La vicenda che ha interessato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non è nuova nelle aule dei tribunali, ma è certamente particolare se si considera l'uso anomalo del ponteggio che da struttura necessaria all'esecuzione di lavori ad altezze diverse del fabbricato è divenuto struttura per l'esecuzione di un furto.
Il ponteggio o impalcatura edile è, infatti, un'opera fondamentale in edilizia, montata in via provvisoria al fine di consentire la realizzazione in sicurezza di lavori in quota. Eppure, nonostante la sua funzione imprescindibile, non può non considerarsi il pericolo che possa divenire struttura per agevolare l'accesso dei ladri negli appartamenti ai piani alti dell'edificio.
Ed allora ci si chiede di chi è la responsabilità civile nei casi di furto agevolato dall'impalcatura? La responsabilità risarcitoria è del committente, dell'impresa appaltatrice dei lavori o di entrambi?
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 1457 del 26 aprile 2022 si è pronunciato sulla questione uniformandosi al più recente orientamento giurisprudenziale ed ai criteri elaborati per stabilire a chi attribuire la responsabilità civile nei casi di furto favorito dalla presenza di un'impalcatura.
Furto commesso in appartamento agevolato dalla presenza di impalcature: la responsabilità dell'impresa appaltatrice
L'art. 2043 del Codice Civile stabilisce che: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Si tratta della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.
Tale responsabilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza in capo a chi ha eretto le impalcature e dunque, all'impresa appaltatrice per aver omesso di adottare tutte le elementari misure preventive imposte dalle norme di prudenza, diligenza e perizia al fine di impedire un uso anomalo dei ponteggi.
Per la Cassazione, infatti, la violazione del principio del "neminem laedere" codificato dall'art. 2043 c.c. si può sostanziare anche in una condotta di tipo omissivo allorquando chi determina una situazione di pericolo non abbia adottato tutte le misure di sicurezza possibili atte ad impedire l'uso anomalo delle impalcature.
Furto commesso in appartamento agevolato dalla presenza di impalcature: la concorrente responsabilità del committente Condominio
Anche il Condominio può essere responsabile per l'ipotesi di furto commesso in appartamento che risulti essere stato agevolato dalla presenza di impalcature, in quanto soggetto tenuto, in persona dell'amministratore, a vigilare sull'attività compiuta dalla ditta esecutrice dei lavori deliberati dall'assemblea.
La responsabilità del Condominio è quella del custode atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura. In tal caso è configurabile, dunque, la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.
La giurisprudenza ha sancito espressamente che nell'ipotesi di furti in appartamento commessi mediante utilizzo di ponteggi ovvero impalcature installati per la ristrutturazione, è configurabile un'ipotesi di responsabilità dell'imprenditore titolare dei lavori per non aver agito con ordinaria diligenza circa l'adozione delle necessarie cautele onde evitare l'utilizzo anomalo dei ponteggi (art. 2043 c.c.) oltre alla responsabilità del condominio per omessa custodia e vigilanza (art. 2051), le quali restano imputate al soggetto che ha disposto gli interventi sulla struttura, con conseguente tutela risarcitoria.
Ovviamente, la responsabilità sia dell'impresa appaltatrice sia del committente è di tipo extracontrattuale (ex art. 2043 c.c. per la ditta, ex art. 2051 c.c. per il committente Condominio) non essendo il condòmino, nei confronti del quale sorge la responsabilità, parte del contratto di appalto stipulato tra il condominio e l'impresa esecutrice dei lavori.
Orbene, anche il Condominio può essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino: quale custode del fabbricato ex art. 2051 c.c., allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera, oppure quando risulti che l'impresa sia stata un semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive (cfr. ex multis, Trib. Terni 11 maggio 2011; Cass. n. 6435/2009; Trib. Milano 20 aprile 2006; Cass. n. 913/1980).
Furto commesso in appartamento agevolato dalla presenza di impalcature: l'esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice, la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decisione in esame, ha escluso la responsabilità del Condominio committente non risultando una sua culpa in vigilando o in eligendo atteso che l'impresa appaltatrice aveva omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza nonché in considerazione del fatto che l'impresa medesima non poteva considerarsi mera esecutrice degli ordini del committente Condominio.
Ciò, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15176/2017) che ha escluso in linea di principio che, in caso di furto reso possibile a causa dell'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte dell'appaltatore, possa ravvisarsi a carico del condominio committente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presunta da custodia.
Furto commesso in appartamento agevolato dalla presenza di impalcature: l'onere della prova Cosa devono provare le parti in causa?
Il Condomino che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subito in conseguenze di un furto deve dimostrare l'evento dannoso ossia il furto, la condotta colposa del danneggiante, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta colposa.
L'impresa appaltatrice per andare esente da responsabilità deve fornire la prova di aver adottato tutte le cautele idonee ad impedire una più facile esecuzione del furto, nonché l'eventuale prova che i ladri non si siano serviti del ponteggio per accedere all'appartamento del condòmino vittima del furto.
In capo al Condominio committente può configurarsi una responsabilità di tipo oggettivo per cui l'onere probatorio risulta più gravoso. Mentre il condòmino, infatti, per ottenere il risarcimento dei danni deve provare il fatto ed il danno subito, il committente si libererà della sua responsabilità soltanto fornendo prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, è stato dimostrato che il furto dei preziosi era stato eseguito forzando l'unica via di accesso all'appartamento del quinto piano ossia la finestra della cucina, per arrivare alla quale unico modo era quello di salire dall'impalcatura.
È stato provato che l'impalcatura era munita di allarme sonoro, ma disattivato al momento del furto.
Nessuna prova certa, invece, che vi fosse qualcuno a controllare l'intrusione di terzi né che vi fossero operai intenti al lavoro al momento del furto.
Conseguentemente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto di escludere la responsabilità del condominio nel furto de quo, condannando la sola impresa appaltatrice al risarcimento del danno subito dagli attori.