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Tassa rifiuti non pagata? Arriva la pace fiscale

La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per un debito tributario relativo al pagamento della tassa sui rifiuti Tarsu (oggi TARI)
Avv. Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Se le cartelle si riferiscono ad importi sotto i mille euro scatta la sanatoria per la tassa rifiuti (Tarsu)

La vicenda. Il comune di Palermo proponeva appello dinnanzi alla CTR della Sicilia avverso la sentenza con la quale la CTP aveva accolto in parte il ricorso proposto da Tizio avverso la cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2008 emessa dalla società beta.

In quella sede, Tizio aveva chiesto l'annullamento sulla base di una pronuncia del 2009 con cui il TAR Sicilia aveva annullato la delibera della Giunta Comunale di Palermo ne relativi allegati che aveva previsto l'aumento delle tariffe TARSU. La CTR della Sicilia rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione eccependo la falsa applicazione dell'art. 64 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 per avere la CTR individuato, quale motivo di illegittimità delle tariffe TARSU anno 2008, il precedente annullamento delle tariffe TARSU anno 2006.

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Disposizioni in materia di pacificazione fiscale. Il Decreto Legge sulla Pace fiscale (D. L. 119/2018 convertito in Legge 136/2018) prevede lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.

Si tratta di un "condono di mini-cartelle" che opera automaticamente, quindi senza che il contribuente debitore presenti alcuna domanda di adesione e riguarda carichi affidati tra il 2000 ed il 2010 all'Agente della riscossione (ex Equitalia). Cancellati d'ufficio i debiti da bollo auto, multe, Ici, Tasi e gli altri tributi di singolo importo fino a 1.000 euro. L'art. 4 del Decreto Legge n. 119/2018 intitolato proprio "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010" prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro.

L'importo residuo oggetto di stralcio è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè al 24 ottobre 2018.

La legge dispone quindi l'annullamento automatico dei singoli debiti, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il cui importo residuo sia fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre.

Tale importo è comprensivo di: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni.

L'annullamento di tali debiti è automatico, quindi non è richiesta la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati.

L'annullamento opera d'ufficio ed è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Il contribuente, con debiti rientranti tra quelli oggetto dello stralcio fino a 1000 euro, potrà controllare l'estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all'interno dell'area riservata sul portale dell'Agenzia delle Entrate riscossione.

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Il ragionamento della Corte di Cassazione. In sostanza, nella vicenda in esame, per il Comune, i giudici della Commissione Provinciale e Regionale avevano violato la normativa che prevedeva la ripartizione delle competenze tra Consiglio Comunale e Giunta e aveva altresì errato nel prendere in considerazione la sentenza del TAR.

Detto ciò, giudici di legittimità senza neanche entrare nel merito del vicenda, hanno evidenziato che: "la norma dell'art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 21.12.2010 sono automaticamente annullati".

Dunque, secondo gli ermellini, la fattispecie in esame rientrava in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammontava ad € 323,00 ed era relativo all'anno 2008.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, è stata quindi, pronunziata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 citato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

SANATORIA PER LA TASSA RIFIUTI NON PAGATA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119

PROBLEMA

Con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, un Comune contestava la sentenza con cui la CTP accoglieva il ricorso di un contribuente avverso una cartella con cui gli veniva richiesto il pagamento della Tarsu del 2008 emessa dalla società addetta alla riscossione.

LA SOLUZIONE

La Cassazione, senza esaminare i motivi del ricorso del Comune dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in applicazione dell'art 4 del dl n. 119/2018.

Difatti, tale norma dispone infatti che i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal primo gennaio 2000 al 21.12.2010 sono automaticamente annullati.

LA MASSIMA

Se le cartelle si riferiscono ad importi sotto i mille euro scatta la sanatoria per la tassa rifiuti (Tarsu) (Cass. civ. sez. trib., 21 maggio 2019, n. 13623).

Sentenza inedita
Scarica Corte di Cassazione sez. trib., 21 maggio 2019, n. 13623
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