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Responsabilità nel condominio per i lavori in quota

Obblighi dell'amministratore per lavori in quota in condominio.
Arch. Carmen Granata 

Cosa sono i lavori in quota?

I lavori in quota sono disciplinati dal d. lgs 81/08, il testo unico di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, agli artt. 105 e seguenti.

Il lavoro in quota è definito come "un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile".

In condominio quindi si verifica questa circostanza quando ad esempio occorre effettuare riparazioni del tetto, quando si utilizzano ponteggi per lavori in facciata o quando si eseguono scavi molto profondi.

Nel corso di questi interventi il lavoratore può incorrere in diversi incidenti che lo espongono a rischi gravissimi per la salute e volte possono essere persino mortali. Tra gli incidenti che avvengono nei luoghi di lavoro, quelli più frequenti e purtroppo anche pericolosi sono proprio quelli legati ad attività in quota, che pertanto non sono da sottovalutare.

Il primo pericolo in cui un lavoratore può incorrere è quello di caduta dall'alto, che avviene a seguito della perdita di equilibrio dell'operatore in assenza di elementi di protezione, come apposite imbracature o parapetti.

Altro rischio è quello della cosiddetta "sospensione inerte" che si verifica quando l'operatore, a seguito della perdita di sensi, resta sospeso all'imbracatura. Se l'operaio rimane a lungo in tale posizione, possono verificarsi particolari patologie che ne determinano un rapido peggioramento delle funzioni vitali. Per questo motivo è indispensabile staccarlo dalla posizione sospesa al più presto.

I lavori in quota espongono i lavoratori a un ulteriore pericolo, la caduta dall'alto di masse, durante il trasporto con gru, argani, ecc.. Queste masse possono provocare lesioni generiche come schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli.

Per impedire rischi di questo tipo, il d. lgs 81/08, con gli art. compresi tra il 108 e il 111, dispone che i cantieri in cui si svolgono lavori in quota devono essere opportunamente recintati per impedire l'accesso a estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale e aree simili, deve essere impedito con barriere.

Obblighi dell'amministratore per lavori in quota in condominio

Lavoratori come lattonieri, spazzacamini, antennisti, sono tutti operai che spesso effettuano interventi in condominio e fisicamente salgono sui tetti o raggiungono comunque altezze considerevoli per cui corrono rischi dai quali l'amministratore, in quanto committente o responsabile dei lavori, è obbligato a tutelarli.

La responsabilità civile e penale dell'incolumità del lavoratore è infatti del committente e quindi spetta all'amministratore farsi carico della loro sicurezza.

Nel caso in cui si verificassero un incidente sul lavoro o danni a terzi, se viene dimostrato che le misure prescritte di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono state rispettate, il condominio sarebbe chiamato a risponderne in sede civile, ma le responsabilità penali ricadrebbero sull'amministratore.

Il professionista può infatti essere indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore delle ipotesi, per omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ecco quando l'amministratore di condominio è responsabile degli infortuni degli operai

In quest'ultimo caso si può rischiare una detenzione da 2 a 7 anni, ma anche per ogni singola violazione delle norme previste dal Testo Unico si rischiano sanzioni di natura penale o amministrativa.

Cosa deve fare l'amministratore in caso di lavori in quota

Quando il condominio si configura anche come azienda o unità produttiva e quindi ha alle sue dipendenze dei lavoratori, l'amministratore, per il d. lgs 81/08 assume anche il ruolo di datore di lavoro.

Da questo punto di vista, avrà quindi ulteriori obblighi in caso di lavori in quota, quelli che normalmente sono assunti dal titolare dell'impresa appaltatrice.

Supponiamo ad esempio che un operaio addetto alla manutenzione alle dipendenze del condominio debba effettuare un intervento di riparazione del comignolo della canna fumaria dovendo salire sul tetto.

Per garantirlo in particolare dai rischi connessi dall'effettuazione di lavori in quota occorre dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Laddove ciò non sia possibile, si dovrà garantire la sicurezza attraverso l'adozione di misure di protezione individuale.

Ricordo che i dispositivi di protezione collettiva sono quelli che hanno lo scopo di impedire o quantomeno limitare i danni per la salute di un gruppo di lavoratori, a differenza di quelli di protezione individuale che invece proteggono un singolo lavoratore. Un esempio del primo tipo sono i parapetti, mentre uno del secondo tipo sono i cordini e le imbracature di sicurezza.

I parapetti possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

Al lavoratore deve anche essere garantito l'accesso in quota in tutta sicurezza attraverso specifici punti di ancoraggio, detti linee vita.

L'installazione delle linee vita è, in alcune Regioni, obbligatoria. In Lombardia, ad esempio, la loro installazione è obbligatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti in caso di manutenzione straordinaria.

In assenza delle linee vita, deve essere impedito l'accesso alla copertura, attraverso una segnalazione opportunamente evidenziata.

Un amministratore di condominio che subentri nell'incarico a un precedente professionista dovrebbe essere adeguatamente informato della presenza o meno di questi dispositivi. Per questo motivo, è consigliabile farsi rilasciare dal collega uscente una apposita documentazione scritta dalla quale si evincano informazioni sulle caratteristiche del sistema installato o la dichiarazione della sua eventuale assenza.

In qualità di committente l'amministratore non è responsabile della presenza delle misure di sicurezza necessarie, ma lo è del loro corretto utilizzo e funzionamento nonché dell'esecuzione delle verifiche periodiche attestate dalle relative certificazioni. Nel caso delle linee vita queste verifiche devono essere annuali.

Tra gli obblighi imputati al datore di lavoro ci sono anche l'imposizione del divieto di assunzione di alcolici e superalcolici e il divieto di far svolgere le lavorazioni se le condizioni meteorologiche non consentono di effettuarle in tutta sicurezza.

Come per tutte le disposizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per quelle relative ai lavori in quota viene data particolare importanza alla formazione e informazione del lavoratore.

Del resto, l'utilizzo di particolari dispositivi di protezione come le imbragature presuppone uno specifico addestramento.

Le attività di formazione devono quindi essere svolte con cadenza periodica e far parte di una generale opera di sensibilizzazione del lavoratore verso la "cultura della sicurezza".

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