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Locazioni a canone agevolato: i proprietari non sempre hanno diritto a una riduzione di ICI

Non è previsto un diritto generalizzato ad ottenere tale riduzione di imposta per i locatori.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

I Comuni possano stabilire aliquote ICI inferiori al minimo legale per chi concede gli immobili in locazione a canone agevolato, ma non istituisce un diritto generalizzato ad ottenere tale riduzione di imposta per i locatori.

La vicenda. La CTR dell'Emilia Romagna aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati dal Comune a Tizio relativi all'ICI per gli anni 2006/2007/2008. Invero, il contribuente, ricevuti detti avvisi di accertamento, li aveva impugnati sostenendo di avere diritto all'aliquota agevolata ICI, in quanto aveva locato i detti immobili a canone agevolato, ai sensi della L. n. 431 del 1998, articolo 4.

Di contro il Comune riteneva che detta agevolazione non spettasse, in quanto Tizio non aveva ottemperato all'obbligo previsto dal regolamento comunale di depositare copia del contratto di locazione entro il termine di pagamento dell'acconto dell'imposta.

In primo grado, la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo valide le ragioni del Comune, mentre la CTR dell'Emilia Romagna, adita in appello dalla contribuente, ha annullato gli avvisi. Avverso tale ultimo provvedimento, il Comune ha proposto ricorso in cassazione.

Le contestazioni del Comune. Secondo il Comune, la legge n. 431 del 1998, articolo 2, comma 4, deve essere letto nel senso che l'ente locale ha la possibilità di deliberare o non deliberare il beneficio e che in questo caso la potestà regolamentare era stata esercitata in conformità al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52, che limitava la potestà regolamentare nel senso che il Comune non possa: a) definire le fattispecie imponibili b) i soggetti passivi c) l'aliquota massima.

L'ente osservava inoltre che la potestà regolamentare era stata esercitata in conformità al principio già enunciato da dalla Cassazione secondo il quale è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che determinato un diverso ammontare della imposta (Cass. n. 12989/2007).

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo gli ermellini, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR- il "diritto agevolativo" non è attribuito direttamente dalla legge. Difatti, la L. n. 431 del 1998, articolo 2, comma 4 prevede che i Comuni possano stabilire aliquote ICI inferiori al minimo legale per chi concede gli immobili in locazione a canone agevolato, ma non istituisce un diritto generalizzato ad ottenere tale riduzione di imposta per i locatori.

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Dunque, la scelta se stabilire o meno le aliquote inferiori al minimo legale spetta ai Comuni, che devono operarla nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

In definitiva è un beneficio che il Comune può deliberare come può non deliberare, ed in tale ultimo caso il proprietario locatore pagherebbe secondo le aliquote ordinarie.

Rimessa al Comune la scelta sull'an del beneficio, non può essergli negato il potere di regolare il quo modo e la facoltà di stabilire i limiti temporali per la fruizione del beneficio stesso. Infine, correttamente è stato invocato dal ricorrente il principio che è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che determinato un diverso ammontare della imposta, cui si può derogare quando viene in applicazione il principio di leale collaborazione tra ente impositore e contribuente, e quindi ad esempio quando si tratti di comunicare fatti già conosciuti dall'ente impositore; ed è razionale nonché conforme al principio di leale collaborazione (che vale anche per il contribuente) prevedere che la comunicazione dei presupposti per godere di una riduzione dell'imposta debba essere fatta prima e non dopo il termine fissato per il pagamento.

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In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

ICI - LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 431 del 1998, articolo 2, comma 4 [1]

PROBLEMA

A seguito di accertamento, il contribuente sosteneva di avere diritto all'aliquota agevolata ICI.

LA SOLUZIONE

I Giudici di legittimità osservano che l'art. 2, comma 4 della Legge n. 431/1998 prevede che i Comuni possono stabilire aliquote Ici inferiori al minimo legale per chi concede gli immobili in locazione a canone agevolato, ma non istituisce un diritto generalizzato ad ottenere tale riduzione di imposta per i locatori.

LA MASSIMA

In tema di agevolazioni tributarie, la previsione di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 413 del 1998, secondo cui i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non istituisce, in favore dei locatori, un diritto generalizzato ad ottenere il beneficio, essendo rimessa al comune la scelta sull'"an" dello stesso, che implica altresì il potere di regolarne il "quomodo", nonché di stabilire i termini temporali per la relativa fruizione. Cass., Sez. Trib. civile, Ord. 15 marzo 2019, n. 7414


[1] La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 288) che "L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta".

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, Ordinanza Sez. Trib.civile, Ord. 15 marzo 2019, n. 7414
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