio, nella propria comparsa, oltre al rigetto delle domande avversarie, proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del condomino ad eseguire i lavori sui poggioli nonché ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c.
Ritenuta la necessità di istruire la causa mediante una CTU, tesa all'accertamento delle condizioni dei poggioli, all'esito della stessa il Giudice tratteneva la causa in decisione.
A seguito del rigetto della domanda di annullamento della delibera nella sentenza avanti al Tribunale, il condomino ha, quindi, proposto appello, sollevando espressa censura della motivazione del Giudice di prime cure, per errata, omessa e travisante applicazione dell'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ.
Avviso di convocazione: forma e tempi
Prima di entrare nel merito della questione giuridica esaminata dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza in commento, appare utile ricordare, unitariamente, i requisiti per la validità della convocazione dell'assemblea condominiale.
In proposito, è confacente procedere alla disamina della norma dettata in materia, ovvero l'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ. che, al III comma, prescrive «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».
Sul punto, per quanto attiene al termine indicato nella citata disposizione, occorre rammentare che il calcolo dei cinque giorni che precedono la assemblea deve essere eseguito a ritroso, partendo dal giorno precedente a quello indicato per la prima convocazione.
Detto termine è inderogabile, per cui qualora non sia rispettato, la delibera è annullabile e può essere impugnata nel termine di trenta giorni.
Al contempo, è di indubbia rilevanza, ai fini della validità della convocazione, la forma con cui è inoltrata ai condomini, per garantire la conoscibilità della stessa.
Se è evidente il momento della conoscibilità dell'avviso di convocazione tramite posta certificata e fax, riportando le ricevute data ed ora, di avvenuta trasmissione, tanto può esserlo la consegna a mano, mediante sottoscrizione da parte del condomino con apposizione della data.
E la raccomandata?
Sul punto, la Giurisprudenza di Legittimità, in aderenza ad un orientamento ormai costante, ha ribadito che, trattandosi di un atto di natura privata non è vincolato al regime previsto per gli atti giudiziari.
Più semplicemente, significa che opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 Cod. Civ., afferente agli atti recettizi in forma scritta, in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, per cui è sufficiente dimostrare che la comunicazione è pervenuta all'indirizzo del destinatario, tramite il rilascio dell'avviso di giacenza da parte del postino se il condomino è assente (Cass. Civ. n.8275/2019).
Parimenti, l'avviso di convocazione deve contenere il luogo e l'ora dove si terrà la riunione, prevedendo una prima ed una seconda convocazione.
Ordine del giorno
Riepilogati i requisiti inerenti la procedura di convocazione, propedeutica a garantire in diritto di ciascun condomino di poter intervenire all'assemblea, veniamo alla trattazione dei criteri che attengono alla illustrazione dell'ordine del giorno, profilo oggetto di impugnazione e trattato dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova.
Il condomino, nei suoi scritti, sia innanzi al Tribunale che ai Giudici di secondo grado, ha mosso contestazione in merito alla genericità degli argomenti da trattare indicati nell'ordine del giorno.
A fondamento della propria rimostranza, riportava il testo dell'ordine del giorno nel quale è indicato
- «Approvazione Bilancio Consuntivo opere straordinarie esercizi 2009 - 2010 - 2011 e relativo riparto»;
- «Varie ed eventuali».
Sul punto, è opportuno premettere che, in via analogica, è applicabile il disposto di cui all'art. 1105, comma III, Cod. Civ. dettato in materia di comunione, in applicazione del quale, affinché una delibera possa ritenersi valida tutti i soggetti interessati devono essere stati preventivamente informati dell'oggetto degli argomenti che sono chiamati a discutere e sui quali sarà assunta una decisione.
Ne deriva che, il requisito e/o criterio che appare dirimente è (i) la individuazione dei temi da trattare e (ii) la comprensibilità degli stessi, nei loro termini, per poter assumere una decisione consapevole.
Su tali argomenti, la Corte di Cassazione, ha affermato un vero e proprio principio diritto, in numerose pronunce, laddove ha ribadito che «Ai fini della validità della delibera adottata da un'assemblea condominiale, è sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili (Cass. civ. Sez. VI - 2, 14/01/2016, n. 539)».
Nella fattispecie in esame, come sovente accade, all'avviso di convocazione l'amministratore aveva allegato sia il riparto consuntivo che la relazione redatta a firma del direttore dei lavori incaricato.
Tali documenti, noti, quindi, a tutti i condomini, erano nella loro piena disponibilità per un compiuto esame e conseguente assunzione delle determinazioni in merito agli stessi.
Non possiamo dimenticare come, invero, la esibizione, insieme alla convocazione, di documentazione afferente ai punti indicati nell'ordine del giorno, sia atta a far meglio comprendere, in modo certamente esauriente, l'oggetto della trattazione in sede assembleare, fornendo il materiale utile e necessario ad assumere una decisione.
Al contempo, è appropriato evidenziare che l'invio di documenti recepisca pienamente il dovere di preventiva informativa richiesto dalla norma citata.
Invero, nel caso, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, affidate ad un direttore dei lavori nominato dal Condominio, la relazione redatta, unitamente al piano di riparto, sono interamente esemplificative dell'oggetto di discussione.
In conclusione, possiamo affermare che, anche qualora l'indicazione dei temi da trattare all'ordine del giorno sia sintetica, la documentazione pertinente allegata, soddisfa il requisito di adeguata e corretta informativa per poter affermare il riconoscimento del diritto ad una consapevole partecipazione e cosciente decisione.
Qui la sentenza