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Testa rotta per colpa di calcinacci distaccati dal balcone aggettante di un condomino in assenza di testimoni oculari

Il danneggiato come può provare la dinamica del sinistro? La Cassazione ha risposto al quesito nella sentenza n. 2595/2023
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

I balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di questa.

Le opere di manutenzione dei balconi aggettanti competono esclusivamente al proprietario dell'appartamento dal quale protendono.

Bisogna ricordare, però, che i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, ma solo quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Tenendo conto di quanto sopra, se cadono calcinacci dal sottobalcone non decorativo ne risponde il condomino per i danni ai passanti e/cose di terzi.

Il problema è che spesso questi sinistri non avvengono alla presenza di testimoni in grado di aiutare il danneggiato a provare la dinamica dell'evento. La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 2595/2023.

Testa rotta per colpa di calcinacci distaccati dal balcone condominiale senza testimoni. Fatto e decisione

Una passante colpita da calcinacci caduti dal c.d. cielino di un balcone aggettante citava in giudizio la proprietaria di tale manufatto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale rigettava la domanda, sul presupposto che il fatto dannoso non potesse ritenersi provato, in assenza di testimoni oculari dello stesso.

La Corte d'Appello riformava la sentenza del Tribunale ed accertava la responsabilità ex art.2051 c.c. della titolare del balcone. Secondo i giudici di secondo grado la dinamica del sinistro poteva comunque essere desunta dalle dichiarazioni dei due testi escussi in giudizio, sebbene nessuno dei due avesse direttamente assistito alla caduta dei calcinacci; un testimone (che aveva accompagnato la danneggiata in ospedale dopo averla veduta sanguinante con del ghiaccio in testa) aveva dichiarato di aver notato dei calcinacci a terra che riteneva si fossero staccati dal balcone della convenuta; un componente della pattuglia della polizia municipale, intervenuto sul posto, aveva dichiarato di aver visto i calcinacci a terra e di avere incontrato l'accompagnatore della danneggiata il quale gli aveva detto che quel materiale era piovuto dall'alto ed aveva colpito la danneggiata.

La Corte di Appello riteneva che, pur in assenza di testimoni oculari, potesse ritenersi provata la responsabilità della convenuta; quest'ultima ricorreva in Cassazione ma senza successo. I giudici supremi infatti hanno fatto presente che la Corte di Appello, con valutazione incensurabile in Cassazione, ha motivatamente ritenuto che, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali il fatto dannoso dedotto dall'attrice-appellante dovesse reputarsi provato e la responsabilità della convenuta-appellata, quale custode delle cose che avevano provocato il danno, dovesse ritenersi accertata.

Considerazioni conclusive

Se un'autovettura slitta in un punto della strada dove è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto.

Si può affermare, quindi, che sarebbe errato escludere la sussistenza di nesso causale tra il distacco dei calcinacci ed il danno al passante solo perché al momento dell'infortunio o del sinistro non vi erano testi.

A tale proposito la Suprema Corte ha già chiarito che, sebbene non ci siano testimoni idonei a provare processualmente il nesso causale tra il fatto e l'evento, ossia tra la caduta dei calcinacci e il danno (alla testa dell'attrice), è, comunque, possibile desumere la causalità e, quindi, assolvere all'onere probatorio in via presuntiva, in considerazione del contesto in cui si è verificato l'evento (Cass. civ., Sez. III, 16/04/2013, n. 9140).

Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità (App. Reggio Calabria 1 marzo 2021 n. 119).

Sentenza
Scarica Cass. 27 gennaio 2023 n. 2595
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