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Cantieri in condominio in era Covid - 19

Dal 4 maggio ripartiranno i cantieri edili, anche in condominio: come dovranno e potranno agire le imprese per lavorare in sicurezza?
Ing. Juan Pedro Grammaldo Ing. Juan Pedro Grammaldo 

L'emergenza CORONAVIRUS ha avuto un impatto molto forte con molte attività lavorative. Il DPCM 11 marzo 2020, tra le altre attività, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sospeso le attività cosiddette ORDINARIE ovvero le opere di costruzione di edifici e soprattutto le attività che riguardano la manutenzione degli edifici (codici ATECO 41, 41.20.00, 43.10, 43.12, 43.30)

Il cantiere è un'area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione o più in generale la manutenzione di un'opera di ingegneria civile o di un fabbricato.

Con il D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero: ... gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile"

La complessità di talune lavorazioni, la presenza di materiali tossici e/o nocivi, la presenza di soggetti che solitamente non operano insieme può essere fonte di rischio sia per le persone che per le cose che si trovano in cantiere o che vi si possano trovare vicine.

Va quindi fatto un progetto della sicurezza che miri fondamentalmente a valutare i vari tipi di rischio e a coordinare i soggetti che operano presso il cantiere.

Questo progetto si chiama Piano di Sicurezza e Coordinamento e tra gli argomenti che deve trattare e valutare, a seconda dei casi, dei cantieri e/o dei lavori ci può essere la valutazione del RISCHIO BIOLOGICO.

L'emergenza COVID-19 è da annoverare tra le pratiche di valutazione del rischio biologico anche nei cantieri edili e non solo negli ambienti di lavoro del tipo sanitario.

Anche se recenti studi e valutazioni della task force a cui è stato dato il compito di definire le linee guida per la riapertura delle attività, ha attribuito ai cantieri edili una classe di rischio BASSA o MEDIO BASSA, è necessario che in vista della riapertura delle attività si definiscano delle norme comportamentali:

  • chiare;
  • univoche;

Si dia a tutti gli operatori del settore la necessaria informazione e formazione sulle norme comportamentali e non solo.

Per la valutazione del rischio nei cantieri si dovrà tenere conto di tre variabili:

  1. Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle varie fasi lavorative;
  2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. lavoro su piattaforma aerea) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori della ditta (es. lavori entro unità immobiliari).

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Per potere procedere alla riapertura dei cantieri occorre quindi redigere un documento integrativo della sicurezza (al PSC) che rimodulando la valutazione del rischio definisca le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e le conseguenti strategie di prevenzione.

Gli aspetti di interesse da valutare sono:

  1. l'analisi del processo lavorativo nell'ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
  2. il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
  3. il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale".

L'art. 92 del TU sulla Sicurezza prevende che sia il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) il soggetto che ha l'obbligo di provvedere all'adeguamento del PSC.

In particolare il D.lgs. 81/08 prescrive al punto 2.1.1 dell'Allegato XV che "il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità |..|" e "i suoi contenuti devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 15".

E' compito del CSE valutare se le prescrizioni di profilassi anti-contagio previste dai decreti governativi siano concretamente applicabili nello specifico cantiere, nelle fasi o sotto fasi o lavorazioni esaminate.

il CSE dovrà provvedere ad adeguare il PSC, che dovrà essere inviato al Committente (o RL) e, da questi, all'impresa affidataria, che provvederà ad inviarlo alle imprese esecutrici ai sensi dell'art. 101.

Il rispetto delle norme anti-contagio non giustifica la deroga dalle altre norme della sicurezza del lavoro. L'impresa affidataria e le imprese esecutrici dovranno provvedere ad integrare i propri POS.

Nel caso in cui le Misure anti-contagio non siano concretamente applicabili in alcune fasi o sotto fasi o lavorazioni o per l'intero cantiere, il CSE dovrà provvedere a informare il Committente (o RL) dell'obbligo di sospensione delle fasi o sotto fasi o lavorazioni non attuabili, o dell'obbligo di sospensione dell'intero cantiere.

Il Committente è obbligato ad agire ai sensi dell'art. 90 comma 1. L'inerzia del Committente rientra nella casistica prevista dall'art. 92 c. 1 e) ovvero il CSE comunica alle autorità competenti la sospensione delle opere.

La sospensione di alcune fasi o sotto fasi o singole lavorazioni, dovuta all'impossibilità di rispettare le norme anti-contagio, dovrà sempre essere preceduta dalla messa in sicurezza dell'area o delle opere o della porzione di cantiere, da svolgersi con le adeguate modalità anti-contagio.

Il CSE dovrà - rispettando le norme anti-contagio - constatare l'avvenuta messa in sicurezza e redigere specifico verbale di sopralluogo da inviare a tutti i soggetti interessati all'opera (Committente, Imprese, Direttore lavori).

Naturalmente tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Protocollo Covid, impattano anche dal punto di vista economico sul cantiere. Qualora questo sia stato sospeso nel periodo di quarantena, andranno ricalcolati gli oneri della sicurezza, al fine di quantificarne esattamente gli importi (oltre a provvedere alla messa in sicurezza prevista dal protocollo).

Per i contratti in itinere, vale a dire non ancora cantierizzati, andrà fatta la stessa operazione.

Appare superfluo sottolineare che nessun cantiere potrà riaprire se gli stessi non saranno adeguati agli standard previsti dal Protocollo sicurezza, pertanto sarà indispensabile procedere immediatamente alla stesura della documentazione propedeutica alla riapertura.

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