Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Revoca della donazione: come funziona?

Contratto fatto per spirito di liberalità: in quali casi può essere revocato? Quando ricorre l'ingratitudine?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 
15 Set, 2021

La donazione è quel contratto fatto per spirito di liberalità, cioè per la mera volontà di arricchire qualcun altro a proprio discapito. Questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi: regalando un proprio bene, assumendo un obbligo, condonando un debito. Ciò che importa è che non si voglia nulla in cambio.

Eccezionalmente, la legge consente di tornare sui propri passi e di recuperare ciò che era stato inizialmente donato.

Con questo articolo ci occuperemo proprio di questo argomento: vedremo cioè come funziona la revoca della donazione.

Sin da subito possiamo dire che la donazione può essere revocata in due ipotesi: per ingratitudine e per sopravvenienza di figli. Si tratti di due casi molto diversi tra loro, entrambi però riguardanti circostanze che, secondo l'ordinamento, legittimano un ripensamento da parte del donante. Se l'argomento t'interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona la revoca della donazione.

Significato e importanza dello spirito di liberalità nelle donazioni

Come anticipato in premessa, la donazione è un particolare contratto, stipulato per spirito di liberalità. Cosa significa?

Il concetto di liberalità racchiude in sé l'idea di libertà, spontaneità, mancanza di qualsiasi costrizione e, al tempo stesso, di generosità. In altre parole, la donazione, per essere realmente tale, deve essere disinteressata; chi ne effettua una lo fa solo per arricchire il beneficiario.

Diversa, invece, è la gratuità. Secondo il diritto, un contratto è gratuito quando una parte esegue una prestazione senza riceverne alcuna in cambio; tuttavia, chi realizza un atto gratuito lo fa perché ha un interesse preciso. Nella donazione, invece, la liberalità è del tutto disinteressata: nessun vantaggio può ottenere il donante. Facciamo due esempi che possano rendere l'idea.

Paolo, ricco ereditiere, decide di donare uno dei suoi tanti immobile a una Onlus affinché lo adibisca a struttura di accoglienza.

Francesco, giovane musicista, per farsi pubblicità si offre di suonare gratuitamente presso alcuni locali.

Questi esempi fanno ben comprendere quale sia la differenza tra liberalità e gratuità: mentre il primo caso rappresenta una donazione vera e propria, fatta senza altri scopi, il secondo costituisce un'ipotesi di contratto gratuito, in quanto il musicista esegue la prestazione senza ricevere compenso, contando però sul ritorno pubblicitario derivante dalla propria esecuzione.

In quest'ultimo caso, dunque, la prestazione è eseguita per raggiungere un proprio interesse.

Casi in cui è possibile revocare una donazione

Come anticipato, esistono casi previsti dalla legge al cui verificarsi il donante può tornare suoi propri passi e recuperare la donazione fatta. Nello specifico, la donazione può essere revocata nelle seguenti due ipotesi:

La revoca della donazione per ingratitudine

La prima ipotesi di revoca della donazione è quella determinata dall'ingratitudine del donatario, cioè di colui che ha beneficiato della donazione.

La revoca della donazione per ingratitudine ricorre quando il donatario compie alcuni fatti molto gravi nei confronti del donante. Nello specifico, il codice civile (art. 801) dice che la revoca per ingratitudine può essere proposta solamente quando il donatario:

  • ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante oppure il coniuge, un discendente o un ascendente del medesimo, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità (ad esempio, la legittima difesa o lo stato di necessità);
  • ha commesso, in danno di una delle suddette persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
  • ha calunniato il donante oppure il coniuge, un discendente o un ascendente del medesimo, per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata formalmente calunniosa in giudizio penale;
  • ha testimoniato contro le medesime persone imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei suoi confronti, falsa in giudizio penale;
  • si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante;
  • ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio;
  • gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti, pur essendone obbligato per legge.

La revoca della donazione per sopravvenienza di figli

La seconda ipotesi di revoca della donazione è quella per sopravvenienza di figli. Secondo la legge (art. 803 cod. civ.), le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante.

Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Perché il donante possa revocare la donazione per sopravvenienza di figli è necessario che ricorrano due condizioni:

  • una negativa, in quanto occorre che al tempo della liberalità il donante non avesse (o ignorasse di avere) figli o discendenti legittimi;
  • una positiva, poiché occorre che si verifichi la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del donante (o che questi apprenda della sua esistenza), ovvero che il donante proceda al riconoscimento di un figlio naturale.

    Al riconoscimento deve essere equiparata la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, produttiva dei medesimi effetti del riconoscimento.

Perché una donazione deve revocarsi per la nascita di un figlio del donante? La risposta è piuttosto semplice.

La legge considera la donazione come un anticipo sulla successione: in pratica, è come se con questo contratto il donante regolasse, mentre è in vita, il futuro dei propri rapporti patrimoniali per il tempo in cui non ci sarà più.

Donazione, azioni di riduzione e restituzione

Per legge, alla morte di una persona i beni di quest'ultima debbono essere divisi obbligatoriamente, almeno in parte, tra i parenti più stretti (i cosiddetti legittimari), cioè tra il coniuge e i figli.

Se la donazione rimanesse efficace anche dopo la nascita di un figlio del donante, questi potrebbe vedere compromesso il suo diritto ad avere la parte di eredità che gli spetterebbe per legge. Per tale ragione, dunque, è consentita la revoca della donazione per sopravvenienza dei figli.

Vi è anche un altro motivo che giustifica la revoca della donazione per sopravvenienza di figli: la legge presume che, se il donante al tempo della donazione, avesse saputo che sarebbero sopravvenuti dei figli, non avrebbe deciso di donare ad un'altra persona o, addirittura, non avrebbe donato affatto.

Revoca della donazione: quando si prescrive?

La revoca della donazione può essere fatta solamente nei casi sopra indicati, e soltanto entro determinati limiti di tempo. Nello specifico:

  • la domanda di revoca della donazione per ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (art. 802 cod. civ.);
  • la revoca della donazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

    Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente (art. 804 cod. civ.).

Casa donata e condominio

Come funziona la revoca della donazione?

Al ricorrere dell'ingratitudine ovvero della sopravvenienza di figli, il donante può rivolgersi al giudice per ottenere la revoca della donazione. Se la domanda viene accolta, il donatario è tenuto a restituire i beni in natura, se esistono ancora, e i relativi frutti, a partire dal giorno della domanda giudiziale.

Se, invece, il donatario si è nel frattempo disfatto dei beni regalatigli (ad esempio, perché li ha venduti o donati a propria volta), deve restituirne il valore in danaro, rapportato al tempo della domanda, e i frutti, sempre a partire dal giorno della domanda (art. 807 cod. civ.).

Situazioni di irrevocabilità delle donazioni

La donazione rimuneratoria e la donazione obnuziale (cioè, fatta in riguardo di un determinato matrimonio) sono irrevocabili.

Secondo la legge, queste due speciali donazioni non sono soggette a revoca perché il donante è mosso da un particolare spirito nel momento in cui decide di privarsi di qualcosa a favore dei beneficiari. Per la precisione:

  • nel caso di donazione remuneratoria (art. 770 cod. civ.), perché la donazione è fatta per il particolare valore morale e sociale delle azioni del donatario;
  • nel caso di donazione obnuziale (art. 785 cod. civ.), perché viene data maggiore importanza alla nascente famiglia piuttosto che ai motivi personali del donante.

Revoca della proposta di donazione: modalità e effetti

Non solo la donazione ma anche la sua proposta può essere revocata. La revoca della proposta di donazione impedisce che il contratto si concluda, poiché interviene ancor prima che la donazione possa dirsi perfezionata.

Secondo la giurisprudenza (Trib. Ascoli Piceno, sent. del. 2 febbraio 1995), il donante (o altra persona legittimata, tipo il di lui procuratore) può revocare la donazione prima che questa sia accettata dal donatario, impedendo così la formazione del contratto.

Tra l'altro, per la validità dell'atto di revoca è sufficiente la forma scritta, non essendo necessario, così come richiesto per la donazione, l'atto notarile. In altre parole, la revoca della proposta di donazione non richiede la forma dell'atto pubblico.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


Revoca della donazione, come funziona?

In quali casi e in che modo è possibile revocare la donazione. La donazione è definita dall'art. 769 del codice civile come un contratto col quale, per spirito di liberalità , una parte (detta donante)