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I lavori su fune in condominio

Aspetti normativi e sanzioni per infortuni avvenuti nel corso di lavori su fune.
Arch. Carmen Granata 

I lavori su fune o di edilizia acrobatica

I lavori edilizi che richiedono l'ausilio di ponteggi o cestelli elevatori per l'esecuzione ad altezza elevata (ad esempio il rifacimento di tetti e facciate dei fabbricati condominiali) risultano particolarmente onerosi dal punto di vista economico e gravosi a causa del tempo necessario per gli interventi di montaggio e smontaggio.

La costruzione di un ponteggio, il suo utilizzo e il suo smontaggio richiedono tempo e, come si sa, il costo delle impalcature è commisurato anche al loro tempo di impiego.

Ai costi della struttura stessa occorre poi in alcuni casi aggiungere quelli dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, per il quale è previsto il pagamento di una apposita imposta municipale.

Tutti questi svantaggi hanno giovato a favore della diffusione, anche nel nostro Paese, della cosiddetta edilizia acrobatica o su fune.

I lavori su fune sono una particolare tipologia di lavori in quota in cui non vengono impiegati ponteggi, ma gli operatori si calano dall'alto, sospesi nel vuoto, e ancorati a particolari sistemi di protezione.

Tecnicamente, si intende come lavoro su fune e/o con fune un sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza.

I lavori su fune possono essere utilizzati non solo per interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici, ma anche per altri interventi frequenti in condominio, come potature, allontanamento di volatili, pulizia e pronto intervento.

Per svolgere questo lavoro sono richieste agli operatori competenze e tecniche derivanti dall'ambito dell'alpinismo, della speleologia e dell'arrampicata. I lavoratori, quindi, oltre a essere dotati di dispositivi di sicurezza testati e certificati, devono aver svolto specifici corsi di formazione e addestramento regolamentati dal d. lgs 81/08 (Testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).

Utilizzo delle funi nei lavori in quota in condominio

Valutando i vantaggi apportati dal ricorso all'edilizia acrobatica, un amministratore di condominio potrebbe essere facilmente propenso a farne ricorso.

Il mancato allestimento del ponteggio, infatti, non solo rappresenta un risparmio in termini di costo, ma rappresenta anche l'eliminazione di una serie di "disturbi" non indifferenti per la vita del condominio.

Quante volte infatti la presenza degli impalcati ha costituito facile via di intrusione dall'esterno per i ladri? E poi, indubbiamente, non si può nascondere che un ponteggio rappresenti un elemento invasivo che disturba la quotidianità di chi vive nel condominio.

Ricorrere all'edilizia su fune potrebbe risultare quindi una soluzione economica e non invasiva per il condominio.

Eppure, l'amministratore, in quanto committente e/o responsabile dei lavori in condominio, deve riflettere opportunamente prima di proporre questa soluzione ai condòmini.

Per non incorrere in rischi legati al mancato rispetto della normativa vigente, è necessario verificare gli aspetti applicativi e le modalità operative di carattere generale di questa tecnica.

Aspetti normativi sul ricorso all'edilizia su fune

Attualmente, per i lavori su fune, sono avviati due progetti di normazione in sede UNI ma non esistono ancora leggi specifiche in materia.

Sull'argomento è interessante prendere in considerazione le Linee Guida emanate dal Municipio XII di Roma Capitale con il coinvolgimento di ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Organismi paritetici, Ordini/Collegi professionali.

Le Linee Guida fanno riferimento in particolare all'art. 107 del Titolo IV del d. lgs 81/08, in cui sono definiti i lavori in quota, e ricorda l'assioma secondo il quale il datore di lavoro deve dare "priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

Le funi fanno parte dei DPI (dispositivi di protezione individuale) a differenza dei ponteggi, che invece rientrano tra i DPC (dispositivi di protezione collettiva).

Poiché il TUSL raccomanda vivamente di privilegiare i dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli di protezione individuale, già questo punto dovrebbe spingere l'amministratore a scegliere i ponteggi rispetto alle funi, laddove sia possibile.

In pratica, l'uso delle funi è ammesso solo in casi particolari, dove potrebbe risultare difficile o particolarmente sfavorevole l'allestimento di un ponteggio, ma solo dopo un'attenta valutazione dei rischi dalla quale emerga come l'uso del ponteggio sia praticamente impossibile.

Questa impossibilità deve emergere, secondo le Linee Guida, dai seguenti requisiti:

a) impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro
b) pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro
c) impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva
d) esigenza di urgenza d'intervento giustificata
e) minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative
f) durata limitata nel tempo dell'intervento
g) impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

Da questa lettura, la normativa in materia sull'argomento esprime un concetto deciso: l'edilizia su fune deve rappresentare l'eccezione e non la regola. Non può mai essere una semplice scelta del committente, soprattutto se dettata unicamente da ragioni di carattere economico.

Tuttavia, l'interpretazione della norma non è di facile lettura per cui, un soggetto non esperto del settore, come può essere un amministratore di condominio, potrebbe non comprenderne chiaramente la portata e propendere facilmente verso la scelta di lavori su fune, vista la loro indubbia convenienza economica.

Del resto, se facciamo un giro in Rete possiamo trovare numerosi siti di aziende di edilizia acrobatica pronte a magnificare ovviamente i vantaggi di questa tecnica (soprattutto economici), senza però mettere in luce il fatto che vi si possa far ricorso solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

Sanzioni per infortuni avvenuti nel corso di lavori su fune

L'art. 159 del d. lgs 81/08 elenca le sanzioni previste in caso di evento infortunistico per lavori in quota mediante fune, a carico del datore di lavoro.

L'articolo sottolinea, però, che vige il principio del codice civile secondo cui "chiunque cagiona un danno ne risponde" e che quindi ne sono responsabili tutti coloro che non si sono adoperati a far rispettare le norme di prevenzione degli infortuni, tra cui anche il committente.

Dunque, per non aver dato priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali, il responsabile è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

Se invece, si verificano quelle circostanze prima descritte, secondo cui non è possibile utilizzare un'attrezzatura di lavoro più sicura, ma non si dispone l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, il responsabile è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro.

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