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Caduta dei calcinacci dal balcone. Il proprietario risponde di lesioni personali

In tema di danno da caduta di calcinacci, indipendentemente dalla delega conferita ad un amministratore di fatto, il proprietario dell'immobile è comunque responsabile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizia era stata condannato alla pena di mesi due di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 1° comma, 677, 3° comma, 590, 1° e 2° comma cod. pen. perché, quale proprietaria dell'immobile posto al primo piano dell'edificio, il cui balcone minacciava rovina con caduta di calcinacci che costituivano pericolo per la pubblica incolumità, ometteva di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo di crollo, così cagionando - per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia - a Sempronio che, transitando sotto il balcone, veniva colto alla testa dai frammenti di cemento staccatisi dallo stesso, lesioni personali (trauma cranico commotivo con ferita lacero-contusa del cuoio capelluto ed ematoma parietale) dalle quali derivava una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni.

Alla condanna per entrambi i reati ascritti all'odierna ricorrente, il giudice condannava l'odierna ricorrente al risarcimento danni in favore della parte civile costituita.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 677 co. 3 cod. pen. per l'intervenuta prescrizione dello stesso e rideterminava la pena in relazione al reato residuo di lesioni personali colpose.

La condomina ha proposto ricorso in cassazione eccependo che non le era nota la situazione di pericolo perché, per motivi di lavoro, si recava saltuariamente nell'abitazione e solo nel periodo estivo tanto che aveva incaricato, con delega orale, un «amministratore di fatto del condominio» (che era poi il marito) e, pertanto, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e l'esonero da qualsivoglia personale responsabilità: colpevole di negligenza sarebbe stato quindi l'amministratore "di fatto".

Ecco perchè ne risponde l'amministratore per il distacco di materiale edile dalla facciata

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, il titolare di una posizione di garanzia che deriva dalla previsione di cui all'art. 677 c.p., in virtù del rapporto di particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l'imposizione dell'obbligo di agire e di predispone i lavori necessari per la rimozione del pericolo. La sentenza impugnata, peraltro, dava atto che l'imputata non risultava solo in astratto titolare della suddetta posizione di garanzia, ma si trovava anche nelle condizioni concrete di rendersi conto che l'immobile di sua proprietà necessitasse di lavori per la messa in sicurezza degli intonaci, circostanza, quest'ultima, pacifica ed incontroversa, stante lo stato di degrado in cui l'edifico versava, così come documentato nella relazione di intervento dei VV.FF. redatta la sera dell'incidente.

Infatti, Tizia, pur risiedendo altrove, si recava nel proprio appartamento durante il fine settimana e, anche a non voler ritenere provata la presenza della donna nell'Immobile di sua proprietà nel periodo delle vacanze natalizie immediatamente precedente l'epoca di verificazione dell'infortunio, frequentava abitualmente la zona, potendo avere contezza delle condizioni in cui il bene di sua proprietà si trovava, tanto che ne aveva deciso la ristrutturazione, sia pure delle opere interne. In tale vicenda, inoltre, i giudici del gravame del merito avevano respinto anche la tesi che l'amministratore di fatto dell'immobile fosse l'ex marito, condividendo -correttamente in punto di diritto- il rilievo già operate dal giudice di primo grado che, se pure una delega fosse stata impartita (e ciò non risulta, non potendosi considerare efficace una delega di funzioni enunciata oralmente e priva di forma scritta), essa non sarebbe valsa ad esonerare l'imputata da responsabilità. La delega, infatti, costituisce nient'altro che una modalità di adempimento degli obblighi penalmente sanzionati, in forza della quale il delegante, assumendo su di sé il rischio dell'inadempimento altrui, assume l'onere di controllare che il delegato adempia puntualmente ai compiti attribuitigli.

Ne conseguirebbe che il delegante dovrà essere chiamato a rispondere per il reato proprio, sia quando il conferimento della delega non sia stato adeguato (per dolo o per colpa) all'assolvimento dell'obbligo, sia quando non sia intervenuto, potendolo fare, per garantire l'adempimento da parte del delegato degli obblighi, di cui rimane pur sempre titolare.

Ad ogni modo, nell'uno come nell'altro caso, l'imputata non poteva essere mandata esente da responsabilità, essendo nelle sue possibilità, e quindi dovendo pretendersi -ammesso e non concesso che possa parlarsi di delega efficace - che si attivasse nel modo più confacente per l'adempimento degli obblighi su di lei gravanti.

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In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Responsabilità penale per caduta calcinacci dal proprio balcone

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 590 c.p.

PROBLEMA

Una condomina era stata condannata in primo grado per i reati di lesioni personali colpose (articolo 590, commi 1 e 2 del Codice penale) e di omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano la rovina (articolo 677,comma 3, del Codice penale ma questo reato veniva poi cancellato in appello) perché, non avendo provveduto a eseguire i lavori necessari per rimuovere il pericolo di crollo che minacciava il suo balcone, si era resa responsabile delle lesioni personali causate a un passante, mentre transitava sotto il suo balcone, a seguito della caduta di frammenti di cemento staccatisi proprio dal balcone.

LA SOLUZIONE

La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso, ha condiviso le motivazioni dei giudici di appello i quali, sulla base delle risultanze processuali, avevano stabilito che la ricorrente non solo aveva l'obbligo di agire e predisporre i lavori necessari per la rimozione di pericolo ma che si trovava nelle condizioni concrete di rendersi conto che l'immobile di sua proprietà necessitasse di lavori per la messa in sicurezza degli intonaci stante lo stato di degrado documentato anche dai Vigili del fuoco.

LA MASSIMA

In tema di danno da caduta di calcinacci, indipendentemente dalla delega scritta od orale conferita ad un amministratore di fatto, il proprietario dell'immobile è comunque responsabile.

Difatti il delegante dovrà essere chiamato a rispondere per il reato proprio, sia quando il conferimento della delega non sia stato adeguato (per colpa o dolo) all'assolvimento dell'obbligo, sia quando non sia intervenuto, potendolo fare, per garantire l'adempimento da parte del delegato degli obblighi, di cui rimane pur sempre titolare (Cass. pen., sez. VI., 20 febbraio 2019 n. 7665).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione..07665.2019
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