L'Agenzia delle Entrate, in occasione della consulenza giuridica n. 3 del 04.12.2018, ha specificato che la fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni condominiali non può beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10%.
Secondo quanto precisato dalle Entrate, con particolare riferimento alle parti comuni condominiali, non è riscontrabile il requisito relativo all'uso domestico richiesto al numero 103 della tabella A, parte terza, allegata al DPR n 633/1972.
L'imposta sul valore aggiunto per la fornitura dell'energia elettrica, quindi, andrà calcolata applicando l'aliquota del 22%.
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate. Proponendo apposita istanza di consulenza giuridica, un'associazione ha chiesto di sapere se alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni condominiali possa essere applicata l'aliquota del 10% prevista dal numero 103 della tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/72 in caso di "uso domestico".
L'istante, in particolare, ha richiesto se la predetta aliquota possa trovare applicazione ai condomini a prevalente utilizzo residenziale e ai condomini con unità immobiliari a diversa destinazione (uffici, studi, ecc.).
La soluzione proposta dal contribuente. Proponendo una soluzione al quesito posto all'Agenzia delle Entrate il contribuente ha suggerito l'applicazione dell'aliquota ridotta, specificando che la somministrazione viene effettuata nei confronti di un ente (il condominio) che non utilizza l'energia per l'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
In altri termini, secondo l'istante, l'assenza di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA da parte del condominio escluderebbe l'applicazione della tassazione delle forniture di energia elettrica prevista per usi diversi da quello domestico/residenziale.
Nel caso in cui siano previsti nel complesso immobiliare unità con destinazione diversa da quella residenziale, invece, la mancata applicazione dell'aliquota ridotta comporterebbe un pregiudizio agli interessi economici dei singoli condomini aventi diritto alla ridotta aliquota IVA.
I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in precedenti occasioni. Prima di rispondere al quesito posto, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in occasione della circolare n. 273/E/1998, n. 82/E/1999 e della più recente risoluzione n. 150/E/2004 l'amministrazione finanziaria ha attribuito un'interpretazione al concetto di uso domestico che limita l'aliquota agevolata alle sole ipotesi di impiego dell'energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità (con esclusione delle ipotesi in cui le somministrazioni vengano effettuate in strutture non residenziali).
La risposta al quesito. Rispondendo al quesito posto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- la fornitura di energia elettrica viene fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare. A seconda della destinazione dell'unità immobiliare, può trovare applicazione l'aliquota ridotta per uso residenziale, oppure l'aliquota del 22% per gli immobili a diversa destinazione (negozi, studi, ecc.);
- la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni è fatturata distintamente.
Essendo impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall'abitazione, non può soddisfare il requisito dell'uso domestico richiesto per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
In conclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate, "la circostanza che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all'abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare il requisito dell'uso domestico richiesto dalla disposizione agevolativa di cui al numero 103 della tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/72".
Il condominio effettua prestazioni rilevanti ai fini IVA? Con la risposta n. 3 del 2018 viene inoltre contestata l'affermazione dell'istante secondo cui la somministrazione di energia elettrica non può di fatto essere utilizzata da parte del condominio per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
L'Agenzia, rispetto a tale punto, osserva che anche i condomini potrebbero effettuare prestazioni rilevanti ai fini IVA, come nell'ipotesi di locazione di locali condominiali ad uso commerciale, di parti comuni per fini pubblicitari, di campi da tennis ed altro ancora.
Sull'argomento ricordiamo che esistono casi in cui il condominio può essere considerato a tutti gli effetti una "società di fatto" che agisce in qualità di soggetto passivo IVA relativamente a specifiche operazioni commerciali (si veda risoluzione n. 84/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate).